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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40430 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI IO UP - 03/12/2025 R.G.N. 24238/2025 NI CA SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.XXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXXXX nata in [...] il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza emessa in data 26/03/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che l’avv. Antonio Gugliotta, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; dato atto che alla prima udienza fissata per il giorno 22/10/2025 la celebrazione del giudizio è stata differita alla data odierna per legittimo impedimento del difensore con contestuale sospensione dei termini di custodia cautelare: udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi riportandosi alla memoria scritta depositata in data 27/11/2025; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. Antonio Gugliotta che ha chiestol’accoglimento dei ricorsi;
lette le memorie difensive (con relativo allegato) depositate in data 11 e 14 novembre 2025 dall’avv. Antonio Gugliotta RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della pronuncia emessa in data 07/03/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina che, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, in concorso tra loro e con XXXXXXXXXXXX, responsabili dei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali con conseguente irrogazione della pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa ciascuno - riduceva l’aumento operato a titolo di continuazione per il reato di lesioni personale con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta ad entrambi gli imputati in anni quattro mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con revoca della interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituita, con quella temporanea per la durata di anni cinque, nonché revoca della interdizione legale.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite gli allora comuni difensori di fiducia che hanno depositato due distinti atti di impugnazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40430 Anno 2025 Presidente: AL AR AR Relatore: IO RI Data Udienza: 03/12/2025 3. Con atto a firma avv. Lucilla Bason (che ha successivamente rinunciato al mandato) è articolato un unico motivo di ricorso con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 628 cod. pen. e la carenza di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A). Rileva il difensore che nel caso di specie non ricorrono gli elementi costitutivi del contestato delitto di rapina sia perché la vettura sottratta a XXXXXXXXXXXXXXXXXX con bordo la figliaXXXXXXXXXXXXXX di anni tre, era di proprietà degli stessi imputati sia perché il fine perseguito era quello di recuperare un loro bene, oltre quello di impedire che la minore XXXXXXvenisse allontanata dalla casa familiare e sottratta al padre, con conseguente difetto della altruità della cosa sottratta ed assenza di ingiusto profitto, dovendosi, pertanto, al più, qualificare il fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4. Con atto a firma avv. Gugliotta sono stati proposti tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo si deduce la carenza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di mancata assoluzione degli imputati con riferimento al delitto di rapina, il travisamento delle prove acquisite, la violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost., l’omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di derubricazione del reato. Rileva in primo luogo il difensore che la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire ad esito assolutorio atteso che le risultanze probatorie lasciano chiaramente intendere come la persona offesa avesse una detenzione non qualificata sulla vettura che le è stata sottratta e come il fine perseguito dagli imputati non fosse quello di ottenere un ingiusto profitto e, dunque, una utilità (sia essa patrimoniale o non patrimoniale); entrambi intendevano, da un lato, impedire il rapimento della nipote minore e, dall’altro, recuperare la propria auto e, dunque, esercitare la propria legittima pretesa di rientrare in possesso della stessa. Si prospetta in secondo luogo che la Corte di appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla subordinata richiesta difensiva di derubricazione della contestata rapina nel delitto di violenza privata ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, nonché carenza di motivazione per omessa pronuncia in ordine al secondo motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali contestato al capo B) a seguito della intervenuta remissione di querela.
4.3. Con il terzo motivo si deduce che la Corte di appello, pur avendo ridotto la pena inflitta, non si è espressa in ordine alle ulteriori doglianze contenute nel terzo motivo di appello con il quale si lamentava l’errore nella determinazione della sanzione in cui era incorso il giudice di primo grado che aveva riconosciuto le attenuanti generiche senza, tuttavia, di fatto considerarle nel relativo calcolo e ci si doleva della mancata esclusione della recid CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, per alcuni profili inammissibili, sono nel complesso infondati.
2.L’unico motivo del ricorso a firma avv. Bason ed il primo dell’impugnazione a firma avv. Gugliotta (esaminabili congiuntamente in quanto di contenuto sovrapponibile) prospettano doglianze in parte non deducibili e, per altra parte, non meritevoli di accoglimento. La dedotta violazionedi legge con riferimento agli artt. 125, 192, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. è censura non consentita. 2 Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). Il dedotto travisamento delle prove acquisite, per come prospettato, è palesemente generico e proposto non correttamente poiché il ricorso non indica neppure quali sarebbero gli elementi probatori rispetto ai quali i giudici di merito sarebbero incorsi in errore “sul significante”. Va ricordato che la prospettazione del vizio de qua impone, infatti, a chi lo deduce di: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). Infondato è, invece, il rilievo con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo A) nel delitto di violenza privata ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello ha, invero, affrontato tale tema ritenendo integrato il delitto di rapina e, quindi, implicitamente escludendo la sussunzione del fatto in fattispecie meno gravi. Il collegio di merito (pag. 2 della sentenza impugnata) ha evidenziato che idue imputati si erano impadroniti con violenza della vettura Audi A3 di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva la materiale disponibilità trovandosi alla guida della stessa al momento della aggressione (circostanza non contestata dalla difesa, neppure con il ricorso qui in esame); che non vi era alcuna prova documentale della proprietà dell’auto in capo agli odierni ricorrenti e che, viceversa, era pacifica l’esistenza di una relazione di fatto tra la persona offesa ed il mezzo, con conseguente configurazione della rapina sia sotto il profilo dell’elemento normativo della altruità della cosa sottratta che del perseguimento di un 3 ingiusto profitto, consistito in una utilità economica (il possesso dell’auto) e, altresì, di natura morale (ricondurre a casa la nipote che si trovava a bordo del mezzo). Tale costrutto motivazionale – che certo non si pone in antitesi con il documento allegato alla nota difensiva depositata in data 11/11/2025 il quale attesta il trasferimento di proprietà della vettura Audi in favore di XXXXXXXXXXXX, concorrente nella contestata rapina solo in epoca successiva ai fatti - è giuridicamente corretto. Va richiamato al riguardo, quanto al profilo della altruità della cosa, il principio di diritto affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma altresì nel possesso - inteso come relazione e dominio di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – il quale si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito (SU, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); tale assunto è applicabile anche al delitto di rapina che, rispetto a quello di furto, presenta un quid pluris costituito dalla violenza o minaccia ed in tal senso è l’elaborazione giurisprudenziale successiva che ha ribadito come, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., l'altruità della cosa non è esclusa neppure se l'agente ha mantenuto la proprietà della cosa sottratta, cedendone il possesso alla vittima della spoliazione materiale, posto che il possesso, inteso come relazione di fatto con la res, si configura anche in assenza di un vincolo giuridico (Sez. 2, n. 44707 del 25/10/2024, F. Rv. 287304). Quanto, invece, al perseguimento di un ingiusto profitto, è evidente che lasottrazione della vettura altrui, di per sé, ha costituito una indebita utilità economica e tanto è sufficiente - al di là del dichiarato intendimento di ricondurre a casa la nipote- ad integrare, sotto tale profilo, il delitto di rapina che, in ogni caso si configura anche nelle ipotesi di realizzazione di vantaggio di natura morale o sentimentale ovvero di qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente o in via mediata, dalla sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 274107; SU n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 in tema dell’omologa fattispecie di furto).
3. E’ infondato anche il secondo motivo del ricorso a firma avv. Gugliotta in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni contestato al capo B), nonostante l’intervenuta remissione di querela. La Corte di appello (pag. 2 della sentenza) si è pronunciata sul punto, sia pure sinteticamente, affermando che la remissione di querela era priva di effetti;
l’assunto è corretto poiché il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico (non esclusa nelle fasi di merito) ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.(Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436).
4. Il terzo motivo di ricorso a firma avv. Gugliotta è parzialmente fondato. E’ vero che la Corte di appello non si è pronunciata in ordine al dedotto errore del giudice di primo grado nella determinazione della pena che, secondo la difesa appellante, non aveva concretamente tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche, tale doglianza, tuttavia, era ab origine manifestamente infondata in quanto la diminuente in questione è stata in realtà considerata sul piano del trattamento sanzionatorio, pur non avendo determinato alcuna riduzione della pena base stabilita per il più grave reato di 4 rapina, poiché il giudice per l’udienza preliminare, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, operava un giudizio di mera equivalenza della stessa all’aggravante delle più persone riunite e alla recidiva, entrambe ritenute sussistenti. Diverse considerazioni vanno, invece, svolte con riferimento alla disapplicazione della recidiva reiterata specifica contestata ad entrambi gli imputati che era stata invocata con il terzo motivo di appello prospettando argomentazioni specifiche al riguardo (pag. 8 dell’atto di gravame) e sulla quale effettivamente i giudici di secondo grado non si sono pronunciati. In relazione a tale profilo la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che provvederà a colmare la lacuna motivazionale.
5. Ricorrono le condizioni di legge per dichiarare ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati.
6. Trattandosi di procedimento penale che vede il riferimento anche a soggetto minorenne, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita' degli imputati. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IO AR AR AL IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
preso atto che l’avv. Antonio Gugliotta, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; dato atto che alla prima udienza fissata per il giorno 22/10/2025 la celebrazione del giudizio è stata differita alla data odierna per legittimo impedimento del difensore con contestuale sospensione dei termini di custodia cautelare: udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi riportandosi alla memoria scritta depositata in data 27/11/2025; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. Antonio Gugliotta che ha chiestol’accoglimento dei ricorsi;
lette le memorie difensive (con relativo allegato) depositate in data 11 e 14 novembre 2025 dall’avv. Antonio Gugliotta RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della pronuncia emessa in data 07/03/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina che, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, in concorso tra loro e con XXXXXXXXXXXX, responsabili dei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali con conseguente irrogazione della pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa ciascuno - riduceva l’aumento operato a titolo di continuazione per il reato di lesioni personale con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta ad entrambi gli imputati in anni quattro mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con revoca della interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituita, con quella temporanea per la durata di anni cinque, nonché revoca della interdizione legale.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite gli allora comuni difensori di fiducia che hanno depositato due distinti atti di impugnazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40430 Anno 2025 Presidente: AL AR AR Relatore: IO RI Data Udienza: 03/12/2025 3. Con atto a firma avv. Lucilla Bason (che ha successivamente rinunciato al mandato) è articolato un unico motivo di ricorso con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 628 cod. pen. e la carenza di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A). Rileva il difensore che nel caso di specie non ricorrono gli elementi costitutivi del contestato delitto di rapina sia perché la vettura sottratta a XXXXXXXXXXXXXXXXXX con bordo la figliaXXXXXXXXXXXXXX di anni tre, era di proprietà degli stessi imputati sia perché il fine perseguito era quello di recuperare un loro bene, oltre quello di impedire che la minore XXXXXXvenisse allontanata dalla casa familiare e sottratta al padre, con conseguente difetto della altruità della cosa sottratta ed assenza di ingiusto profitto, dovendosi, pertanto, al più, qualificare il fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4. Con atto a firma avv. Gugliotta sono stati proposti tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo si deduce la carenza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di mancata assoluzione degli imputati con riferimento al delitto di rapina, il travisamento delle prove acquisite, la violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost., l’omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di derubricazione del reato. Rileva in primo luogo il difensore che la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire ad esito assolutorio atteso che le risultanze probatorie lasciano chiaramente intendere come la persona offesa avesse una detenzione non qualificata sulla vettura che le è stata sottratta e come il fine perseguito dagli imputati non fosse quello di ottenere un ingiusto profitto e, dunque, una utilità (sia essa patrimoniale o non patrimoniale); entrambi intendevano, da un lato, impedire il rapimento della nipote minore e, dall’altro, recuperare la propria auto e, dunque, esercitare la propria legittima pretesa di rientrare in possesso della stessa. Si prospetta in secondo luogo che la Corte di appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla subordinata richiesta difensiva di derubricazione della contestata rapina nel delitto di violenza privata ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, nonché carenza di motivazione per omessa pronuncia in ordine al secondo motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali contestato al capo B) a seguito della intervenuta remissione di querela.
4.3. Con il terzo motivo si deduce che la Corte di appello, pur avendo ridotto la pena inflitta, non si è espressa in ordine alle ulteriori doglianze contenute nel terzo motivo di appello con il quale si lamentava l’errore nella determinazione della sanzione in cui era incorso il giudice di primo grado che aveva riconosciuto le attenuanti generiche senza, tuttavia, di fatto considerarle nel relativo calcolo e ci si doleva della mancata esclusione della recid CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, per alcuni profili inammissibili, sono nel complesso infondati.
2.L’unico motivo del ricorso a firma avv. Bason ed il primo dell’impugnazione a firma avv. Gugliotta (esaminabili congiuntamente in quanto di contenuto sovrapponibile) prospettano doglianze in parte non deducibili e, per altra parte, non meritevoli di accoglimento. La dedotta violazionedi legge con riferimento agli artt. 125, 192, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. è censura non consentita. 2 Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). Il dedotto travisamento delle prove acquisite, per come prospettato, è palesemente generico e proposto non correttamente poiché il ricorso non indica neppure quali sarebbero gli elementi probatori rispetto ai quali i giudici di merito sarebbero incorsi in errore “sul significante”. Va ricordato che la prospettazione del vizio de qua impone, infatti, a chi lo deduce di: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). Infondato è, invece, il rilievo con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo A) nel delitto di violenza privata ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello ha, invero, affrontato tale tema ritenendo integrato il delitto di rapina e, quindi, implicitamente escludendo la sussunzione del fatto in fattispecie meno gravi. Il collegio di merito (pag. 2 della sentenza impugnata) ha evidenziato che idue imputati si erano impadroniti con violenza della vettura Audi A3 di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva la materiale disponibilità trovandosi alla guida della stessa al momento della aggressione (circostanza non contestata dalla difesa, neppure con il ricorso qui in esame); che non vi era alcuna prova documentale della proprietà dell’auto in capo agli odierni ricorrenti e che, viceversa, era pacifica l’esistenza di una relazione di fatto tra la persona offesa ed il mezzo, con conseguente configurazione della rapina sia sotto il profilo dell’elemento normativo della altruità della cosa sottratta che del perseguimento di un 3 ingiusto profitto, consistito in una utilità economica (il possesso dell’auto) e, altresì, di natura morale (ricondurre a casa la nipote che si trovava a bordo del mezzo). Tale costrutto motivazionale – che certo non si pone in antitesi con il documento allegato alla nota difensiva depositata in data 11/11/2025 il quale attesta il trasferimento di proprietà della vettura Audi in favore di XXXXXXXXXXXX, concorrente nella contestata rapina solo in epoca successiva ai fatti - è giuridicamente corretto. Va richiamato al riguardo, quanto al profilo della altruità della cosa, il principio di diritto affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma altresì nel possesso - inteso come relazione e dominio di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – il quale si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito (SU, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); tale assunto è applicabile anche al delitto di rapina che, rispetto a quello di furto, presenta un quid pluris costituito dalla violenza o minaccia ed in tal senso è l’elaborazione giurisprudenziale successiva che ha ribadito come, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., l'altruità della cosa non è esclusa neppure se l'agente ha mantenuto la proprietà della cosa sottratta, cedendone il possesso alla vittima della spoliazione materiale, posto che il possesso, inteso come relazione di fatto con la res, si configura anche in assenza di un vincolo giuridico (Sez. 2, n. 44707 del 25/10/2024, F. Rv. 287304). Quanto, invece, al perseguimento di un ingiusto profitto, è evidente che lasottrazione della vettura altrui, di per sé, ha costituito una indebita utilità economica e tanto è sufficiente - al di là del dichiarato intendimento di ricondurre a casa la nipote- ad integrare, sotto tale profilo, il delitto di rapina che, in ogni caso si configura anche nelle ipotesi di realizzazione di vantaggio di natura morale o sentimentale ovvero di qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente o in via mediata, dalla sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 274107; SU n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 in tema dell’omologa fattispecie di furto).
3. E’ infondato anche il secondo motivo del ricorso a firma avv. Gugliotta in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni contestato al capo B), nonostante l’intervenuta remissione di querela. La Corte di appello (pag. 2 della sentenza) si è pronunciata sul punto, sia pure sinteticamente, affermando che la remissione di querela era priva di effetti;
l’assunto è corretto poiché il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico (non esclusa nelle fasi di merito) ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.(Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436).
4. Il terzo motivo di ricorso a firma avv. Gugliotta è parzialmente fondato. E’ vero che la Corte di appello non si è pronunciata in ordine al dedotto errore del giudice di primo grado nella determinazione della pena che, secondo la difesa appellante, non aveva concretamente tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche, tale doglianza, tuttavia, era ab origine manifestamente infondata in quanto la diminuente in questione è stata in realtà considerata sul piano del trattamento sanzionatorio, pur non avendo determinato alcuna riduzione della pena base stabilita per il più grave reato di 4 rapina, poiché il giudice per l’udienza preliminare, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, operava un giudizio di mera equivalenza della stessa all’aggravante delle più persone riunite e alla recidiva, entrambe ritenute sussistenti. Diverse considerazioni vanno, invece, svolte con riferimento alla disapplicazione della recidiva reiterata specifica contestata ad entrambi gli imputati che era stata invocata con il terzo motivo di appello prospettando argomentazioni specifiche al riguardo (pag. 8 dell’atto di gravame) e sulla quale effettivamente i giudici di secondo grado non si sono pronunciati. In relazione a tale profilo la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che provvederà a colmare la lacuna motivazionale.
5. Ricorrono le condizioni di legge per dichiarare ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati.
6. Trattandosi di procedimento penale che vede il riferimento anche a soggetto minorenne, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita' degli imputati. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IO AR AR AL IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5