Sentenza 6 maggio 1998
Massime • 1
L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., in favore del Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma dell'art. 47-bis, comma secondo, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), il quale, a sua volta, mediante richiamo al comma terzo, indica appunto come competente il tribunale del luogo in cui ha sede il P.M. organo dell'esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1998, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 6.5.1998
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Camillo LOSANA " N.2551
3. " Piero MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N.9913/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal Tribunale di sorveglianza di Potenza - nel procedimento di sorveglianza nei confronti di RD IM, nato a [...] il [...] - con ordinanza del 24.2.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. CH che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di sorveglianza di Potenza;
OSSERVA
Con ordinanza dell'8.4.1997, il Tribunale di sorveglianza di Lecce si dichiarava incompetente a provvedere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dallo CA ai sensi dell'art.47 bis ord.penit., in quanto costui l'aveva presentata essendo detenuta in Matera, ne' aveva rilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la circostanza che nel frattempo fosse stato scarcerato in via provvisoria, ai sensi dell'art.47 c.4.
Disponeva, pertanto, l'invio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Potenza, ritenuto giudice competente.
Quest'ultimo, investito del procedimento, ritenendo che, in ogni caso, in materia di affidamento terapeutico la competenza a decidere spettasse al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente fosse libero o detenuto, rilevava conflitto negativo di competenza con l'ordinanza di cui in epigrafe, chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art.28 c.p.p., la cui risoluzione è affidata a questa Corte per effetto delle norme successive.
Esso deve essere risolto, appunto, nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato.
In effetti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'attribuzione di competenza compiuta dall'art.677 c.l c.p.p., in favore del Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (come nella specie), in favore del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma del c.2 dell'art.47 bis ord.penit., il quale a sua volta, mediante richiamo al c.3, indica appunto come competente il Tribunale del luogo in cui risiede il P.M. organo dell'esecuzione (cfr., da ultimo, Sez.I, 19.6.1997, n. 4194). Deve dunque dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, cui gli atti debbono essere inviati per il corso ulteriore di giustizia.
P. Q. M.
dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso in Roma, il 6 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 1998