Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
La notificazione del ricorso per cassazione non andata a buon fine perché effettuata alla parte presso l'indirizzo del procuratore domiciliatario, ma senza indicazione del domiciliatario stesso e della sua qualità, deve ritenersi inesistente - e non nulla - non essendo intervenuta la consegna dell'atto da notificare ad una qualsiasi persona presente nel luogo indicato dal ricorrente, senza che rilevi in contrario la coincidenza di tale luogo con quello indicato nell'elezione di domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7121 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. AN MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MTTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da:
IR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TURRÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CANALE OTTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORESTE CARDILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3918/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/10/98 - R.G.N. 47010/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato MANCINI per delega CARDILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.5.1994 AN HI, giornalista professionista, conveniva la s.p.a. AL otto avanti al Pretore del lavoro di Napoli e premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2 febbraio 1988, dietro compenso fisso mensile, e di essere stato licenziato oralmente il 25 febbraio 1994, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda negando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente. Il Pretore, con sentenza emessa il 27.11.1996, rigettava il ricorso.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, respingeva l'appello proposto dal giornalista.
In motivazione il Tribunale osservava che dalle risultanze probatorie non erano emersi elementi tali da far ritenere che il HI, il quale durante gli anni 1992/1993 aveva lavorato anche per altre testate svolgendo sempre attività di collaborazione dalla sala stampa della locale Questura, avesse prestato attività di lavoro subordinata in favore di AL TO. Per contro vari elementi emersi nel corso dell'istruzione, - quali il contenuto della prestazione, limitato alla comunicazione alla direzione di notizie di cronaca che venivano poi trasformate in servizio dai giornalisti della redazione, la libertà di orario e la mancanza di un obbligo di presenza nella sala stampa della Questura, la mancanza di poteri direttivi e disciplinari della società nei suoi confronti, il contemporaneo rapporto di collaborazione con altre testate - inducevano a ritenere che il rapporto intercorso con AL TO fosse stato unicamente di collaborazione professionale. Per la cassazione di tale sentenza il HI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 cod. civ., il ricorrente si duole del mancato esame da parte del Tribunale di risultanze istruttorie essenziali che hanno portato a vizi logici e giuridici della decisione. In particolare si osserva che vari testi avrebbero affermato che il HI non si limitava alla semplice comunicazione delle notizie di cronaca, come ritenuto dal Tribunale, ma scriveva un vero e proprio pezzo giornalistico (teste Chiariello) e corredava la notizia con ulteriori informazioni, approfondimenti e commenti (testi PE e DO). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2094 cod.civ. in relazione al d.p.r. 16 gennaio 1962 n. 153, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e sostiene che i giudici del gravame non avrebbero tenuto presenti i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva di settore per l'esistenza del lavoro subordinato. In particolare rileva che il rapporto di collaborazione intercorso con altre testate di per sè non esclude il lavoro subordinato, ma costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltà contestabile al dipendente da parte del datore di lavoro. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 2086 e 2094 cod. civ. in relazione agli articoli 2222, 2230, 2233 cod.civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato il rapporto intercorso tra le parti come lavoro autonomo senza verificare la sussistenza in concreto dei relativi presupposti. In particolare il ricorrente addebita al Tribunale di non aver considerato che la prestazione del HI era stata resa in assenza di qualsiasi rischio economico, senza l'ausilio di una propria organizzazione imprenditoriale e con retribuzione corrisposta in misura fissa e continuativa;
e di non aver valutato che nel rapporto di lavoro giornalistico il potere direttivo del datore di lavoro è meno incisivo attesa la natura intellettuale della prestazione.
Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché notificato ad oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
L'eccezione, che per il suo carattere preliminare deve essere esaminata prima di ogni altra questione, è fondata.
La sentenza impugnata, che risulta essere stata depositata in data 20 ottobre 1998, non è stata notificata, sicché il termine lungo di cui all'art. 327 primo comma c.p.c., veniva a scadere il giorno 20 ottobre 1999.
Dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che la s.p.a. AL TO era elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 29 presso l'avv. Oreste Cardillo dal quale era rappresentata e difesa.
Orbene, dalla relata di notifica risulta che in data 19 ottobre 1999 l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare il ricorso per cassazione perché la società s.p.a. AL TO risultava "sconosciuta al portiere dello stabile" di via S. Lucia n. 29. La nuova notifica, effettuata in data 2 novembre 1999, ormai fuori termine, andava a buon esito, ma era ormai inidonea a rimettere in termine il ricorrente.
Non si può sostenere con qualche fondamento, come fa il ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., che la notifica del ricorso effettuata in data 19 ottobre 1999 sia non già inesistente, bensì nulla e comporti la possibilità per questa Corte di fissare un termine per il rinnovo della formalità. In realtà nell'attività posta in essere dall'ufficiale giudiziario in data 19 ottobre 1999 non possono ravvisarsi gli estremi di una - "notificazione", per la mancanza della stessa consegna dell'atto ad una qualsiasi persona presente nel luogo indicato dal richiedente, ancorché questo coincidesse con l'indirizzo indicato nella elezione di domicilio effettuata nel corso del giudizio di appello. La richiesta di notifica, peraltro, non risulta effettuata nel rispetto del disposto dell'art. 330 primo comma c.p.c., in quanto indirizzata "alla s.p.a. AL TO, in persona del rappresentante legale p.t., dom.to elett.te in Napoli alla via S. Lucia n. 29", anziché alla medesima società "dom.ta elett.te in Napoli alla via Santa Lucia 29 presso l'avv. Oreste Cardillo", come correttamente formulata successivamente.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Segue condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 14,00 oltre ad euro millecinquecento per onorari. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002