Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11761 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro i Sigg i Magist1 1 7 6 1/03 Composta dagli Ill Dott. Salvatore SEN_SE Presidente R. G. N. 11664/00 Cron.25643 Consigliere Dott. LUno VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. 1 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 08/10/ 02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RL LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatoALFREDO SERRANTE 49, ANGELO FIORE TARTAGLIA, rappresentato difeso € dall'avvocato FABIO LANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2002 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
3917 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 529/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 04/06/99 R.G. N. 664/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato LANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo, ed accoglimento del quarto. -2- f Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22 maggio 1993, LU TT, bracciante agricola, adiva il Pretore di Benevento perché le fosse riconosciuto il diritto all'indennità di maternità in relazione alla nascita del figlio avvenuta il 6 luglio 1992. Esponeva che aveva presentato a suo tempo la domanda amministrativa, ma che l'INPS aveva sospeso l'erogazione della prestazione richiesta, essendo in corso accertamenti sulla validità della sua iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Deduceva, inoltre, che il reclamo inoltrato al comitato provinciale non aveva avuto alcun esito. L'Istituto previdenziale, costituitosi, si opponeva alla domanda, deducendo che la commissione circoscrizionale aveva disposto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli con riguardo agli anni 1989/1992, essendo risultata l'insussistenza, per quel periodo, di un rapporto di lavoro. Con sentenza n. 1811/95 il Pretore, rigettata ogni altra eccezione, riconosceva il diritto della signora TT alla richiesta indennità, osservando che la commissione provinciale, con provvedimento del 12.10.1994, aveva disposto la reiscrizione della lavoratrice per la totalità degli anni considerati. L'appello dell'INPS - che lamentava che il primo giudice aveva accolto la domanda sulla base di una decisione della commissione provinciale non definitiva, essendo stato proposto ricorso, da parte dell'Istituto, alla commissione centrale veniva accolto dal Tribunale di Benevento con - sentenza del 26 maggio/4 giugno 1999. Rilevato che il Pretore aveva in effetti fondato la propria decisione 3 unicamente sulla decisione non definitiva della commissione provinciale, intervenuta nel corso del giudizio e prodotta all'udienza di discussione del 22.2.1995, i giudici di secondo grado osservavano che il citato provvedimento, ancorché provvisorio, non forniva elementi precisi al fine di una verifica autonoma, in sede giudiziaria, della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo considerato;
ritenevano, quindi, che, in presenza delle contestazioni dell'appellante, tale provvedimento non poteva trasformarsi da mero elemento indiziario in piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro. Condannavano l'appellata al pagamento di metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensando l'altra metà. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, illustrati con memoria, LU TT. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della produzione, con la memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c., di documenti diversi da quelli già prodotti nei precedenti gradi del processo, e, in particolare, della sentenza 25.2.2002 del Tribunale di Benevento. Tale sentenza -con la quale si assume che, in un diverso giudizio fra le stesse parti, il Tribunale ha condannato l'INPS alla iscrizione di LU TT negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 1989 al 1992 - non rientra fra i documenti di cui l'art. 372 c.p.c. consente la produzione in sede di legittimità; ancorché passata in giudicato, come si deduce, la sentenza non concerne, infatti, la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del 4 ricorso e del controricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 25 novembre 1976, n. 1026 e “di quelle correlate", la difesa della ricorrente assume che le braccianti agricole, ai fini della indennità di maternità, devono comprovare il possesso di tale qualifica mediante l'apposito certificato attestante l'iscrizione negli elenchi nominativi. Deduce che la fase amministrativa si era conclusa positivamente, con il definitivo accertamento della iscrizione negli elenchi della signora TT, e che il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali non ha tenuto conto di tale iscrizione, limitandosi ad affermare la irrilevanza dell'atto amministrativo. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c. e delle norme correlate, la difesa della ricorrente lamenta che il Tribunale non si è avvalso della facoltà di chiedere di ufficio informazioni alla P.A., al fine di verificare la regolarità dell' atto amministrativo che poi ha disapplicato. Con il terzo motivo, denunciando violazione del diritto tutelato dalla legge n. 1204/71 e da quelle correlate, la difesa della ricorrente deduce che l'iscrizione negli elenchi o la certificazione sostitutiva non attengono alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali, il quale sorge in conseguenza della situazione di lavoro subordinato, ma hanno la funzione di favorire la prova della sussistenza di un tale diritto con la dimostrazione della qualità e quantità del lavoro prestato. Assume che i certificati attestanti l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori 5 agricoli hanno il valore di prova legale, riflettendo il risultato di un accertamento compiuto dalla pubblica amministrazione, e che il giudice può sottoporre a valutazione tale risultato, tenendo conto delle modalità seguite per raggiungerlo, ma non può disapplicare ciò che neanche conosce. Aggiunge che nel caso in esame non erano mai sorti dubbi sul rapporto di lavoro, atteso che la ricorrente vive in abitazione diversa da quella del datore di lavoro e non ha mai svolto lavori domestici, mentre l'azienda agricola dove ha lavorato ha necessità, per la sua ampiezza, di assumere braccianti agricoli. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si lamenta che il Tribunale ha condannato la signora TT al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio senza affermare (né tanto meno valutare) la temerarietà della lite. Si nega che tale temerarietà sussistesse. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati. Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti, necessariamente, dalla iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1924, n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni, o dal cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 del d.
1. lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può 6 essere rilasciato nelle more della formazione degli elenchi). Sul piano processuale, poi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita in giudizio dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass., S.U., 26 ottobre 2000 n. 1133). L'iscrizione negli elenchi sopra citati (o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo), quindi, oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per l'insorgenza del diritto alle prestazioni previdenziali, può spiegare efficacia probatoria riguardo al requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa, senza tuttavia che tale certificazione integri una prova 7 legale o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che, in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite da accertamenti ispettivi, il giudice deve comparare e apprezzare tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro, fermo restando che l'instaurazione di un rapporto di lavoro (anche) al fine di garantire il trattamento di maternità non è illecito, purché il rapporto sia effettivo (Cass., 20 marzo 2001 n. 3975; 22 marzo 2001 n. 4161). Nella fattispecie in esame il Tribunale di Benevento si è discostato da tali principi. Posto che in corso di causa la lavoratrice aveva dimostrato di aver riottenuto, attraverso il provvedimento della commissione provinciale del 12 ottobre 1994, la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1989 al 1992, i giudici di secondo grado avrebbero potuto disattendere tale iscrizione, ai fini della prova del rapporto di lavoro subordinato, attraverso una adeguata motivazione che spiegasse le ragioni della preferenza accordata alle prove contrarie addotte dall'INPS. Il Tribunale, invece, ha ritenuto di disattendere il provvedimento di reiscrizione per non aver rinvenuto nel provvedimento stesso "elementi di riscontro che consentano di trasformare tale atto, in presenza delle contestazioni dell'appellante sul punto, da mero elemento indiziario in piena prova" della sussistenza del rapporto di lavoro. Non vengono precisate le contestazioni che l'appellante avrebbe mosso in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro né le ragioni che hanno 0 08 portato alla preferenza accordata alle prove opposte dall'Istituto; sembra, inoltre, che si intenda esercitare un sindacato sul provvedimento amministrativo per la mancanza di elementi di riscontro all'interno dello stesso provvedimento, il che è cosa diversa dal ritenere, invece, più convincenti le prove contrarie (all'esistenza del rapporto di lavoro) addotte da controparte. La difesa della ricorrente deduce che tali difese erano limitate alla non definitività del provvedimento 12.10.1994, suscettibile di essere modificato a seguito di ricorso dell'INPS alla Commissione Centrale (pag.3 del ricorso). La stessa sentenza qui impugnata dà atto che l'appellante aveva dimostrato di aver impugnato il 28.10.1994 il provvedimento della commissione provinciale. L'esame diretto dell'atto di appello, consentito alla Corte quando sia necessario accertare, come nella fattispecie, la natura dei motivi di impugnazione, mostra che gli stessi si limitavano, in effetti, a sottolineare la non definitività del provvedimento della commissione provinciale, atteso il ricorso proposto dal direttore della sede, con un solo generico accenno alle "risultanze ispettive dell'INPS esibite in 1° grado". Quanto alla violazione dell'art. 421 c.p.c., denunciata con il secondo motivo, per il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio previsti da tale norma, osserva la Corte che, se è vero che, nel rito del lavoro, la particolare natura dei rapporti controversi impone un contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, sicché quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere 9 della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare le incertezze sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (Cass., 2000 n. 15820; 1998 n. 310), è anche vero che la difesa della ricorrente si limita a lamentare, con il motivo, la mancata richiesta di generiche informazioni alla P.A. "al fine di verificare la regolarità di un atto amministrativo che viene disapplicato solo per esser tale senza invece verificare la legittimità del procedimento”. Non si deduce di avere chiesto, in primo grado, prove testimoniali non ammesse o di avere indicato altri elementi atti ad essere eventualmente indagati anche con i poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. Le considerazioni sopra svolte comportano l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del terzo motivo, ma non del secondo. Quanto al quarto motivo, relativo alla condanna alle spese della lavoratrice senza una esplicita affermazione della temerarietà della lite, lo stesso risulta assorbito dall'accoglimento dei motivi primo e terzo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Napoli. Al giudice di rinvio, che si atterrà ai ricordati principi di diritto in materia di prova dei requisiti per la sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato (e potrà valutare, senza che vi sia violazione dell'art. 394 c.p.c., la rilevanza del giudicato esterno che si assume intervenuto fra le stesse parti dopo la emissione della sentenza qui impugnata), si rimette anche la regolamentazione delle spese del presente 10 giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2002. Il cons. estensore Il Presidente CANCELLIERE Depositato in Carcelleria ggi, AGO, 2003 ANGELLERE I A D I , S 3 O A 0 3 1 T 5 , . A T . R P R P O U A L N E . N D 1 O 1 A M D E S E A I G Z R L O T ༥ ༣ C , A ༠ U ༢ L R I L E D D ✪ 11