Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti e alle condanne pregresse. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha precisato che è conforme ai principi di logica e razionalità che il legislatore disponga, "re melius perpensa", la non applicabilità di benefici penitenziari a persone già condannate che non abbiano intrapreso ben precisi percorsi di risocializzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2014, n. 30558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30558 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 993
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 52535/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OM N. IL 13/02/1955;
avverso l'ordinanza n. 5445/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 28/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Letta la requisitoria del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. IC EN è stato condannato all'ergastolo in quanto riconosciuto colpevole dell'omicidio di FL SE e del tentato omicidio del tenente dei carabinieri TA UI. Il IC trovasi in espiazione pena ed è detenuto da oltre 28 anni.
2. Con ordinanza 21 giugno 2011, il tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da IC, istanza rivolta ad ottenere la concessione del beneficio della semilibertà. Il predetto organo giudicante ha rilevato che, dall'esame della sentenza di condanna emessa dalla corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 4 dicembre 1985, emerge che la vittima era persona inserita nella criminalità organizzata. Da ciò il tribunale ha dedotto che l'omicidio fu perpetrato con le modalità di cui all'art. 416 bis c.p., circostanza ostativa alla concessione della misura alternativa, ai sensi dell'art. 4 bis O.P.. 3. La prima sezione di questa corte di legittimità, con sentenza del 6 giugno 2012, ha annullato il provvedimento sopraindicato, con rinvio per nuovo esame medesimo tribunale.
4. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il tribunale di sorveglianza di Napoli ha nuovamente dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà proposta nell'interesse del IC;
5. Ricorre per cassazione il difensore del predetto e deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 627 del codice di rito, nonché carenza dell'apparato motivazionale in relazione agli artt. 50 ter e 4 bis O.P..
Nuovamente il tribunale napoletano ha affermato che l'omicidio per il quale il ricorrente è detenuto è stato effettuato avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. La difesa del IC, tuttavia, aveva ampiamente documentato come lo stesso avesse ottenuto dal medesimo tribunale, in precedenza, la concessione di un permesso premio, trascorso dall'interessato - per due giorni - a Reggio Calabria, presso la sua famiglia, senza alcun incidente.
5.1. Ebbene, la corte di cassazione, prima sezione, con la sentenza di annullamento, aveva affidato al giudice di rinvio il compito di giustificare il proprio convincimento in considerazione del fatto che il medesimo organo giudicante, con riferimento al medesimo soggetto, aveva, in due occasioni, espresso valutazioni completamente contrastanti.
Il giudice di rinvio avrebbe dovuto, dunque, rendere conoscibili le ragioni, tanto della decisione che veniva annullata, quanto dei motivi per i quali non era stata condivisa la valutazione precedentemente effettuata.
Il giudice del rinvio, tuttavia, non ha osservato le indicazioni vincolanti provenienti dalla corte di legittimità ed ha ribadito il suo convincimento, semplicemente citando altri provvedimenti giudiziari.
5.2. Va poi aggiunto che IC, durante il suo vissuto carcerario, ha goduto di altri permessi premio, della durata di cinque o dieci giorni, in occasione dei quali non ha mai dato adito ad alcun rilievo. Sostenere dunque la mafiosità del delitto in espiazione, al fine di negare il beneficio della semilibertà al ricorrente, senza fornire puntuale, adeguata motivazione, costituisce sostanzialmente violazione del vincolo di cui all'art. 627 c.p.p.. In ogni caso, la presunzione di pericolosità del IC è stata superata in considerazione dell'esito dei numerosi permessi premio.
6. Con altra censura, si deduce violazione degli artt. 25 e 111 Cost., nonché art. 2 c.p., artt. 6 e 7 CEDU, atteso che le norme dell'ordinamento penitenziario sono, solo formalmente, norme, in prevalenza, processuali, ma poiché esse incidono sulla durata e sulle modalità di esecuzione della pena, devono essere considerate, di fatto, norme di diritto sostanziale. In quanto tali, esse rientrano nell'altra categoria, in relazione alla quale la giurisprudenza europea ha ritenuto (cfr. sentenza Scoppola vs Italia) il divieto di applicazione retroattiva della legge penale più severa. Ebbene, il divieto di concessione della semilibertà ai detenuti, condannati per fatti di mafia (e dunque anche per delitti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7) è stato posto in epoca successiva a quella in cui IC commise il delitto e fu giudicato per lo stesso.
7. Sono pervenute - tramite fax - memorie e contestuali note di udienza, con le quali il difensore del ricorrente, ribadito il contenuto del ricorso, fa riferimento anche alla recente sentenza (9 luglio 2013) della corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Vinter vs Regno Unito. Con detta sentenza, è stato affermato il principio secondo cui l'ergastolano, dopo un considerevole periodo di detenzione, pari ad almeno 25 anni, ha diritto a veder verificata la sua posizione e, in particolare, ha diritto ad un accertamento in ordine al percorso rieducativo.
Ebbene, con il ricorso era stato fatto rilevare come il tribunale di sorveglianza non avesse speso nemmeno una parola sulla circostanza che IC, già dal 2008, era stato ammesso al beneficio dei permessi premio e degli ulteriori permessi fruibili (anche più recentemente). Egli dunque godeva di un trattamento penitenziario migliore, in ragione del grado di rieducazione raggiunto, come positivamente valutato dal medesimo tribunale di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come lo stesso ricorrente ricorda, questa corte di legittimità ha ritenuto (ASN 200632000-RV 234381) che, in materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti ed alle condanne pregresse (nel caso allora in esame, si trattava di diniego di permesso premio in relazione a un reato commesso anteriormente all'introduzione dell'art. 4 bis O.P.).
1.1. D'altra parte le SS.UU. (sent. n. 24561 del 2006, ric. PM in proc. Aloi, RV 233976) hanno avuto modo di chiarire che le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma - appunto - soltanto le modalità esecutive della stessa;
esse invero non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 c.p. e dall'art. 25 Cost.. Nè, d'altra parte, può ravvisarsi contrasto di tale orientamento giurisprudenziale con le direttrici costituzionali. Invero, con riferimento ad altro beneficio (ma accomunato dalla eadem ratio), la detenzione domiciliare, è stato chiarito (ASN 200818386-RV 240305) che è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter e succ. modd., nella parte in cui ricollega il divieto di concessione della detenzione domiciliare a determinati titoli di reato, prescindendo da qualsiasi valutazione sulla persona del condannato.
1.2. Infine: la citata (nel ricorso e nella memoria) giurisprudenza comunitaria non sembra poter incidere nella materia oggi all'attenzione di questa corte. Invero la sentenza CEDU del 19 settembre 2009 (Scoppola vs Italia) si limita a precisare, da un lato, che costituisce violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU - relativo al diritto a un processo equo -l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena (introdotte dal D.L. n. 341 del 2000) per il giudizio abbreviato, perché rimarrebbe frustrato il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale, dall'altro, che l'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice applichi quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Nell'ipotesi - pertanto - di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.
1.3. Ebbene, come chiarito dalla ricordata sentenza delle SS.UU., nei casi dei quali si occupa la giurisprudenza comunitaria citata dal ricorrente, di determinazione della pena si trattava e non di mera esecuzione della stessa.
Invero la esecuzione della pena risponde (può rispondere) anche a criteri contingenti, nonché alla soddisfazione di necessità che si manifestino nel corso stesso dell'esecuzione. La esecuzione della pena, dunque, costituisce - inevitabilmente - una variabile, per così dire, del momento sanzionatorio, tanto che si parla (in termini penitenziaristici) di "trattamento", vale a dire di procedure e modalità che devono necessariamente adattarsi al mutare (eventuale) delle situazioni soggettive e oggettive che accompagnano le vicende detentive conseguenti alla condanna.
1.4. Le norme che inibiscono alle persone condannate per taluni gravi delitti la fruizione di rilevanti benefici penitenziari (a meno che non si verifichino determinate situazioni, previste in linea astratta e generale, dal legislatore), attengono, evidentemente, ad una valutazione di pericolosità presunta (juris et de jure) di determinati soggetti, come manifestatasi attraverso la commissione di determinati delitti. Ebbene, il concetto stesso di pericolosità è concetto che ha senso solo se riferito all'attualità e, dunque, alla valutazione (attuale appunto) della personalità del detenuto. Appare allora del tutto logico, congruente e razionale il fatto che il legislatore possa disporre re melius perpensa, la non applicabilità di taluni benefici penitenziari a chi non abbia intrapreso ben precisi percorsi di risocializzazione. Quanto alla revisione della posizione detentiva delle persone condannate all'ergastolo dopo 25 anni di reclusione, si tratta evidentemente di principio generale che non incide direttamente sulla vicenda sottoposta all'attenzione di questo collegio, ma che potrebbe essere fatta valere nell'ambito di nuovo e separato procedimento che, nell'interesse del IC, dovesse essere promosso.
1.5. La seconda censura, pertanto, per le regioni sopra specificate, è infondata.
2. Fondata viceversa è la prima censura, atteso che la sentenza di annullamento della prima sezione di questa corte di legittimità imponeva al giudice di rinvio "un preciso obbligo di motivare... al fine di dare ragione, non solo dell'assunto sostenuto dall'ordinanza impugnata, ma anche dei motivi per i quali non era condivisa la valutazione precedentemente eseguita sul medesimo presupposto: la mafiosità del delitto in espiazione, e in considerazione del giusto affidamento fatto dall'interessato al momento della proposizione della domanda, dichiarata inammissibile e della relativa allegazione difensiva".
Ebbene, il giudice del rinvio si è limitato a sostenere che non risponde al vero il fatto che vi sia stata una precedente valutazione, eseguita sul medesimo presupposto (ma giunta a conclusioni opposte), rispetto a quella enunciata nel provvedimento a suo tempo annullato. A riscontro di ciò, il predetto giudice di rinvio cita altre ordinanze del tribunale di sorveglianza con le quali era stata negata la concessione di benefici penitenziari, sempre sul presupposto della natura mafiosa dell'omicidio per il quale il IC ha riportato condanna.
2.1. E tuttavia la allegazione di altri provvedimenti non scioglie il contrasto con il fatto che, al medesimo detenuto, fu concesso permesso premio (anzi, secondo quanto riportato dal ricorrente, più permessi premio). E invero, l'art. 4 bis O.P. prevede, come è noto, che anche il permesso premio non può essere concesso a colui il quale si trovi in espiazione di pena per reati di stampo mafioso. Avrebbe allora il giudice del rinvio dovuto chiarire, innanzitutto, l'epoca in cui detti permessi premio furono concessi (se anteriore o posteriore all'introduzione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7), e, in secondo luogo, la ragione per cui, in alcuni casi, la natura dell'omicidio commesso dal IC è stata ritenuta non ostativa a tale specifica modalità di trattamento, mentre in altri casi lo è stata.
Ed è ovvio poi che tale (forse apparente) contrasto logico non può essere risolto con la mera elencazione dei provvedimenti che, in un senso dell'altro, si sono orientati.
3. Si impone pertanto ulteriore annullamento con rinvio al tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014