Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata ad un "facere", qualora la sentenza non abbia fissato un termine entro il quale l'imputato debba adempiere all'obbligo cui è condizionato il beneficio, il termine coincide con quello previsto dall'art.163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto), e il dies a quo è quello del passaggio in giudicato della sentenza.
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- 1. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale della pena e revocaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen. ? E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.”. Sezione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2004, n. 41428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41428 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/10/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3767
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 005916/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FF IN N. IL 11/03/1954;
avverso ORDINANZA del 27/11/2003 TRIB. SEZ. DIST. di VITTORIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
VI RA ricorre personalmente contro l'ordinanza in data 27.11.2003 del tribunale di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 5.2.02 per inadempimento dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo per il quale era stato condannato ed alla cui demolizione era stato condizionato il beneficio.
Col ricorso deduce due motivi:
1. la violazione dell'art. 165 c.p. per non avere il G.E. tenuto conto dell'impossibilità di adempimento, non essendo il RA proprietario dell'immobile e, comunque, per non aver tenuto conto dell'istanza di condono;
2. la violazione dell'art. 165 c.p. sotto il profilo del mancato rispetto dei termini per l'adempimento.
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
Invero, nel caso in cui la sentenza non fissi un termine entro il quale l'imputato debba adempiere all'obbligo cui sia stato condizionato il beneficio, il temine coincide con quello previsto dall'art. 163 c.p., costituendo il passaggio in giudicato della sentenza il dies a quo del suo decorso.
Nella specie, non risultando indicato in sentenza un termine e trattandosi di contravvenzione, il termine deve ritenersi di anni due dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 17.6.02. Alla data del provvedimento impugnato, pertanto, il termine non risultava ancora scaduto e quindi non poteva ritenersi verificato, allo stato, il presupposto per la revoca del beneficio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004