Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15168 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
I ITT IR D CA ITALIANA LI E Aula 'A' REGISTRAZIONE L O B A D TE A UA N SOGGETTA E EQ S E TERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A M SEZIONE PRI1 5 1 68 /03 A CORTE SUPREM DI ASSA? го Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14866/02 Dott. Giovanni OLLA Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Cron.30824 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere- Rep. 4075 Dott. Giuseppe IA BERRUTI -Consigliere - Ud. 01/04/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentata a difesa dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 1 PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 830 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 20/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO che IA IN ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di Appello di Roma in epigrafe in- dicato che ha respinto la sua domanda di equa ripara- zione per l'eccessiva durata di un processo civile, di natura previdenziale, nel quale era stata parte, in as- serita violazione dell'art. 1, §6, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 della 1. n. 89/001; che, in questa sede, si è costituito il Ministero - Giustizia, per resistere con della controricorso all'avversa impugnazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con il decreto impugnato, la Corte territo- riale ha negato accoglimento alla proposta domanda di equa riparazione in ragione del rilievo assorbente che "non è ravvisabile alcun danno, nè patrimoniale nè non patrimoniale, in considerazione della infondatezza del- 2 la domanda;
- che tale motivazione è effettivamente errata in punto di diritto, come denunciato dalla ricorrente;
- che, infatti, nel quadro della fattispecie rego- lata dall'art. 2 1. n. 89/01, il diritto ad equa ripa- razione per eccessiva durata del processo non va confu- so con il diritto ivi azionato, per cui il primo è con- figurabile, nella ricorrenza dei presupposti indicati nella norma stessa, indipendentemente dalla fondatezza del secondo (cfr. n. 17650/02 per tutte); - che il ricorso va, pertanto, accolto e va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio della causa, per l'esame nel merito alla luce del principio come sopra enunciato, ad altra sezione alla stessa Corte territo- riale in diversa composizione, cui si demanda di prov- vedere anche in ordine alle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto im- pugnato e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Roma 1 aprile 2003; E N O Il Consigliere estensore Il Presidente I e Z l i A v i E C (Giovanni Olba) (Mario Rosario Morelli) R - C E I L 3 A L 0 M E 0 E C R 2 CANCELLIERE P N o U a A T S 3 Andrea Bianchi j C m T i E r L T t O P U R s O o 0 C p 1 1 e 1 D