CASS
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 22656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22656 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di NA Passafiume, che ha chiesto una dichiarazione dlinammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22656 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 07/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di VI LO, di rideterminazione della pena a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. La Corte d'appello, dato atto che il LO era stato condannato alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione per art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con tre aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. rispettivamente determinati per il capo b) (artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in anni uno di reclusione, capo c) (artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in anni uno di reclusione e capo d) (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in mesi sei di reclusione, ha ritenuto la pena così determinata - in relazione alle aggravanti - già congrua anche alla luce della decisione della Corte costituzionale. 2. VI LO ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, laddove la Corte d'appello ha ritenuto che questa ultima non potesse avere alcuna incidenza sulla richiesta determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto. 2. Preliminarmente va ricordato che, in tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile (Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Rv. 276295). Ciò non significa, però, che a tale rivalutazione debba necessariamente seguire una riduzione della pena. 1 Il Consigliere estensore esidente 3. Nel caso in esame, infatti, la Corte d'appello nell'esplicitare la propria rivalutazione sulla commisurazione della pena, ha dato atto che il condannato è stato condannato per art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e che i reati satelliti sono riferibili a cessioni di stupefacenti aggravate sia dal concorso di tre o più persone (i primi due per art. 73, comma 6, d.P.R. cit.) che dall'ingente quantità della sostanza stupefacente (il terzo per art. 80, comma 2, d.P.R. cit.), con (.
1.44.... P un aumento di anni uno, anni uno e mesi 6 di reclusione, e the tale quantificazione della pena sia una "pena del tutto proporzionata, ed invero minima, rispetto alla quale la pronuncia della Corte costituzionale non ha alcuna incidenza", così ritenendo, tenuto conto della nuova cornice edittale e della giurisprudenza di legittimità in tema, che non vi fossero margini per un'ulteriore riduzione per la sussistenza delle aggravanti appena sopra riportate, essendo la pena irrogata già determinata in misura congrua. Dal che deriva che la decisione impugnata, lungi dall'aver ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale "non avesse alcuna incidenza", come affermato in ricorso, ha tenuto conto della nuova cornice edittale e, nella sua libertà di apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata come nel caso di specie sulla sussistenza di più aggravanti, ha assunto una decisione di rigetto che risulta essere immune dal vizio dedotto. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere infondato per cui esso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 marzo 2025
lette le conclusioni del PG, in persona di NA Passafiume, che ha chiesto una dichiarazione dlinammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22656 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 07/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di VI LO, di rideterminazione della pena a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. La Corte d'appello, dato atto che il LO era stato condannato alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione per art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con tre aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. rispettivamente determinati per il capo b) (artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in anni uno di reclusione, capo c) (artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in anni uno di reclusione e capo d) (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in mesi sei di reclusione, ha ritenuto la pena così determinata - in relazione alle aggravanti - già congrua anche alla luce della decisione della Corte costituzionale. 2. VI LO ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, laddove la Corte d'appello ha ritenuto che questa ultima non potesse avere alcuna incidenza sulla richiesta determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto. 2. Preliminarmente va ricordato che, in tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile (Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Rv. 276295). Ciò non significa, però, che a tale rivalutazione debba necessariamente seguire una riduzione della pena. 1 Il Consigliere estensore esidente 3. Nel caso in esame, infatti, la Corte d'appello nell'esplicitare la propria rivalutazione sulla commisurazione della pena, ha dato atto che il condannato è stato condannato per art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e che i reati satelliti sono riferibili a cessioni di stupefacenti aggravate sia dal concorso di tre o più persone (i primi due per art. 73, comma 6, d.P.R. cit.) che dall'ingente quantità della sostanza stupefacente (il terzo per art. 80, comma 2, d.P.R. cit.), con (.
1.44.... P un aumento di anni uno, anni uno e mesi 6 di reclusione, e the tale quantificazione della pena sia una "pena del tutto proporzionata, ed invero minima, rispetto alla quale la pronuncia della Corte costituzionale non ha alcuna incidenza", così ritenendo, tenuto conto della nuova cornice edittale e della giurisprudenza di legittimità in tema, che non vi fossero margini per un'ulteriore riduzione per la sussistenza delle aggravanti appena sopra riportate, essendo la pena irrogata già determinata in misura congrua. Dal che deriva che la decisione impugnata, lungi dall'aver ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale "non avesse alcuna incidenza", come affermato in ricorso, ha tenuto conto della nuova cornice edittale e, nella sua libertà di apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata come nel caso di specie sulla sussistenza di più aggravanti, ha assunto una decisione di rigetto che risulta essere immune dal vizio dedotto. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere infondato per cui esso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 marzo 2025