Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
1 0449 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 15315/98 dott. Manfredo GROSSI Consigliere Rep. 1534 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. Cron. 3658 dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 21.11.2000 dott. Ennio MALZONE Consiglieredott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studi IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Big 3000 per chritti ! sul ricorso proposto 11. 2.8 MAR. 2001 da IA AV, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casaletto n. 527, presso lo studio dell'avv. AV IA, difeso dall'avv. Gaetano и Л Gaetani, giusta delega in atti. ricorrente contro €155 13000 CANCELLERI La Nuova Tirrena S.p.A. (già Previdentia Assicurazioni Riassi- curazioni Capitalizzazione S.p.A.), elettivamente domiciliata in Roma, via Gallia n. 21, presso lo studio dell'avv. Ettore Longo, che la difende, giusta procura speciale per OT EF AM, coadiutore temporaneo del Notaio Salvatore AM di Roma del 30 luglio 1999 rep. n. 98841. 1872/2000 Oggetto: Risarcimento danni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio" dal Sig. RAIA resistente per diritti 3000 il - 8 MAG, 2001
contro
IL CANCELLIERE NT LO, Sida S.p.A. in l.c.a. CANCELLERIA intimati avverso la sentenza n. 3061/97 della Corte d'appello di Roma, emes- sa il 26 giugno 1997 e depositata il 22 ottobre 1997 (R.G. 94/96); 006/33/2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
00673373 udito l'avv. Gaetano Gaetani;
B0673374 udito l'avv. Ettore Longo;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il signor AV IA convenne in giudizio, davanti al tribunale di Rieti, la S.p.A. SI e il signor LO NT, dei quali ги chiese la condanna al risarcimento per i danni (alla persona e alle co- se) subiti a seguito di incidente stradale. Il tribunale respinse la domanda osservando -come si legge nella sentenza impugnata che "diversamente da quanto assunto dall'attore (secondo il quale, la propria autovettura, dopo essere sbandata per lo scoppio di un pneumatico, era stata tamponata dall'Alfa Romeo del convenuto e proiettata contro il guardrail late- rale finendo contro un muro di contenimento) l'incidente stradale aveva avuto una sequenza causale alla quale il NT era ri- masto completamente estraneo". In particolare il tribunale osservò che "a seguito dell'iniziale sbandamento della vettura del IA e dopo la collisione con il guardrail ed il muro di contenimento, la Fiat 125 dell'attore era stata urtata da quella del convenuto, che, nelle circostanze, seguiva a brevissima distanza". Da tale ricostru- zione il tribunale dedusse che le lesioni subite dal IA fossero con- seguenza dell'impatto della sua auto con il guardrail ed il muro di contenimento sul quale non aveva inciso la condotta di guida del NT - e non del successivo scontro con l'auto di quest'ultimo. La sentenza del Tribunale, impugnata dal IA, fu confermata dalla Corte d'appello di Roma. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso (illustrato da memoria) il IA. Gli intimati NT e SI S.p.A. in 1.c.a. non hanno Лил svolto attività difensiva. La Nuova Tirrena S.p.A. (già Previdentia Assicurazioni e Riassicurazioni Capitalizzazione S.p.A.), quale ces- sionaria della S.p.A. SI in 1.c.a., ha depositato procura. Il difensore del ricorrente e quello della Nuova Tirrena hanno svolto difese orali. Motivi della decisione Il ricorso contiene sette motivi. Con il primo motivo si denuncia: Violazione dei principi di buona fede e correttezza, dei principi generali del codice della strada e dell'art. 88 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia: Errata interpretazione della risultanza probatoria testimoniale, omessa o errata lettura ed 3 interpretazione dello schizzo planimetrico dei carabinieri, errata interpretazione dei principi basilari della "Dinamica" in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia: Mancata e/o errata interpre- tazione delle conseguenze dovute alla violazione delle norme com- portamentali dell'allora vigente codice della strada ed in particola- re dell'art. 107, e dell'art. 527 del relativo regolamento, errata in- terpretazione delle risultante testimoniali e probatorie, omessa let- tura della consulenza asseverata con giuramento, violazione dei principi della "Fisica e Dinamica" in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il quarto motivo si denuncia: Errata interpretazione e mancata lettura dei documenti e violazione dei principi basilari del лис codice della strada in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il quinto motivo si denuncia: Mancata applicazione del- l'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il sesto motivo si denuncia: Omessa lettura degli atti e dei documenti di causa (che è vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.), falsa rappresentazione dell'atto di citazione, errata valutazione delle conseguenze in diritto derivanti dalla descrizione dei fatti e dalle prove fornite in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il settimo motivo si denuncia: Mancata totale lettura degli atti e dei documenti di causa e loro errata interpretazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4 Occorre osservare in primo luogo che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 2054 c.c. atteso che la presunzione di correspon- sabilità di cui alla norma citata, la quale ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due con- ducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti, pre- suppone la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circo- lazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento, sicché deve escludersi allorché non sus- sista alcun rapporto di causalità con il comportamento accertato di uno dei conducenti. Avendo il giudice di merito escluso il nesso di сим causalità tra i danni subiti e lamentati dal IA e la condotta del Lip- pantini ed avendo accertato la precisa dinamica del sinistro, veniva esclusa la possibilità del ricorso alla presunzione di cui al richiamato art. 2054 c.c. Quanto alle denunciate violazioni al codice della strada è suf- ficiente osservare che il loro apprezzamento appare irrilevante una volta stabilito dal giudice di merito che i danni subiti e lamentati dal IA furono effetto soltanto dell'urto della sua autovettura con il guardrail ed il muretto di contenimento, fatto al quale era rimasta estranea la condotta di guida del NT. Il vero nodo centrale della causa è allora quello relativo alla ricostruzione delle modalità del sinistro. La diligente difesa del ricorrente nelle quindici pagine dedica- S te allo svolgimento dei motivi del ricorso si è dedicata a rappresenta- re a questa Corte una serie di circostanze di fatto idonee - secondo il suo modo di vedere - a dimostrare che l'auto del IA era stata in- vestita da quella del NT - il quale teneva una condotta di gui- da altamente imprudente e in violazione delle norma del codice della strada prima dell'urto della medesima vettura contro il guardrail ed - il muretto di contenimento, cosicché sussisteva il nesso causale tra i danni fisici e materiali lamentati dal IA e la condotta del predetto NT, al quale viene pure addebitata una condotta fraudolenta posta in essere subito dopo lo scontro (spostamento del proprio mezzo dal luogo in cui si era arrestato dopo il sinistro). Cul Sennonché la prospettazione dei motivi contenuta nel ricorso urta contro quelli che sono i limiti del sindacato di legittimità nei confronti delle sentenze di merito. Dopo aver richiamato le fonti di prova acquisite al processo la Corte di merito ha escluso che lo sbandamento della Fiat 125 del IA e lo schianto della stessa contro il guardrail ed il muretto di contenimento potesse essere stato causato dall'urto con l'auto del NT. (Non ha valore decisivo il fatto che la stessa Corte abbia affermato che la circostanza del duplice urto era stata dedotta dal IA solo nel giudizio di appello, cosicché è irrilevante la censura su questo punto formulata dal ricorrente). Ha poi osservato che le le- sioni subite dal IA ed i notevolissimi danni riportati dalla sua auto- vettura dovevano essere attribuiti all'urto della stessa contro ilguar- drail ed il muretto di contenimento - fatto al quale era rimasto estra- neo il NT - e non al successivo scontro tra l'auto del IA e quella del NT. In relazione alla ricostruzione del sinistro deve, in primo luo- go, escludersi che i giudici di appello abbiano come si assume- omesso qualsiasi motivazione a suffragio della conclusione raggiun- ta, tenuto presente che dalla pagina 7 (in fine) alla pagina 11 sono analiticamente descritte tutte le emergenze di causa e analizzate, nessuna esclusa, tutte le tesi difensive prospettate dalle parti. Né i motivi in esame possono trovare accoglimento sotto il profilo dei dedotti vizi di motivazione, atteso che con gli stessi, pur denunciandosi, nella intestazione, violazione dell'art. 360 n 5 c.p.c., cur in realtà, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - il quale non è un processo di terzo grado nel quale sottoporre ad un nuovo giudice, diverso da quelli che in precedenza hanno esaminato la vertenza, gli elementi di fatto già ac- quisiti in atti e da questi valutati - si pretende una nuova valutazione, da parte di questa Corte, di tutte le circostanze di fatto tenute pre- senti dai giudici di secondo grado. In particolare, al riguardo, deve ribadirsi, che si può giungere alla cassazione della sentenza per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione concerna un punto decisivo così come emerge dal ragionamento compiuto dal giudice nella sentenza, ma non quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un valore e un significato non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso con cui la parte si 7 limita a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, risolvendosi la questione in un inutile tentativo di riesame del merito. Sempre sul punto specifico, inoltre, non può tacersi che in tema di incidenti stra- dali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno (cioè del verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento danno, integrano altret- tanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia, come nella specie, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Attesa la soccombenza le spese vanno poste a carico del ricor- rente. Le stesse devono essere liquidate nei confronti della sola Nuova Tirrena S.p.A., la sola ad aver svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere alla Nuova Tirrena S.p.A. la spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in lire 20.000 oltre a lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorari. Così deciso il 21 novembre 2000. Il Presidente Manfred from Il Consigliere est. С моргоно 8 Giovanni Giambattista thly IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001- DI CA CASS IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E T R E N O O C 60000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 310000; Registrato in data0 APR. 2001 4 a21896.5.... *** versate S. 310.000 trecentodiecimila ) (lire p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mona Graz XIPPO) Response Ser ieuziari (Dr. M. RACKISHING