Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
In tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore.
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- 1. Reato continuato: violazione più grave e computo di penaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2013
- 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 19978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19978 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 675
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 37292/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 16.07.2008 che ha ridotto ad anni cinque di reclusione la pena inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1; art. 628 c.p., comma 1; artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p.,
n. 1, art. 61 c.p., n. 2;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. MACCHIONI Gianluca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 16.07.2008 la Corte di Appello di Roma riduceva ad anni cinque di reclusione la pena inflitta nel giudizio di primo grado a A.M. quale colpevole di avere, con violenza,
consistita nell'afferrarla alla gola e nel trascinarla sotto la pensilina della stazione di (OMISSIS), costretto A.P. D. a subire atti sessuali con tentativo di penetrazione;
di avere rapinato la predetta sottraendole la borsa contenente Euro 590,00 un telefono cellulare e una carta di credito;
di averle cagionato lesioni personali guarite in 10 giorni.
Rilevava la Corte che la capacità d'intendere e di volere dell'imputato era stata accertata con una perizia, tecnicamente ineccepibile, sicché non era ravvisabile il dedotto vizio di mente e che correttamente il GIP aveva individuato, ai fini dell'aumento di pena per la continuazione, il reato più grave nella violenza sessuale, sebbene fosse più alta la pena edittale per il delitto di rapina, perché la violenza sessuale rientra tra i reati contro la libertà individuale e tutela un bene giuridico più prezioso socialmente e desta il maggiore allarme sociale.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:
- violazione di legge sul mancato riconoscimento del vizio parziale di mente sebbene la perizia psichiatrica avesse accertato "una personalità fragile, di tipo borderline, dipendente e passivo aggressivi, con disturbo da abusi di stupefacenti e che ha sviluppato un quadro depressivo maggiore", sicché andava riconosciuto che i disturbi della personalità rientrano nelle infermità aventi potenziale attitudine a incidere sulla capacità d'intendere e di volere;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta adeguatezza dell'accertamento peritale (che non aveva motivato sul nesso eziologico tra i riscontrati disturbi della personalità e i fatti di reato ascrittigli) senza il riscontro delle divergenze tra le conclusioni del perito con quelle del consulente di parte;
- violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di perizia psichiatrica da affidare a uno specialista in psichiatria avente più elevata competenza di quella del perito, in possesso di dottorato di ricerca in medicina legale, che aveva eseguito l'accertamento;
- violazione di legge sull'individuazione del reato più grave ai fini della commisurazione della pena base e dell'aumento per l'applicazione della continuazione.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Sono infondati i motivi, che vanno trattati congiuntamente, sul negato riconoscimento del vizio parziale di mente.
Hanno affermato le S.U. di questa Corte che "il vizio parziale di mente deve dipendere sempre da una causa idonea a condizionare patologicamente la capacità intellettiva e volitiva del soggetto, per cui il suo riconoscimento è indefettibilmente condizionato dall'accertamento di uno stato morboso psichico dell'agente che si ricolleghi a un'alterazione patologica, non è sufficiente una qualsiasi deficienza psichica per dar luogo all'applicazione dell'art. 89 cod. pen., essendo richiesto uno stato patologico veramente serio e tale da incidere, in modo notevole sulla capacita di intendere e di volere, che proprio come effetto dello stato morboso, deve risultare "grandemente" scemata" (Cassazione Sezione 1, n. 10836/1986, 07/07/1986-13/10/1986, Costa, RV. 173950). Tale principio è stato ribadito dalle SU di questa Corte secondo cui "ai fini dei riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacita di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità" (SU n. 9163,25.01.2005/8.03.2005, RV. 230317). Premesso, altresì, che l'accertamento sull'infermità di mente dell'imputato deve essere compiuto in relazione al fatto concreto addebitato e al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso, deve essere rilevato che, dovendosi distinguere la semplice anomalia o abnormità psichica, intesa come mera deviazione dalla norma, dalla vera e propria malattia, la corte territoriale ha, con sobria motivazione, escluso che, all'epoca dei fatti, l'imputato presentasse disturbi psichici riferibili a infermità, dato che il prodotto accertamento psichiatrico non ha espresso alcun argomento riferibile all'esistenza di uno stato psicopatologico rilevante sulla sua capacità d'intendere e di volere ne' il ricorso enuncia dati cimici denotanti che l'anomalia segnalata abbia assunto profili patologici. Pertanto, alla luce di tali principi, la capacità d'intendere e di volere dell'imputato risulta accertata e ritenuta con motivazione adeguata e logica in ordine al mancato riscontro di una deviazione della funzione mentale che ne abbia diminuito le facoltà intellettive e volitive in dipendenza di un'alterazione patologica clinicamente accertabile.
Ne consegue che non può procedersi a integrazione per far fronte ad acquisizioni processuali non giustificate da obiettive esigenze probatorie essendo decisiva soltanto la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata.
Nel caso di specie, la richiesta di reiterare la perizia sullo stato psichico dell'imputato non ha fondamento perché si limita a mettere indubbio le capacità tecniche dell'autore dell'accertamento sol perché un dottore di ricerca in medicina legale non sarebbe in possesso delle "ragioni e delle nozioni scientifiche di natura psichiatrica proprie di un medico specialista in psichiatria". La censura, però, non contiene alcuna critica specifica alle argomentazioni di natura tecnica dell'elaborato peritale secondo cui l'assunto difensivo è privo di obiettivo supporto clinico che possa deporre per un serio stato morboso psichico dell'agente che si ricolleghi a un'alterazione patologica ne' per pregressi disturbi della personalità di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di determinarsi consapevolmente e liberamente.
Pertanto, non occorreva disporre nuova perizia essendo tecnicamente ineccepibile quella espletata sulla quale il ricorrente ha proposto critiche generiche, senza alcuna specifica confutazione delle argomentazioni tecniche, che i giudici di merito hanno ritenuto conformi ai canoni metodologici diretti all'accertamento della capacità d'intendere e di volere.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Osservato che, in tema di continuazione, nel contrasto tra la tesi che l'individuazione della violazione più grave a fini di computo della pena deve essere condotta con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore (Cassazione Sezione 1, n. 26308/2004, RV. 229007) e quella secondo cui la violazione più grave va individuata in concreto, quest'ultima appare più convincente perché supportata dalla disposizione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. anche se agganciata alla fase esecutiva, nel caso in esame non è censurabile la ritenuta commisurazione della pena che si è vantaggiosamente risolta per l'imputato cui non è stata irrogata la pena pecuniaria prevista per il delitto di rapina punito con una pena edittale più elevata di quella prevista per quello di violenza sessuale.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009