Sentenza 19 ottobre 2007
Massime • 1
A seguito della sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale, l'ordinanza della corte di appello che ha dichiarato, in base all'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, prima dell'entrata in vigore della citata legge, dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa corte di appello per il giudizio di secondo grado, ferma restando la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso per cassazione. (v. Corte cost. sent. n. 320 del 2007).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2007, n. 40241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40241 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/10/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1254
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003822/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) IC EN N. IL 17/04/1955;
2) IC TO N. IL 29/01/1959;
3) IC RO ND N. IL 28/06/1961;
avverso SENTENZA del 28/02/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per L'a.s.r. dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello del P.G. e per la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di R. Calabria;
Udito il difensore Avv. Marinella De Nigris.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza pronunciata il 28/2/2003 all'esito di giudizio abbreviato, assolveva ME, TO e PI AR IC dal reato di cui all'art.416 bis c.p., perché il fatto non sussiste;
che, proposto dal P.G. appello avverso detta sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria con ordinanza 1/6/2006 ne dichiarava l'inammissibilità, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2;
che il P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, denunziando la palese contraddiltorietà della motivazione con le risultanze probatorie della documentazione acquisita;
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 2007 (costituente logico corollario della precedente sentenza n. 26 del 2007), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 2, nella parte in cui, modificando l'art. 443 c.p.p., comma 1, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, nonché della L. cit., art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal Pubblico Ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;
che gli effetti della sentenza n. 320 del 2007 riguardano anche i giudizi pendenti in cassazione, instaurati sul ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, poiché, in linea generale, la declaratoria d'incostituzionalità di una norma, anche processuale, ha immediata applicazione nei giudizi in corso, con riguardo ai rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato, restando esclusa solo con riguardo alle situazioni "esaurite" o a quelle "consolidate" per effetto di norme penali di favore;
che, per verificare la portata dell'efficacia della sentenza costituzionale n. 320 del 2007 sui giudizi pendenti in cassazione, occorre tuttavia distinguere a seconda che il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato sia stato proposto a) "indirettamente", a seguito della ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto prima della modifica legislativa, pronunciala dal giudice di appello con concessione del termine di 45 giorni per la presentazione del ricorso, in base alle disposizioni transitorie della L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 2 e 3, pure incise dallo scrutinio negativo di costituzionalità, ovvero b) "direttamente", dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina "a regime";
che, nell'ipotesi sub a), l'invalidazione successiva delle citate disposizioni comporta la "reviviscenza" dell'originaria manifestazione di volontà dell'organo inquirente di dedurre anche censure di merito nell'allora consentito giudizio di appello, sicché, ferma restando la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso, la Corte di cassazione deve pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità (che costituisce il presupposto logico-giuridico del ricorso) e disporre la restituzione degli atti al giudice di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado;
che, nell'ipotesi sub b), una volta rilevato che il P.M., in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello, ha in ogni caso - ora - il diritto di appellare la sentenza di proscioglimento, il ricorso proposto dallo stesso che sia formalmente ammissibile, pure a voler considerare "esaurita" la fattispecie impugnatoria per la preclusione endoprocessuale ormai verificatasi, va trattato e deciso come ricorso immediato o per saltum a norma dell'art. 569 c.p.p., sicché, per un verso, l'enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti fattuali del giudice di merito, alla congruità della motivazione o alla prova decisiva omessa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), comporta la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art.569 c.p.p., comma 3, e peraltro l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per vizi di legittimità diversi da quelli suindicati, impone la trasmissione degli atti al Giudice competente per l'appello, a norma dell'ultimo comma dell'art. 569 c.p.p.;
che, versandosi nella specie nell'ipotesi descritta sub a) e verificata la ritualità dell'atto di impugnazione, va annullata senza rinvio l'ordinanza 1/6/2006 della Corte di appello di Reggio Calabria, d'inammissibilità dell'appello originariamente proposto dal P.G. avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, disponendosi di conseguenza la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza 1/6/2006 della Corte d'appello di Reggio Calabria d'inammissibilità dell'appello del P.G. e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il relativo giudizio. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007