Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9019 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA F-9 01 9 /0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6469/99 Dott. Michele ANNUNZIATA Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Cron. 20550 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.20/03/01 Dott. UI VIDIRI Consigliere - Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SIMA INDIRIZZI DI IU RI DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato VISCONTI CARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OC RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato SCARNATI CARLA, che lo rappresenta e difende, giusta 2001 delega in atti;
1271 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 22416/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/12/98 R.G.N. 69767/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 20 novembre 1991, IA IU, nella sua qualità di titolare della ditta individuale IM ND, proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma del 9 maggio 1991, con la quale detto giudice aveva condannato la stessa ditta al pagamento in favore di AU IO della somma di lire 18.501.997 a titolo di differenze in relazione al periodoretributive, spettanti lavorativo dicembre 1985-24 marzo 1989, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. Guide Volu Dopo la ricostituzione del contraddittorio, il b Tribunale di Roma con sentenza del 22 dicembre 1998 rigettava l'appello e condannava la IU al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede di legittimità che dall'esame delle prove testimoniali espletate in primo grado era emerso che effettivamente la IO aveva svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della IU. Ed invero, al di là della circostanza della continuità del vincolo, protrattosi infatti per oltre tre anni senza il verificarsi di interruzioni, era emerso che presso l'impresa della 1 IU era in uso un sistema per la timbratura dei cartellini di presenza, circostanza questa che aveva trovato riscontro nella deposizione resa dalla teste IN MI ed era stata, poi, confermata, in sede di libero interrogatorio, da DR IA, legale rappresentante della IM ND S.r.l., mai contestata dalla IU IA nel corso del processo. Inoltre vi era agli atti la prova documentale sul punto fornita dalla stessa IO, che aveva prodotto in giudizio la copia di alcuni cartellini di presenza da cui emergeva la timbratura dell'orario di entrata e dell'orario di uscita del posto di lavoro, e che dovevano ritenersi riproduttivi LA Kohn lavorativo della stessa IO. Perdell'impegno probatorio doveva concludere da tutto il materiale ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la IU e la CE. Avverso tale sentenza la ditta IM ND di IU IA propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso AU IO. La IM ND ha depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione 2 e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato parcellizzando un singolo aspetto della vicenda processuale, e cioè l'esistenza del sistema di timbratura dei cartellini di presenza e ignorandone totalmente altri. Per di più i quattro cartellini esibiti, illegittimamente sottratti dalla IO alla sua datrice di lavoro, non potevano in alcun modo provare la natura del rapporto lavorativo. Il Tribunale aveva inoltre errato nell'affermare che la Guide Vil continuità della prestazione emergeva dalla ricevute mensili di pagamento, che invece dimostravano l'esistenza di una prestazione saltuaria di tipo professionale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. sotto altra e diversa particolare lamenta che il prospettazione. In Tribunale ha dato credito alla deposizione della teste MI perchè la stessa aveva lavorato per tutto l'anno 1988 presso la ditta della IU, ma non aveva tenuto conto che la IO aveva a sua volta deposto in una controversia instaurata dalla suddetta 3 teste nei confronti della IU IA, sicchè avrebbe dovuto il giudice di merito porsi il problema credibilità del teste escusso. Infine ildella Tribunale ha trascurato la deposizione di altri testi del tutto attendibili in quanto non portatori di alcun interesse personale (Boeri, Del Monaco, Palmieri e Del Monaco) e le cui dichiarazioni avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda della IO. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di problematiche tra loro connesse, vanno rigettati perchè strettamente infondati. Guilo telu Va premesso che questa Corte ha più volte statuito che in relazione alla configurabilità, da un lato, di una nozione giuridica di subordinazione della prestazione di lavoro (che dà rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, con l'assoggettamento al suo potere direttivo e disciplinare) e, dall'altro, di elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e disciplinari,e di poteri di controllo il coordinamento dell'attività rispetto all'assetto 4 organizzativo aziendale,l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico), il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato ° autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto censurabile, in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda sia l'individuazione dei caratteri identificativi del se UI talen lavoro subordinato - mentre è insindacabile, sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione fra loro, rilevanza qualificatoria sia la riconduzione - 0 meno degli stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato (cfr. in tali sensi Cass. 2 settembre 2000 n. 11502 cui adde in argomento Cass. 3 aprile 2000 n. 4036). Orbene, nel caso di specie il Tribunale con una motivazione congrua, priva di salti logici e previo delle modalità di svolgimento del rapporto esame quale risultante dalle emergenze processuali, e 5 specificamente dalla prova per testi, ha ritenuto il rapporto instauratosi tra la IO e la IU di natura subordinata. A tale riguardo ha correttamente valorizzato la continuità del rapporto lavorativo, l'obbligo del rispetto di un rigido orario di lavoro, come attestato dalla timbratura quotidiana dei cartellini, le modalità di pagamento del corrispettivo per l'opera prestata, ed ha a tutti tali elementi in combinazione tra loro anche in considerazione della specifica natura dell'attività svolta (che la ricorrente ha sostenuto essere stata dal dicembre 1985 al gennaio 1987 attività di to Noleu imbustazione, etichettatura, affrancatura, pacchi, piegatura fogli, e dal febbraio 1987 di operatrice sul computer e di inserimento dati, stampa, composizione - attribuito testi, impostazioni grafica e copie) capacità qualificatoria del rapporto in oggetto. Nè per andare in contrario avviso vale addebitare al giudice d'appello di avere tenuto conto della deposizione di alcuni testi e non di altri atteso che, come è giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a 6 dimostrarne i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente precisati dalla legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). A fronte di tali ragioni, esposte nella impugnata sentenza, le argomentazioni del ricorrente appaiono generiche e tra l'altro non evidenziano il carattere di decisività degli elementi probatori che si assumono trascurati dal giudice d'appello, e tutto ciò in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. su detto principio tra le tante: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945;Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di onorari cassazione, liquidate unitamente agli difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in lire 10.000, oltre lire A I D , 3.000.000 per onorari difensivi. O L O Così deciso in Roma il 20 marzo 2001. S I SIGLIER D M. A numaty A IL PRESIDENTE ESTENSORECONSICGuide Violen IL S T S C N O E A S P D b v A b a i t d I M E 7 I A , O A O R D T T T E S I I T IL CANCELLIERE R G I N E E D Depositatour Cancelleria R S E O 3 LUB. 2001 M E R P E IL CANCELLIERE O N I Z