Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso.(Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che - ai fini di valutare la la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento della indennità di maneggio di denaro prevista dall'art. 29 del CCNL dell'industria alimentare - aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte della ricorrente, come mansione normale e continuativa, dell'attività di maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, mentre si era accertato che la stessa svolgeva al più compiti di depositaria, senza alcun obbligo di rendiconto ne' responsabilità finanziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16087 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE ES, già elett. dom. in Roma, via della Croce n. 44, presso l'avv. Renzo Cavarretta, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino D'Alessandria, per procura speciale a margine del ricorso ed ora domic. d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
S.p.a. AS ZO e ID, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", elett. dom. in Roma, via Gavinana n. 4, presso la studio dell'avv. Domenico Angelini che, unitamente all'avv. Paolo Orecchia, la rappresenta 12 difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Brescia, SEZIONE LAVORO, in data 8 gennaio 2001, n. 269 (R.G.N. 306/2000);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23 aprile 2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Paolo Orecchia;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. NC Nardi che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 aprile 1999 il Pretore del lavoro di Mantova, in parziale accoglimento del ricorso di MA SC nei confronti della s.p.a. NC e ID SI, di cui era stata dipendente, condannava la detta società alla corresponsione del dovuto per indennità di maneggio di danaro, nei limiti della prescrizione e con liquidazione in separata sede;
rigettava la domanda riconvenzionale della stessa diretta alla restituzione della somma indebitamente trattenuta dalla lavoratrice di lire 3.509.298.
Avverso la decisione proponeva gravame la datrice e la Corte di Appello di Brescia, nella resistenza della lavoratrice, con sentenza dell'8 gennaio 2001, riformava interamente la pronuncia pretorile respingendo le richieste della stessa.
La SC ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 29 CCNL di categoria dell'industria alimentari, si deduce che, ai fini del riconoscimento della indennità di maneggio di denaro, è necessario che il dipendente svolga tali mansioni in via normale o prevalente.
Ora, nella specie, i testi escussi avevano confermato che la SC era tenuta a riscuotere somme e ad effettuare pagamenti anche con denaro liquido onde la fondatezza della pretesa.
Tanto più che l'indennità di cassa non era da considerarsi un premio di produzione o più semplicemente un incentivo in denaro, che il datore di lavoro riconosceva "ad personam".
Il primo motivo è inammissibile.
La interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile per cassazione solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass.,29 marzo 2001, n. 4667). Ne discende l'inammissibilità della censura proposta con la quale si è chiesto un sindacato diretto del giudice di legittimità per violazione di legge della norma del contratto collettivo. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per non avere adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi escussi e, in particolare, quelle dei testi RE, NE, NA e TO i quali avevano decisamente confermato l'attività di maneggio del denaro da parte della SC in quanto incaricata di ricevere somme e di fare versamenti presso le banche.
Nè è condivisibile l'argomento usato dalla Corte per rafforzare il giudizio espresso secondo cui la SC non aveva neppure dedotto di avere si volte dovuto, durante tutto il suo annoso periodo di servizio presso la SI, curare la presentazione di un rendiconto o di una qualche giustificazione contabile.
Ed invero non grava sul dipendente il dovere di presentare un rendiconto o giustificazione contabile quando lo stesso datore di lavoro non lo richiede.
Nè l'impugnata sentenza ha considerato una circostanza importante che aveva il valore di riconoscimento-confessione della società circa la responsabilità per il maneggio di denaro della SC, cioè la domanda riconvenzionale spiegata dalla ex datrice per ottenere la somma di L.
3.509.298 di cui la dipendente si sarebbe indebitamente appropriata.
Il motivo va rigettato perché infondato.
La Corte di Appello di Brescia, dopo avere premesso che, ai sensi dell'art. 29 del CCNL di settore, all'impiegato che svolge mansione normale e continuativa consistente nel maneggio di danaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità anche finanziaria, spetta una particolare indennità mensile il cui fondamento risiede nel rischio che grava sul lavoratore di incorrere in errori di computo del danaro (vedi Cass.,12 maggio 2000, n. 6128, sulla indennità di maneggio di danaro come istituto di derivazione esclusivamente contrattuale), ha accertato che la SC noia aveva diritto alla fruizione della detta indennità. I testimoni escussi avevano, infatti, confermato lo svolgimento di mansioni meramente esecutive di operazioni da altri predisposte o al più di compiti di depositaria, ossia di prestazioni ben diverse dal normale svolgimento di attività contabile, con obbligo di rendiconto e responsabilità finanziaria. Nel contesto di tali elementi probatori, andava altresì valutato il comportamento della dipendente che, durante il lungo periodo di servizio, non aveva mai presentato un rendiconto o una qualsiasi giustificazione contabile.
Trattasi di convincimento espresso con la valutazione delle prove o risultanze di prove ritenute più attendibili (vedi Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; 10 maggio 2000, n. 6023), congruamente motivato e corretto nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le doglianze formulate sollecitano un inammissibile riesame degli elementi probatori acquisiti. Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2003