Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10253
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Il decreto legge n. 328 del 1986, convertito in legge n. 440 del 1986, nel fissare nuove misure per la riduzione contributiva prevista da precedenti disposizioni (art. 1 decreto legge n. 91 del 1982, convertito in legge n. 267 del 1982, art. 1 decreto legge n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, art. 4 decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), ha recepito le condizioni previste o richiamate dalla precedente normativa per poter usufruire della detta riduzione, e in particolare la condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali (art. 1 legge n. 782 del 1980, art. 2 D.L. n. 91 del 1982 cit., art. 4 D.L. n. 463 del 1983 cit.); pertanto, l'ulteriore condizione, di tipo negativo, autonomamente prevista dall'art. 3 del detto D.L. n. 328 del 1986, e cioè non essere state denunciate retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, non sostituisce, bensì semplicemente integra la indicata condizione positiva, che rimane sempre necessaria, con la conseguenza che i benefici in questione devono essere esclusi per quelle imprese che, pur avendo denunciato retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, abbiano effettivamente corrisposto retribuzioni inferiori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10253
    Data del deposito : 26 luglio 2001

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