Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Il decreto legge n. 328 del 1986, convertito in legge n. 440 del 1986, nel fissare nuove misure per la riduzione contributiva prevista da precedenti disposizioni (art. 1 decreto legge n. 91 del 1982, convertito in legge n. 267 del 1982, art. 1 decreto legge n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, art. 4 decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), ha recepito le condizioni previste o richiamate dalla precedente normativa per poter usufruire della detta riduzione, e in particolare la condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali (art. 1 legge n. 782 del 1980, art. 2 D.L. n. 91 del 1982 cit., art. 4 D.L. n. 463 del 1983 cit.); pertanto, l'ulteriore condizione, di tipo negativo, autonomamente prevista dall'art. 3 del detto D.L. n. 328 del 1986, e cioè non essere state denunciate retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, non sostituisce, bensì semplicemente integra la indicata condizione positiva, che rimane sempre necessaria, con la conseguenza che i benefici in questione devono essere esclusi per quelle imprese che, pur avendo denunciato retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, abbiano effettivamente corrisposto retribuzioni inferiori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10253 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA CALZATURIERI DI PRODUZIONE E LAVORO a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura speciale atto notar BLASI LANDI notaio in ROMA del 6 luglio 2000, rep. N. 57837;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 465/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/03/99 R.G.N. 232/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega MARCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 1^ dicembre 1988 la COOPERATIVA CALZATURIERI DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Lecce con cui era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.373.948.469 per contributi omessi nel periodo intercorrente fra il 1^ gennaio 1986 ed il 28 febbraio 1988, oltre alle somme aggiuntive, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
Il Pretore, a seguito di consulenza tecnica di ufficio, a parziale modifica del decreto ingiuntivo, condannò la COOPERATIVA al pagamento della somma di lire 430.582.909, oltre alle sanzioni civili.
Proponendo appello avverso la predetta sentenza, la società sostenne che per godere dei benefici non era necessario pagare ai dipendenti le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria, bensì solo "denunciare" queste retribuzioni all'istituto previdenziale, e pagare i relativi conseguenti contributi. Decidendo sull'appello proposto dalla COOPERATIVA, il Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva dichiarò infondati i motivi di appello relativi alla mancata contestazione del debito ed alle retribuzioni denunciate e non erogate;
e, a seguito di nuova consulenza tecnica di ufficio, con sentenza definitiva, respinse ogni altro motivo, confermando la sentenza di primo grado. Afferma il Tribunale che al fondo della normativa sugli sgravi era l'esigenza di regolamentare il costo del lavoro e di conferire il beneficio ai datori che affrontano l'onere costituito dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
condizione del beneficio era pertanto il pagamento della retribuzione prevista da questi contratti: la semplice denuncia delle retribuzioni normativamente previste era insufficiente.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la COOPERATIVA CALZATURIERI DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. percorrendo le linee di tre motivi. L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha depositato procura.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel.
cod. civ. in relazione all'art. 3 primo comma del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440), nonché
insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il criterio fondamentale di interpretazione è la lettera della legge;
la necessità di applicare questo criterio non era esclusa dal criterio dell'intentio legis;
e tuttavia il Tribunale non aveva in alcun modo applicato il criterio letterale, ne' aveva giustificato la necessità dell'esclusivo ricorso al secondo criterio.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che, censurando la decisione pretorile, in appello si era sostenuto che, ove la COOPERATIVA avesse denunciato le minori retribuzioni effettivamente corrisposte, non solo sarebbe stata obbligata a corrispondere le maggiori retribuzioni dovute, bensì non avrebbe goduto del beneficio: e, poiché la normativa sugli sgravi era diretta a contenere il costo del lavoro, il diniego del beneficio avrebbe determinato un aggravio del costo stesso. Con l'atto di appello si era inoltre sostenuto che, anche se il rapporto assicurativo sorge con il rapporto di lavoro, da questo resta tuttavia distinto, ed in particolare, l'esibizione del modello DM 10, richiesta per l'accesso al beneficio, è diretta esclusivamente ad evitare che del beneficio godano datori che utilizzino dipendenti non assicurati il modello non deve garantire la rispondenza dei dati esposti al rapporto di lavoro, bensì solo l'adempimento degli obblighi contributivi: e pertanto non era necessaria la coincidenza fra retribuzione denunciata e retribuzione corrisposta. E, poiché il Tribunale, non rispondendo a questa censura, si era limitato a richiamare la decisione pretorile, la motivazione era insufficiente. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 primo comma del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440),
nonché insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 maggio 1992 n. 6101) ha affermato che, in base all'interpretazione letterale della predetta normativa, poiché il legislatore si è preoccupato esclusivamente delle retribuzioni denunciate esigendo che queste non siano inferiori ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva, la retribuzione effettivamente corrisposta resta irrilevante.
2. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
3. È da premettere che, interpretando l'art. 3 primo comma lettera 'c' del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440), questa Corte, con precedente pronuncia, ha affermato che "la condizione ostativa al godimento dei benefici sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, e non anche per quei lavoratori che, denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste in tali contratti, siano però di fatto retribuiti in misura inferiore" (Cass. 21 maggio 1992 n. 6101). Questa interpretazione si richiama ai "dati testuali emergenti" da alcune disposizioni temporalmente contigue (art. 1 sesto comma del decreto legge 30 dicembre 1985, in legge 28 febbraio 1986 n. 45 art. 3 primo comma del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328, in legge 31 luglio 1986 n. 440).
Dalla lettura sistematica di queste disposizioni l'indicata sentenza deduce che "la legislazione in materia sia venuta faticosamente assestandosi, prescindendo da un disegno sistematico e da un inquadramento all'interno dei principi già elaborati in ordine al rapporto fra contribuzione e retribuzione dovuta". E, attraverso questa lettura, la prima disposizione (legge n. 45 del 1986) segnalerebbe che "il legislatore previdenziale si preoccupava esclusivamente che venissero corrisposti i contributi sulla retribuzione di fatto, corrispondenza che escluderebbe l'evasione contributiva.
Secondo questa interpretazione, anche l'art. 1 del decreto legge n. 110 del 1989 ("la contribuzione relativa all'eventuale differenza fra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta .... è a carico del datore di lavoro") segnalerebbe "l'indifferenza dell'ordinamento previdenziale rispetto alla retribuzione di fatto corrisposta, una volta che quella denunciata a fini contributivi risponda a determinati parametri, e postula come non contrario alla logica del diritto previdenziale che il salario denunciato sia superiore a quello corrisposto"; ed "una tale indifferenza fa sì che quando la legge richiede che la denuncia delle retribuzioni a fini contributivi sia non inferiore a quella spettante in base ai contratti collettivi, tale previsione non implichi affatto che la retribuzione corrisposta non possa, essa, essere inferiore a quelle spettanti".
Da ciò, per la predetta interpretazione, la necessità che ove il legislatore esiga anche questa particolare condizione (retribuzione non inferiore a quella spettante), ne sia fatta espressa menzione;
e che, in assenza di questa menzione, l'esistenza della condizione non possa essere desunta.
4. L'esposta interpretazione (formulata da Cass. 21 maggio 1992 n. 6101) non è condivisibile. È da premettere che l'art. 1 sesto comma del decreto legge 30 dicembre 1985 (in legge 28 febbraio 1986 n. 45)
dispone che "i benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle corrisposte".
E l'art. 3 primo comma del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440) dispone che "i benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
e) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali". Sull'immediato piano letterale, per il godimento dei benefici contributivi queste disposizioni non esigono altre condizioni, ed in particolare, non esigono che ai lavoratori siano erogate "retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali".
5. Le indicate disposizioni devono essere tuttavia lette nell'ambito del sistema normativo in cui si inseriscono. In particolare, l'art. 1 del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328, con l'espressione "gli sgravi contributivi di cui all'art. 1 comma primo, secondo e terzo del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91 convertito dalla legge 21 maggio 1982 n. 267 si applicano nelle seguenti misure", svolge la mera funzione di fissare (nelle lettere "a", "b", "c", "d") nuove autonome misure per le riduzioni contributive precedentemente previste:
attraverso rinvio "recettizio", recepisce espressamente il precedente atto legislativo, che in tal modo ne diventa parte integrante. Questo atto precedente, disponendo a sua volta autonome misure per "gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981" "a favore dei soggetti destinatari del decreto legge 16 novembre 1981 n. 646 (in legge 15 gennaio 1982 n. 3)", recepisce espressamente un diverso precedente atto, che in tal modo ne diventa parte integrante. Come specifica risonanza, questo pregresso atto si limita a disporre il "differimento del termine" "di cui all'art. 1 del decreto legge 28 luglio 1981 n. 395 (in legge 25 settembre 1981 n. 534)" e del decreto legge 16 novembre 1981 n. 646, convertito nella legge 15 gennaio 1982 n.
3. E, come ulteriore risonanza, questa anteriore normativa si limita a sua volta a disporre la "proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782.
In tal modo, attraverso una pluralità di richiami, la normativa in esame (art. 1 primo comma del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328, in legge 31 luglio 1986 n. 440) recepisce formalmente il contenuto delle disposizioni di altre pregresse normative (art. 1 comma primo, secondo e terzo del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91, in legge 21 maggio 1982 n. 267; decreto legge 16 novembre 1981 n. 646, in legge 15 gennaio 1982 n. 3; art. 1 primo e quarto comma del decreto legge 28 luglio 1981 n. 395, in legge 25 settembre 1981 n. 534; art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782).
E, nel quadro di questi richiami, quale eco di un'eco, assume rilevanza l'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782, con cui si dispone uno sgravio (territorialmente differenziato) "della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie" a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, "sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali".
In base a questa integrazione, la condizione, di natura positiva (pagamento dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi) non è sostituita bensì integrata dalla condizione negativa (non essere stati, i lavoratori, denunciati con retribuzione inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi), a sua volta prescritta dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440). I benefici previsti da questo successivo decreto restano pertanto condizionati non solo (per l'espressa formulazione del relativo art. 3) alla "denuncia di trattamenti non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi di categoria", bensì (per l'indiretto richiamo dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782) al fatto che le imprese interessate assicurino effettivamente ai propri dipendenti questi trattamenti.
Non necessario riscontro di questa funzione integrativa (e non sostitutiva) è, sul piano letterale, la forma negativa (esclusione dal beneficio) e la diversa formulazione (riferimento alle "retribuzioni") con le quali è espressa la nuova condizione (che, ove avesse sostituito la preesistente, avrebbe assunto, più comprensibilmente, la stessa forma positiva e lo stesso riferimento ai "trattamenti").
Ciò che si è detto per la disposizione del primo comma dell'art. 1 della normativa in esame è da dirsi anche per le disposizioni del secondo e del quarto comma dell'art. 1 della stessa normativa. Ed invero, il secondo comma del decreto legge 3 luglio 1986, 328, fissando nuove misure per la riduzione contributiva prevista dall'art. 1 comma primo lettera "b" del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (in legge 25 marzo 1983 n. 79), recepisce "le condizioni previste dall'art. 2 del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91 (in legge 21 maggio 1982 n. 267)", ove la riduzione contributiva è disposta
"sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria". In tal modo questa preesistente condizione positiva è integrata dalla successiva condizione negativa prevista dall'art. 3 della normativa in esame. Il quarto comma, fissando nuove misure per la riduzione contributiva prevista dall'art. 4 comma 19 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638), recepisce indirettamente l'art. 4 ventesimo comma dello stesso decreto, ove si dispone che le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che ..... assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria". Anche in questa disposizione, la preesistente condizione positiva è integrata dalla condizione negativa prevista dall'art. 3 della normativa in esame.
6. Queste osservazioni di natura sistematica trovano riscontro nell'iter storico della normativa, osservato dalla specifica angolazione delle condizioni richieste per il godimento del beneficio (condizioni che costituiscono il baricentro della controversia). Nell'ambito di questo iter è necessario distinguere tre periodi. In un primo periodo, la condizione normativa, inizialmente comprensiva dell'integrale applicazione del contratto (art. 2 della legge 8 agosto 1977 n. 573), è poi (dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502) contenuta nel fatto di "assicurare trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi di categoria". Questa condizione si ritrova in molteplici successive disposizioni:
art. 1 quarto comma del decreto legge 9 luglio 1980 n. 301 (non convertito);
art. 38 quarto comma del decreto legge 30 agosto 1980 n. 503 (non convertito);
art. 1 primo comma legge 28 novembre 1980 n. 782;
art. 2 del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91 (in legge 21 maggio 1982 n. 267);
art. 1 primo comma del decreto legge 1^ ottobre 1982 n. 694 (in legge 29 novembre 1982 n. 881);
art. 1 primo comma del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (in legge 25 marzo 1983 n. 79);
art. 4 ventesimo comma del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638);
art. 2 del decreto legge 21 gennaio 1984 n. 4 (in legge 22 marzo 1984 n. 30). Con il decreto legge 30 dicembre 1985 n. 787 (in legge 28 febbraio 1986 n. 45) si delinea un secondo più breve periodo, nel quale emerge una nuova condizione: il beneficio non si applica per i lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, ovvero denunciati con tempi (orari o giornate) o retribuzioni inferiori a quelli effettivi.
La nuova condizione è corretta dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440), per cui il beneficio non si applica nei riguardi dei lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, ovvero denunciati con tempi (orari o giornate) inferiori a quelli effettivi, ovvero denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali;
condizione poi confermata dall'art. 1 undicesimo comma del decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536 (in legge 29 febbraio 1988 n. 48).
Attraverso questi passaggi si giunge ad un terzo periodo, con la fondamentale disposizione dell'art. 6 nono comma del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge 7 dicembre 1989 n. 389), ove si delinea, attraverso fatti alternativi integranti la complessiva condizione degli sgravi, che i lavoratori a. non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b. ovvero siano stati denunciati con tempi ovvero retribuzioni inferiori quelli effettivi;
c. ovvero siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi ovvero accordi collettivi (o contratti individuali, qualora ne derivi retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo). Questa condizione negativa, delineata nel secondo periodo (con il decreto legge del 1986) ed articolata in modo completo nel terzo periodo, si differenzia dalla precedente attraverso molteplici aspetti:
per la sua formulazione negativa (in quanto è costituita non da un fatto che consente il godimento del beneficio, bensì da un fatto che lo esclude);
per la sua divisibilità, in relazione all'oggetto (il fatto, che esclude il beneficio, non è riferito ai lavoratori nel loro complesso, bensì differenziato in funzione dei singoli lavoratori:
ciò consente di limitare l'esclusione del beneficio al lavoratore cui il fatto è riferibile) ed in relazione al tempo (l'esclusione è limitata al tempo in cui il fatto si verifica);
per la sua consistenza, la condizione, inizialmente prevista come "applicazione dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti" (art. 2 secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573), è poi limitata al fatto di assicurare ai dipendenti "trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti nazionali di categoria" (art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502); questi generici "trattamenti" sono poi specificati in "trattamenti economici" (art. 1 primo comma della legge 28 novembre 1980 n. 782; art. 2 del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91, in legge 21 maggio 1982 n. 267); e con il decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440) i trattamenti economici sono ulteriormente specificati in "retribuzioni"; letta attraverso questa progressiva specificazione, l'attenzione legislativa (espressa dalla condizione per l'applicazione del beneficio) non investe i trattamenti normativi, essendo limitata ad un contenuto economico (nel quale sono tuttavia da comprendere anche gli aspetti normativi relativi agli adeguamenti automatici derivanti esclusivamente dal decorso del tempo: Cass. S.U. n. 486 del 1999);
per il parametro di riferimento;
inizialmente sono "i contratti collettivi e gli accordi aziendali vigenti" (art. 2 secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573); poi i "contratti nazionali di categoria" (art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502; decreti legge del 1979, del 1980, del 1981, del 1982, richiamati nel 1983 e nel
1984); quindi i "contratti collettivi nazionali e provinciali" (art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328, in legge 31 luglio 1986 n. 440); e successivamente, in modo più completo, sono "leggi,
regolamenti, contratti collettivi ...., accordi collettivi o contratti individuali (qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo)". La complessiva condizione in tal modo formulata (dal 1989) subisce, in alcune ipotesi, un'espressa sospensione con la previsione dei contratti di riallineamento (art. 6 undicesimo comma del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, in legge 7 dicembre 1989 n. 389; art. 1
primo comma del decreto ministeriale 21 ottobre 1989; art. 5 del decreto legge 1^ ottobre 1996 n. 510, in legge 28 novembre 1996 n. 608).
E si consolida, poi, con espressi richiami, attraverso successive disposizioni (art. 1 settimo comma del decreto legge 20 gennaio 1990 n. 3, in legge 21 marzo 1990 n. 52; art. 1 ottavo comma del decreto legge 4 giugno 1990 n. 1229, in legge 3 agosto 1990 n. 210; art. 1 decimo comma del decreto legge 19 gennaio 1991 n. 18, in legge 20 marzo 1991 n. 89; art. 2 quinto comma ed art. 3 del decreto legge 22 marzo 1991 n. 71, in legge 20 maggio 1993 n. 151; art. 19 terzo comma del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, in legge 19 luglio 1994 n. 451).
La normativa che affannosamente si sussegue (e la stessa ristretta efficacia temporale degli atti segnala il corto respiro legislativo, talora non convalidato, nonché la natura contingente della situazione in cui interviene, e la generale precarietà della disciplina), pur allargando man mano lo spazio di applicazione dei benefici (art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 573 art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502; art. 1 terzo comma del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91, in legge 21 maggio 1982 n. 267; art. 1 comma 6 bis del decreto legge 29 giugno 1984 n. 277, in legge 4 agosto 1984 n. 430,
art. 4 ottavo comma del decreto legge 30 dicembre 1985 n. 787, in legge 28 febbraio 1986 n. 45), e pur dilatandone man mano i tempi di efficacia (attraverso ripetute proroghe), ne restringe la misura (ad esempio, le misure previste dall'art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma del decreto legge 30 dicembre 1985 n. 787 in legge 28 febbraio 1986 n. 45, in relazione alle più elevate misure previste dalle corrispondenti disposizioni ivi richiamate), e ne rende più onerose le condizioni (estendendo il parametro di riferimento delle retribuzioni, ed esigendone la formale "denuncia" agli istituti previdenziali).
Anche da un'angolazione storica, dalla lettura di questo iter emerge che la condizione di natura negativa, indicata nel 1985 e (pur con correzione) confermata nel 1986 e nel 1987 (esclusione del beneficio per i lavoratori non "denunciati" agli istituti previdenziali, ovvero "denunciati" con tempi o inferiori a quelli effettivi, ovvero "denunciati" con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi), non sostituisce bensì si aggiunge alla condizione positiva contenuta negli atti normativi precedenti.
7. Questa interpretazione della disposizione in esame deve essere integrata dalla ricerca dell'intenzione legislativa, che non assume una funzione secondaria, subordinata all'insufficienza del senso letterale, bensì, per l'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, conserva rilievo e dignità non inferiore alla lettera della legge.
Da questa angolazione, da un canto le disposizioni che si susseguono dal 1979 esprimono un tendenziale irrigidimento dell'atteggiamento legislativo nei confronti delle imprese (di ciò sono segnali, ad esempio, l'art. 3 secondo comma del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 20, in legge 31 marzo 1979 n. 92; l'art. 2 secondo comma della legge 31 marzo 1979 n. 92; l'art. 38 quarto comma seconda parte del decreto legge 30 agosto 1980 n. 503, non convertito).
È poi estremamente significativa, pur come disposizione di limitata durata, l'art. 38 quarto comma seconda parte del decreto legge 30 agosto 1980 n. 503 (non convertito), che estende la condizione stessa
(trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali) a tutte le riduzioni contributive "comunque in atto".
D'altro canto, lo stesso parametro (dei "trattamenti"), che il legislatore dal 1978 (e fino al 1984) limita ai contratti collettivi nazionali, con l'art. 3 primo comma del decreto legge in esame (3 luglio 1986, in legge 31 luglio 1986 n. 440) è esteso ai contratti collettivi provinciali. Come affermato da questa Corte, i contratti "provinciali" previsti da questa disposizione non sono una limitazione bensì un'estensione della condizione prevista per il beneficio, la quale, prevedendo la necessità che siano osservati non solo i trattamenti dei contratti nazionali bensì dei contratti provinciali, per i datori diventa più onerosa (Cass. 27 dicembre 2000 n. 16791). La successiva normativa (dal 1989) non solo recepisce la logica di questo ampliamento (contratti collettivi provinciali), bensì ne estende lo spazio agli accordi collettivi o contratti individuali più favorevoli.
Nel quadro di questo irrigidimento appare ragione logica l'estensione e non la riduzione delle condizioni, quale sarebbe la ritenuta natura sostitutiva e non aggiuntiva della condizione prevista dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440).
Di questa costruzione è riscontro il fatto che la condizione iniziale (assicurare ai lavoratori i trattamenti non inferiori ai minimi collettivi) non solo ricompare in forma espressa nella completa formulazione dell'art. 6 nono comma del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge 7 dicembre 1989 n. 389), bensì diventa l'obiettivo della disciplina dei contratti di riallineamento. Anche se essi costituiscono una causa di sospensione della condizione, esprimono la fondamentale intenzione legislativa di giungere, attraverso la sospensione, al pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste da "leggi, regolamenti, contratti collettivi ....., accordi collettivi o contratti individuali (qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo)". Come osservato da questa Corte, con i contratti di riallineamento, l'attenzione normativa nei confronti del contratto collettivo non cessa, bensì si intensifica (Cass. 27 dicembre 2000 n. 16191). Da questi elementi è deducibile che l'intenzione normativa è stata costantemente diretta ad assicurare retribuzioni (inizialmente qualificate come "trattamenti", e poi come "trattamenti economici") non inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi. E pertanto, a differenza di quanto affermato da precedente pronuncia (Cass. 21 maggio 1992 n. 6101), è da ritenere che la legislazione in materia si è pur faticosamente assestata perseguendo il chiaro sistematico disegno d'una maggior occupazione e d'una "adeguata" retribuzione (qual è normativamente ritenuta quella corrispondente ai minimi previsti da norme legislative o collettive): questa chiarezza trova riscontro anche in una coerenza della terminologia normativa (Cass. 19 gennaio 2001 n. 745). La prima finalità è attuata consentendo la riduzione del costo del lavoro, e la seconda esigendo come onere il pagamento della retribuzione prevista dalle norme legislative o collettive;
e, anche se il formale rapporto fra riduzione e retribuzione è strumentale (essendo la seconda una condizione per realizzare la prima), le due finalità assumono eguale peso nell'intenzione normativa. Ciò si deduce dagli stessi contratti di riallineamento, ove emerge un rapporto strumentale di segno inverso: la riduzione del costo del lavoro diventa lo strumentale percorso per giungere, pur progressivamente, al pagamento di ciò che è normativamente ritenuta l'adeguata retribuzione.
E poiché le due finalità assumono eguale dignità, il legislatore nell'attuare la prima non esclude (se non attraverso una dichiarata strumentale "sospensione") la seconda.
In tal modo, nell'ambito d'una costante attenzione al pagamento della "adeguata" retribuzione, il legislatore in un primo tempo (e fino al 1985) ha espressamente richiesto solo questa condizione. In un secondo tempo (dal 1985) ha richiesto la "denuncia" di questa retribuzione agli istituti previdenziali, con una prescrizione (in forma negativa) che presupponeva la tacita permanenza della preesistente condizione positiva (pagamento dell'adeguata retribuzione). Ed in un terzo periodo (dal 1989) ha delineato in modo espresso una formula completa, che racchiude la preesistente condizione (pagamento dell'adeguata retribuzione) e la successiva ("denuncia").
Questa, da un canto, formalizzando la disciplina, consente all'Istituto (debitore del beneficio e tuttavia terzo nel rapporto di lavoro, e, in quanto tale, esposto ad eventuali simulazioni, alle quali lo stesso lavoratore può essere indotto) di accertare, pur su un piano meramente formale, l'esistenza dei trattamenti. D'altro canto, la formalizzazione non solo assicura all'Istituto il versamento dell'integrale contribuzione dovuta, bensì, escludendo l'interesse delle parti del rapporto ad una simulazione e rendendo nel contempo più difficile (anche per la formale consapevolezza del lavoratore) un trattamento inferiore a quello denunciato, agevola la stessa attuazione dei trattamenti: diventa pertanto un contestuale vantaggio a favore dell'Istituto e del lavoratore.
In tal modo, in tutto lo sviluppo storico della normativa, i trattamenti non inferiori ai minimi collettivi (quale corrispondenza fra "corrisposto" e "dovuto": tale essendo quanto previsto da norma legislativa o collettiva, od in maggior misura da individuale contratto) restano l'obiettivo legislativo, a questo si aggiunge, nel 1985, obiettivo collaterale e strumentale (quale corrispondenza fra corrisposto e "denunciato"), la formale denuncia dei trattamenti stessi;
e nel 1989 si giunge alla completa descrizione dell'obiettivo, quale corrispondenza fra dovuto, corrisposto e denunciato.
Per quanto attiene più specificamente all'intentio legis, è da osservare che, poiché finalità degli sgravi contributivi è la diminuzione del costo del lavoro, il beneficio è diretto al datore che questo costo subisce, anche con il pagamento di retribuzioni non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi. Non è diretto, per la sua stessa finalità, a coloro che, pagando retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, questo costo non affrontano (i quali, diversamente, avrebbero l'ingiusto privilegio di pagare minore retribuzione e minore contribuzione).
Ciò consente di affermare la natura aggiuntiva (e non sostitutiva) della condizione prevista dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440).
8. Conferenti a questa conclusione sono anche l'art. 14 terzo comma della legge 29 aprile 1949 n. 264, e l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300: l'espresso interesse legislativo all'applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi esclude che lo stesso legislatore possa ipotizzare benefici in assenza (non tanto dell'integrale applicazione dei contratti: intento poi espressamente ridimensionato, bensì del riconoscimento di quel minimum costituito dalle retribuzioni minime ivi previsti.
È pertanto da affermare che gli sgravi contributivi previsti dal decreto legge 3 luglio 1986 n. 328 (convertito in legge 31 luglio 1986 n. 440) sono condizionati non solo al fatto di aver denunciato i singoli lavoratori agli istituti previdenziali con orari e giornate non inferiori a quelli effettivamente svolti e con retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, bensì all'effettivo pagamento di queste retribuzioni. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve esser condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 20.000=, oltre a lire 4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001