Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14610 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 14 6 10/02 } NOME DEL POOLO HALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente - R.G.N. 1658/00 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere- Cron. 34021 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere- Rep. Dott. Francesco MAIORANO Consigliere- Ud. 09/05/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNOLO SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, presso lo studio dell'avvocato GIANNI 11, PISISTRATO che lo rappresenta e difende unitamente ROMOLI, all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVÍDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, 2043 f -1- FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 90/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 21/01/99 - R.G.N. 23/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Sezione lavoro del Tribunale di Venezia, confermando la decisione di primo grado, respingeva il motivo di appello proposto dalla s.p.a. Campagnolo avverso la decisione del Pretore che, in ordine alla forfettizzazione operata dalla società circa l'incentivo "qualità", aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto del perfezionarsi del condono previdenziale. Riteneva in particolare il Tribunale di dover condividere la decisione di primo grado quanto agli effetti estintivi della controversia contributiva derivanti dalla avvenuta accettazione da parte del'Inps della domanda di condono e dal pagamento degli oneri contributivi, stante la inefficacia della clausola di riserva di ripetizione espressa dall'imprenditore con l'istanza di condono sul punto richiamando un recente orientamento della Suprema Corte, anche a sezioni unite, ovvero la decisione n. 4918/98. Il Tribunale rilevava inoltre che tale orientamento, cui aderiva, non poteva considerarsi in contrasto con i precetti costituzionali (art. 3 e 24 ), non essendo ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata ma una opzione del tutto discrezionale. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la s.p.a. Campagnolo censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l' Istituto intimato _ la uti ba presentats maluanzia Motivi della decisione Con il primo motivo deduce la Società ricorrente violazione delle norme in materia di condono previdenziale ed in particolare dell'art. 81 co. 9 della legge n. 448/98, con il quale, dopo l'intervento di Sezioni Unite n. 4918/98, si è disposta la validità della clausola di riserva di ripetizione apposta contestualmente alla domanda di condono previdenziale, sancendo, non solo per le domande proposte ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 79/97, convertito in legge n. 140/97, ma anche per quelle proposte in base a precedenti provvedimenti in materia di condono, che non è preclusa la possibilità di accertamento negativo in sede contenziosa della sussistenza del relativo debito. Con il secondo motivo si deduce che, in violazione dell'art. 100 c.p.c. , il Tribunale ha ritenuto assorbito, dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, il merito delle contestazioni all'Inps delle omissioni contributive, avendo la Società interesse, come risultante dalla domanda, ad una pronuncia sulla legittimità della forfetizzazione, per eventualmente adeguare il proprio comportamento alla pronuncia giudiziale. Ritiene la Corte che il primo motivo deve essere accolto, in adesione all'orientamento di questa Corte che ha fatto seguito alla disciplina di cui all'art. 81 della legge n. 488/98, per il quale "se pur è vero che la normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi ( condono ) è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso con gli aggravi economici ed , organizzativi ad esso collegati, tuttavia essa consente l'apposizione di una riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, che ha il valore di condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono. Tale riserva deve però essere contestuale alla domanda, essendo altrimenti vanificata l'esigenza di consolidare la situazione giuiridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva" (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2943, cui adde Cass. 2 marzo 2002 n. 3037 ). Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del precedente, Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 9 maggio 2002 Il Cons. Est. II Presidente Тайк1 ёSha IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 OTT. 2002 CAoggi, IL CANCELLIEREY CE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:8:73 N. 533