Sentenza 26 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2001, n. 8720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8720 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 O I 8 9 Z 1 A / R 4 / T 6 A S - 2 I I 5 . B R G . R . E . A N P L R . T L D A U A L . B 2030799 E D B I LA CORTE A872 0 /0 1 D A E R I T T S T A REPUBBLICA ITALIANA 1 I N N E 3 E R S 1 ud.10.4.01 S E I E . T A IN NOME L POPOLO N A M 에 SEZIONE TRIBUTARIA Iva, wefficients composta dai Magistrati presuntivi Dott. VINCENZO CARBONE PRESIDENTE netratività Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE CROW 19907 Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. Dott. ANTONIO MERONE CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AV IT in atti generalizzata elett. dom. in Roma presso il difensore, avv. Sebastiano Di Lascio via Magnagrecia 13 ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, intimato, non costituito, avversO la sentenza n. 141.23.98 in data 7.7.98 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata in data 10.9.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ATTILIO ENNIO SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
879 kun SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TR IT impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo l'avviso di accertamento col quale l'Ufficio Iva rettificava induttivamente la dichiarazione Iva relativa al 1987 in applicazione del DPCM 27.8.89, contestando maggiori incassi per lit. 27.736.000. La ricorrente eccepiva la illegittimità Costituzionale delle norme applicate;
l'irretroattività ed illegittimità del DPCM 28.7.89; la carenza di motivazione di merito anche e soprattutto alla luce dei chiarimenti inviati.
2. La Commissione Tributaria di primo grado annullava l'avviso di accertamento. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale e questa accoglieva l'appello.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente, deducendo tre motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 11 delle Preleggi e del DPCM 22.7.89: la decisione impugnata postula come legittima l'applicazione retroattiva del DPCM citato, ment re il DL. n. 69.89, convertito in Legge n. 154.89, ha previsto coefficienti applicativi stabilendo che gli stessi si applicano al periodo di imposta che ha inizio dall'1.1.89 ; il contribuente, il quale non si fosse trovato nell'ambito di detti coefficienti avrebbe potuto usufruire della riapertura dei termini ed adeguarsi>.
5. Il motivo è infondato. Già con l'art. 2 comma 29 del DL. n. 853.84 convertito in Legge n. 17.85, è previsto che gli uffici Iva, nei confronti dei contribuenti che si avvalgono nella determinazione dell' Iva dei regimi stabiliti nei commi 1,9 e 10, possono determinare induttivamente 1'ammontare dei ricavi, in base ad elementi presuntivi indicati dalla norma stessa, previa richiesta di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni dalla richiesta. L'art. 14 del DL. n. 69.89 dispone che per i contribuenti che si 6. sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini anche dell'Iva, per i periodi chiusi anteriormente al 1.1.88 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data, sono differiti al 30.9.89 i termini previsti per gli adempimenti e che per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo а controlli per sorteggio qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti dall'art. 11. 7. Quindi, la legge n. 154 del 1989 prevede un metodo di determinazione forfettaria del reddito о dei corrispettivi di operazioni imponibili attraverso la fissazione di coefficienti presuntivi, con l'effetto di evitare i controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi per le dichiarazioni rese in conformità; trattandosi di disciplina che incide sulle modalità di esercizio dell'azione amministrativa e non sugli obblighi del contribuente, in caso di accertamento e rettifica sulla base di coefficienti presuntivi, non rileva l'anno di riferimento della dichiarazione assoggettata a controllo ma, per valutare se il relativo potere è legittimamente esercitato, il momento in cui il controllo medesimo è posto in essere. Così Cass.
3.5.2000 n. 7100; analogamente si è espressa questa Corte con sentenza n. 13415 in tema di rettifica, con metodo sintetico, del reddito a sensi della Legge n. 413.91. 7. Col secondo motivo del ricorso, la TR deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 14 del DL. n. 69.89, perchè la sentenza impugnata ritiene applicabile ad essa ricorrente tale norma sul falso presupposto che tale articolo ed i coefficienti previsti si possano riferire ad un periodo di imposta di due anni prima. >
8. Il motivo è infondato. Valgono le considerazioni di cui ai paragrafi che precedono in tema di sostanziale retroattività dei coefficienti presuntivi. Vale la pena di aggiungere che la ricorrente nulla deduce in merito alla presentazione, entro :1 30.9.89, della dichiarazione integrativa relativa agli anni precedenti, cui era facoltizzata onde evitare i controlli;
e che l'avviso di accertamento risulta notificato nel dicembre 1994, previa richiesta di chiarimenti come previsto dalla norma. Kurs 9. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 13 del DL. n. 69.98, sotto il profilo della mancanza di retroattività della norma. 10. Il motivo è infondato. Valgono per esso le considerazioni di cui sopra in punto di retroattività dell'applicazione dei coefficienti. 11. Il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il Ministero delle Finanze non si è costituito.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.4.2001 IL PRESIDENTE DOTT. VINCENZO CARBONE L ✓ CANCENCELLIERE C1 Arnaldo Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA E 6 N A 8 I O 5 9 I 1 R . Z / N A 4 A / DEPOS - T R 6 Arab T 2 U B Oggi 2 C CIU. 2007 S . I . B R L I . G L P R . E A T D R . B L E A A D T D A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M