Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., giacché, per effetto di tale alterazione, l'assegno assume una apparenza diversa rispetto a quella originaria.
Commentario • 1
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale delEmanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38605 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/09/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1159
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 17078/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO OL;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 12 aprile 2007, il Tribunale di Arezzo, sezione per il riesame, confermava il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 23 febbraio 2007;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio in data 20 settembre 2007, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata in data 12 aprile 2007, il Tribunale di Arezzo, sezione per il riesame, confermava il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 23 febbraio 2007. Rilevava il Tribunale che l'assegno sequestrato era stato portato all'incasso grazie alla contraffazione della data portata sul titolo che era stata modificata rispetto a quella originariamente apposta dal traente del titolo medesimo: peraltro, rilevava ancora il Tribunale, il sequestro era stato opportunamente motivato con la necessità di "verifiche tecniche sulla lamentata falsificazione della data".
Alla luce di tale quadro fattuale, il Tribunale riteneva che l'indicazione della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., operata dal pubblico ministero, costituisse un evidente errore materiale, dovendosi, viceversa, ritenere integrata la diversa condotta di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo l'erronea applicazione della legge penale, sia con riferimento agli artt. 485 e 491, cod. pen., che con riferimento al R.D. n. 1736 del 1933, art. 31. Con entrambi i motivi il ricorrente rileva l'insussistenza dei reati ritenuti dal Tribunale osservando che il titolo in questione era stato rilasciato senza apposizione di alcuna data, come risulta dalla circostanza che la data venne apposta solo al momento della presentazione, dal funzionario della banca con il datario. Peraltro, prosegue il ricorrente, la normativa sull'assegno bancario prevede che il titolo presentato per il pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, è pagabile nel giorno della presentazione.
Ne consegue che, anche ammettendo che vi fosse stata contraffazione della data di emissione del titolo, in ogni caso il funzionario della banca sarebbe stato obbligato a corrisponderne il relativo importo al momento della presentazione: con l'ulteriore conseguenza della non ipotizzabilità, neppure in astratto, delle fattispecie ritenute dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che, per giurisprudenza consolidata, in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, non è consentito in sede di legittimità verificare in concreto la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato nei termini di sommarietà tipici della fase delle indagini preliminari, e che nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710), nella specie si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal concretare i vizi denunciati (mancanza o mera apparenza) è del tutto completa, avendo esaurientemente, e in modo analitico, preso in considerazione gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al vaglio del Tribunale. Il provvedimento impugnato ha, in particolare, dopo una compiuta analisi in fatto della fattispecie portata al suo esame, ritenuto sussistente la notitia criminis in quanto l'indagato aveva portato all'incasso il titolo in data 20 febbraio 2007, grazie alla contraffazione della data originaria apposta dal querelante, in qualità di traente, che era invece il 15 marzo 2007.
Ed elementi di prova in tal senso venivano rinvenuti proprio dalla copia dell'assegno allegata alla querela dalla quale emergeva che la data del pagamento, manoscritta dal querelante, era quella del 15 marzo 2007.
A fronte di tali risultanze probatorie, il ricorrente si limita a contestare la data portata sull'assegno prospettando una diversa lettura dei fatti, sicuramente verosimile, sicuramente plausibile ma che, considerati i limiti del sindacato di questa Corte, non può certo "sostituire" la versione dei fatti operata dalla Corte territoriale, altrettanto verosimile e priva di vizi logici: gli accertamenti peritali, opportunamente disposti corrispondono pienamente all'interesse processuale di entrambe le parti. Quanto al secondo motivo di ricorso (ritenuta non configurabilità del reato, alla luce della normativa speciale sull'assegno bancario), è sufficiente osservare che in tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo. Pertanto, in caso di modificazione o alterazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo, al fine di ottenere innanzi tempo la valuta, sussiste il falso in titoli di credito, ai sensi degli artt. 485 e 491, cod. pen., giacché per effetto di tale alterazione l'assegno viene ad esprimere un fatto diverso da quello che esprimeva nel suo tenore originario. Questa Corte ha peraltro affermato, con decisione affatto condivisibile, che "in detto caso, ai fini della pretesa irrilevanza penale dell'alterazione in questione, non è applicabile il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 31, comma 2, secondo cui l'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione, in quanto la citata disposizione si riferisce alle sole ipotesi in cui la postdatazione è da ritenere giustificata" (cfr., Cass., Sez. 5, Sentenza n. 465 del 10/12/1981, Ud. (dep. 21/01/1982) Rv. 151656). Anche in precedenza, con risalente pronuncia, questa Corte aveva affermato che "la postdatazione dell'assegno costituisce una irregolarità che può dar luogo a sanzioni penali e fiscali, ma non ne altera la natura ne' la funzione di titolo di credito trasmissibile per girata e pagabile a vista. Pertanto anche all'assegno postdatato e applicabile la tutela penale dell'art. 491 cod. pen., trattandosi di un documento la cui falsificazione e equiparata a quella di un atto pubblico quoad poenam (Sez. 5, Sentenza n. 262 del 15/02/1971 Ud. (dep. 30/03/1971 ) Rv. 117404). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007