Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38605
CASS
Sentenza 20 settembre 2007

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In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., giacché, per effetto di tale alterazione, l'assegno assume una apparenza diversa rispetto a quella originaria.

Commentario1

  • 1Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale del
    Emanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38605
Data del deposito : 20 settembre 2007

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