Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 43772
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, è gravata da un duplice onere probatorio consistente sia nel provare la tempestiva richiesta rivolta al P.M. in vista del giudizio di riesame sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova di tale omissione può essere fornita attraverso una certificazione attestante la mancata consegna del supporto informatico).

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  • 1Ordine di indagine europeo non comporta automatica ammissibilità delle chat SKYECC (Cass. 44154/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2023

    Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 43772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43772
Data del deposito : 3 ottobre 2013

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