Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della legge n. 463 del 1972, nella parte in cui eleva la percentuale degli sgravi contributivi dovuti per i lavoratori da parte delle aziende operanti nel Mezzogiorno, rispetto a quanto già previsto dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 1089 del 1968, limitatamente ai contributi dovuti per i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 1968, in quanto la esclusione del beneficio con riferimento a quelli assunti precedentemente risponde ad una scelta discrezionale del legislatore che trova fondamento anche in evidenti ragioni di carattere finanziario, le quali hanno suggerito di limitare nel tempo l'ambito di applicabilità dell'ulteriore beneficio concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12375 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 84, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ESPOSITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, già A.C.T.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 656/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 20/12/00 R.G.N. 1/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con una prima sentenza n. 11344 del 1993 questa Corte accoglieva il ricorso di NT IE, ex dipendente del COTRAN, Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva confermato il rigetto della sua domanda diretta ad ottenere la condanna del Consorzio al pagamento di somme dovute a differenze per quote di contributi previdenziali corrisposti in più nel periodo dal 1980 fino alla cessazione del rapporto. Il giudice di rinvio designato (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) rigettava l'appello del IE, ritenendo che unico obbligato alla restituzione dei contributi, per effetto dello sgravio, fosse solo l'INPS e non anche l'azienda, che pertanto non aveva alcun obbligo nei confronti del lavoratore.
Avverso questa decisione il IE proponeva nuovamente ricorso per Cassazione.
Con sentenza n. 12936 del 1999, questa Corte cassava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affermando il principio per cui in caso di indebito versamento di contributi previdenziali unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'INPS è il datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, che può agire direttamente contro il datore di lavoro per ottenere il pagamento del dovuto.
Il Tribunale di Benevento, designato quale giudice di rinvio, rilevava che:
- in base all'ultima decisione di questa Corte vi era l'obbligo del Consorzio di restituire le quote contributive indebitamente trattenute sulle retribuzioni erogate al IE;
- l'eccezione di prescrizione doveva considerarsi infondata, trovando applicazione il termine decennale, anziché quello quinquennale, di prescrizione;
- la quota da restituire al IE era pari al 1,50%, pari alla quota a carico del lavoratore;
- la somma da rimborsare al IE ammontava, pertanto, a lire 2.006.281, in luogo delle lire 4.012.562 reclamate. Avverso tale decisione il IE ha proposto ricorso per Cassazione, cui resiste con controricorso il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, già ACTP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 3 bis della legge 8 agosto 1972 n.463, dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918, della legge 23 ottobre 1968 n. 1089, dell'art. 6 della legge n. 889 del 1971 dell'art. 1 d.p.r. 9 agosto 1966 n. 977 (in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile). Erroneamente il Tribunale di Benevento aveva ritenuto che l'art. 3 bis della legge 8 agosto 1972 n. 463 (che ha elevato lo sgravio degli oneri sociali dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968) si riferisse soltanto alle aziende e non anche i lavoratori, elevando così la percentuale di sgravio della quota di contributi a carico dell'azienda di un ulteriore 10%. In tal modo, il giudice di rinvio ha tenuto fermo lo sgravio già previsto dall'art. 18 del decreto legge n. 918 del 30 agosto 1968, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 nella misura dell'1,5% a favore dei lavoratori ed ha riconosciuto lo sgravio a favore dei datori di lavoro nella misura del 18,5% (risultanti dall'8,5% di cui all'art. 18 comma 3 della legge n. 1089 del 1968 più il 10% dell'art. 3 bis della legge n. 463 del 1972). Una interpretazione del genere, tuttavia, doveva considerarsi del tutto illogica, in quanto l'incidenza degli oneri sociali per contributi obbligatori per la previdenza sociale dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie, in linea con la previdenza comune, era all'epoca dei fatti per il 17,75% delle retribuzioni a carico delle aziende e per il 6.25% a carico dei lavoratori dipendenti (art. 6 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971). Non era pertanto sostenibile che il legislatore avesse concesso alle aziende uno sgravio addirittura superiore all'onere diretto sopportato a titolo di contributi previdenziali. L'unica interpretazione logica - ed in linea con la Carta Costituzionale - è quella di ritenere, anche per i lavoratori assunti prima dell'ottobre 1968, che il nuovo sgravio del 10% complessivo debba essere ripartito tra azienda e lavoratore nella stessa proporzione già indicata dall'art. 18, comma 3, della legge 25 ottobre 1968 n.1089 (e quindi rispettivamente nella misura dell'8,5% e 1,5%).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia illegittimità dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, decreto legge 30 agosto 1968 n. 918, 3 bis della legge 8 agosto 1972 n. 463 e decreto legge 8 agosto 1972 n. 463, violazione dell'art. 3 della Costituzione (con sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 maggio 1953 n. 87).
Il ricorrente prospetta il dubbio di legittimità costituzionale delle norme dettate dalla legge 8 agosto 1972 n. 463, in particolar modo, dell'art. 3 bis della stessa legge, se interpretato nel senso che la nuova ripartizione dello sgravio contributivo riguardi solo quei lavoratori che siano stati assunti dopo il 1 ottobre 1968 e non anche quelli che (come il IE, in servizio dal 15 agosto 1951) fossero stati assunti precedentemente.
L'epoca di assunzione, osserva il ricorrente, non incide sulla ripartizione dell'onere contributivo tra azienda e dipendente all'epoca esistente sicché non trova giustificazione che lo sgravio a favore dei lavoratori sia concesso o meno in relazione all'epoca di assunzione in servizio.
Tale discriminazione non troverebbe neppure giustificazione nell'intento di favorire le aziende operanti nel Mezzogiorno al fine di incentivare i nuovi investimenti nel Sud e l'occupazione, in quanto tale fine risulta attuabile attraverso il semplice fatto di una maggiore ricchezza disponibile e certamente non risulta vanificato qualora una parte di questa sia amministrata attraverso il patrimonio dei lavoratori, i quali - al pari delle aziende - partecipano al processo economico del risparmio e degli investimenti, ai sensi dell'art. 47 della Costituzione. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 e 91 del codice di procedura civile (in relazione all'art. 360 e 384 codice di procedura civile). Il giudice di rinvio, interpretando correttamente l'art. 3 bis della legge 8 agosto 1972 n. 463, avrebbe dovuto accogliere la domanda del
IE per intero, condannando il Consorzio soccombente al pagamento delle spese di tutte le fasi e gradi del giudizio. I tre motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione del tutto logica, aderente alla lettera ed allo spirito della legge, il giudice di rinvio ha ritenuto che la domanda del IE dovesse essere accolta solo per metà, secondo l'originaria previsione dell'art. 18 comma 3 della legge n. 1089 del 1968. L'art. 3 bis della legge n. 472 dell'8 agosto 1972, ha osservato il Tribunale di Benevento, non ha inteso modificare il comma 3 dell'art. 18 della legge n. 1089 del 25 ottobre 1968, che prevede il beneficio dello sgravio dei contributi assicurativi per le aziende operanti nel Mezzogiorno, nella misura del'8,5% a favore della quota a carico dell'azienda e dell'1.50% a favore della quota a carico del lavoratore.
Secondo il Tribunale, la circostanza che il legislatore non abbia modificato il comma 3 dell'art. 18 della legge del 1968 non vuoi affatto dire che egli, in tal modo, abbia voluto raddoppiare il beneficio a favore del lavoratore, portandolo da 1,5 al 3%, ma più semplicemente che il legislatore ha inteso elevare la percentuale dello sgravio della quota a carico dell'azienda di un ulteriore dieci per cento (allo scopo di favorire le aziende operanti nel Mezzogiorno e di incentivare i nuovi investimenti nel Sud, agevolando la "nuova" occupazione).
La percentuale dell'ulteriore 10% segna, anche, il limite massimo del beneficio concedibile alle aziende, in aggiunta a quello già previsto dalla legge del 1968: nel senso che se la quota a carico del datore di lavoro sia in concreto inferiore al 18,5% lo sgravio sarà, ovviamente, totale e riferito a tutta la quota a carico dell'azienda.
Quanto alle disposizioni di legge richiamate dal ricorrente, si sottolinea che l'art. 6 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971 prevedeva per la previdenza sociale obbligatoria dei dipendenti delle aziende ferrotramviarie una aliquota superiore al 18,5 (o 17,75) per cento delle retribuzioni a carico dell'azienda. Non risponde, pertanto, a verità la circostanza che l'aliquota all'epoca vigente, per la parte a carico delle aziende, fosse inferiore al limite massimo del 18,5%............
Tra l'altro, l'elevazione dello sgravio per la parte a carico delle aziende venne circoscritta alle assunzioni successive ad una certa data anche da alcune disposizioni di legge successive che stabilirono, ad esempio, (D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge n. 151 del 20 maggio 1993) lo sgravio totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro - non anche di quelli a carico dei lavoratori - per i nuovi assunti dall'1 dicembre 1991 al 31 maggio 1993 ad incremento delle unità già effettivamente occupate. L'interpretazione seguita dal Tribunale non appare in contrasto con i criteri di ragionevolezza e di equità invocati dal ricorrente. La scelta discrezionale operata dal legislatore si spiega anche con evidenti ragioni di carattere finanziario che hanno suggerito di limitare nel tempo l'ambito di applicabilità dell'ulteriore beneficio in favore delle aziende.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003