CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA MA, nato Pakistan il 21 aprile 1997 avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del Tribunale del Riesame di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, investito di richiesta di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l'ordinanza in epigrafe/ —rigettava ugiri~ e confermava l'ordinanza, emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 14 luglio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di HA MU, ristretto ex ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena emessa in data 26 aprile 2024 ed imputato in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato in concorso, lesioni aggravate in concorso, detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico. Il fatto era stato commesso in Carpi il 6 ottobre 2022, ai danni di VE IB, per il tentato omicidio aggravato in concorso, e di HA UM, per il reato di lesioni aggravate in concorso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Federica Turano, deducendo in un unico motivo, la violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex Penale Sent. Sez. 1 Num. 5013 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 14/01/2026 art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. 2.1. Deduce il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata si fonda esclusivamente sulla gravità del fatto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per la custodia cautelare. 2.2. Il Tribunale ritiene irrilevanti tutti gli elementi offerti dalla difesa in relazione alla condotta dell'imputato successivamente al fatto;
HA MU ha ammesso i fatti, ha presentato scuse in ogni grado del giudizio, ha integralmente risarcito il danno nella misura richiesta dalle persone offese, circostanza questa confutata negativamente dal Tribunale che la riconduce piuttosto ad una capacità dell'imputato di esprimere una nuova manifestazione "del ruolo di potere" a lui attribuito. 2.3. Lamenta il ricorrente l'errore del Tribunale che ha inteso l'istanza di sostituzione fondata sul venire meno delle esigenze cautelari piuttosto che sull'affievolimento delle stesse esi ha non compiutamente valutato il comportamento tenuto dall'imputato in carcere t nonché la circostanza di essere ristretto dal 20 aprile 2023 a fronte della data del commesso reato, evidenziando che nei setti mesi intercorsi il medesimo imputato non ha commesso ulteriori reati. 2.4. Il ricorrente evidenzia, infine, che lapotenziale capacità dell'imputato di organizzare azioni criminali rende elevatissimo il rischio di commissione di reati in regime di arresti domiciliari, assente ..essendo la motivazione sulla presunta inaffidabilità di HA MU di rispettare volontariamente le prescrizioni. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676, e Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare;
ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. 2 Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte. 3. Così delimitato il thema decídendum, è noto che, in sede di richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, la cognizione del giudice è limitata ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che siano stati ritualmente allegati, e risultino idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario, o ad incidere sulla esistenza (o consistenza) delle esigenze cautelari;
e che tali caratteristiche sono proprie - in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione gravata - anche del procedimento di appello, promosso ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). 4. Nel caso di specie, il motivo concerne unicamente le esigenze cautelari. 4.1. Nell'istanza cautelare la difesa evidenziava più doglianze relative alla mancata considerazione della custodia cautelare in carcere quale misura da applicare in caso di extrema ratio, all'inadeguatezza della misura custodiale in carcere in relazione alla personalità del reo (che è soggetto incensurato e regolarmente soggiornante in Italia, con una solida rete amicale/familiare/lavorativa nel territorio dove sconterebbe gli arresti domiciliari), alla mancanza di considerazione dei fattori sopravvenuti di segno positivo che escludono/affievoliscono le esigenze cautelari del pericolo di commissione di gravi delitti, considerato l'intervenuto risarcimento del danno e le scuse rivolte alle persone offese dal reato (elementi dimostrativi dell'intervenuta riappacificazione tra gruppi) ( nonché alla condotta carceraria ineccepibile tenuta nel lungo periodo già scontato in carcere e, argomento questo non contenuto nel ricorso che ci occupa, all'errata valutazione rispetto alla gravità del fatto ed alla modalità della condotta. 5. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata ed in sede di appello, ha specificamente preso in esame le prime tre doglianze che vengono incluse anche nell'odierno ricorso, ponderando la permanenza delle esigenze cautelari anche alla luce di essi fatti, ritenuti - con argomentazioni non illogiche, come tali incensurabili in questa sede - fattori non decisivi di attenuazione delle esigenze medesime. 5.1. Dopo aver ripreso i fatti, la vicenda processuale, l'istanza rigettata, l'ordinanza di rigetto ed il motivo di appello (v. pag. 1 e pag. 2 della ordinanza impugnata), l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente argom?ntqto sulla, 1,91 cuLerbuti cv4A- • persistenza delle esigenze cautelari con argomentazioni logiché) , Si legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata: "...la misura custodiale in carcere risulta ancora l'unica idonea ad assicurare la tutela delle esigenze cautelari volte ad evitare la commissione di nuovi reati, e ciò in considerazione, innanzitutto, dell'elevata capacità a delinquere del prevenuto. La vicenda processuale hagià 3 accertato la gravità dei fatti per i quali si procedere e gi elementi che dimostrano tale capacità: l'essere stato in grado di organizzare una spedizione punitiva il giorno stesso in cui aveva subito, a sua volta, un'aggressione da parte delle persone offese (6/10/22), la repentinità con la quale è stato in grado di coinvolgere un elevato numero di connazionali (15), il dispiegamento di armi e mezzi a disposizione (plurimi veicoli e numerose armi bianche ad elevata potenzialità lesiva, quali machete) ed, infine, il ruolo rivestito in tale vicenda di istigatore e leader (dimostrato dai video in atti, i quali lo ritraggono impartire ordini ai propri correi, ordini tra l'altro volti a fare inserire la persona offesa nel bagagliaio della propria vettura, dimostrativi di una volontà lesiva particolarmente intensa)" (v. pagg. 5 e segg. della ordinanza impugnata). 5.2. Il Tribunale, inoltre, nell'ordinanza impugnata, si sofferma anche sulla pericolosità del ricorrente per l'inserimento dell'attività delinquenziale dello stesso nel Comune di Breno, sulla irrilevanza dell'assenza di elementi recenti che fanno deporre per il rischio di commissione di nuovi delitti, atteso che il ricorrente è ristretto in carcere, sulla non efficacia del risarcimento del danno e delle dichiarazioni di scusa offerte dall'HA alle persone offese al fine di affievolire le esigenze cautelari. 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 gennaio 2026.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, investito di richiesta di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l'ordinanza in epigrafe/ —rigettava ugiri~ e confermava l'ordinanza, emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 14 luglio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di HA MU, ristretto ex ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena emessa in data 26 aprile 2024 ed imputato in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato in concorso, lesioni aggravate in concorso, detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico. Il fatto era stato commesso in Carpi il 6 ottobre 2022, ai danni di VE IB, per il tentato omicidio aggravato in concorso, e di HA UM, per il reato di lesioni aggravate in concorso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Federica Turano, deducendo in un unico motivo, la violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex Penale Sent. Sez. 1 Num. 5013 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 14/01/2026 art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. 2.1. Deduce il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata si fonda esclusivamente sulla gravità del fatto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per la custodia cautelare. 2.2. Il Tribunale ritiene irrilevanti tutti gli elementi offerti dalla difesa in relazione alla condotta dell'imputato successivamente al fatto;
HA MU ha ammesso i fatti, ha presentato scuse in ogni grado del giudizio, ha integralmente risarcito il danno nella misura richiesta dalle persone offese, circostanza questa confutata negativamente dal Tribunale che la riconduce piuttosto ad una capacità dell'imputato di esprimere una nuova manifestazione "del ruolo di potere" a lui attribuito. 2.3. Lamenta il ricorrente l'errore del Tribunale che ha inteso l'istanza di sostituzione fondata sul venire meno delle esigenze cautelari piuttosto che sull'affievolimento delle stesse esi ha non compiutamente valutato il comportamento tenuto dall'imputato in carcere t nonché la circostanza di essere ristretto dal 20 aprile 2023 a fronte della data del commesso reato, evidenziando che nei setti mesi intercorsi il medesimo imputato non ha commesso ulteriori reati. 2.4. Il ricorrente evidenzia, infine, che lapotenziale capacità dell'imputato di organizzare azioni criminali rende elevatissimo il rischio di commissione di reati in regime di arresti domiciliari, assente ..essendo la motivazione sulla presunta inaffidabilità di HA MU di rispettare volontariamente le prescrizioni. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676, e Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare;
ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. 2 Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte. 3. Così delimitato il thema decídendum, è noto che, in sede di richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, la cognizione del giudice è limitata ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che siano stati ritualmente allegati, e risultino idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario, o ad incidere sulla esistenza (o consistenza) delle esigenze cautelari;
e che tali caratteristiche sono proprie - in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione gravata - anche del procedimento di appello, promosso ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). 4. Nel caso di specie, il motivo concerne unicamente le esigenze cautelari. 4.1. Nell'istanza cautelare la difesa evidenziava più doglianze relative alla mancata considerazione della custodia cautelare in carcere quale misura da applicare in caso di extrema ratio, all'inadeguatezza della misura custodiale in carcere in relazione alla personalità del reo (che è soggetto incensurato e regolarmente soggiornante in Italia, con una solida rete amicale/familiare/lavorativa nel territorio dove sconterebbe gli arresti domiciliari), alla mancanza di considerazione dei fattori sopravvenuti di segno positivo che escludono/affievoliscono le esigenze cautelari del pericolo di commissione di gravi delitti, considerato l'intervenuto risarcimento del danno e le scuse rivolte alle persone offese dal reato (elementi dimostrativi dell'intervenuta riappacificazione tra gruppi) ( nonché alla condotta carceraria ineccepibile tenuta nel lungo periodo già scontato in carcere e, argomento questo non contenuto nel ricorso che ci occupa, all'errata valutazione rispetto alla gravità del fatto ed alla modalità della condotta. 5. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata ed in sede di appello, ha specificamente preso in esame le prime tre doglianze che vengono incluse anche nell'odierno ricorso, ponderando la permanenza delle esigenze cautelari anche alla luce di essi fatti, ritenuti - con argomentazioni non illogiche, come tali incensurabili in questa sede - fattori non decisivi di attenuazione delle esigenze medesime. 5.1. Dopo aver ripreso i fatti, la vicenda processuale, l'istanza rigettata, l'ordinanza di rigetto ed il motivo di appello (v. pag. 1 e pag. 2 della ordinanza impugnata), l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente argom?ntqto sulla, 1,91 cuLerbuti cv4A- • persistenza delle esigenze cautelari con argomentazioni logiché) , Si legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata: "...la misura custodiale in carcere risulta ancora l'unica idonea ad assicurare la tutela delle esigenze cautelari volte ad evitare la commissione di nuovi reati, e ciò in considerazione, innanzitutto, dell'elevata capacità a delinquere del prevenuto. La vicenda processuale hagià 3 accertato la gravità dei fatti per i quali si procedere e gi elementi che dimostrano tale capacità: l'essere stato in grado di organizzare una spedizione punitiva il giorno stesso in cui aveva subito, a sua volta, un'aggressione da parte delle persone offese (6/10/22), la repentinità con la quale è stato in grado di coinvolgere un elevato numero di connazionali (15), il dispiegamento di armi e mezzi a disposizione (plurimi veicoli e numerose armi bianche ad elevata potenzialità lesiva, quali machete) ed, infine, il ruolo rivestito in tale vicenda di istigatore e leader (dimostrato dai video in atti, i quali lo ritraggono impartire ordini ai propri correi, ordini tra l'altro volti a fare inserire la persona offesa nel bagagliaio della propria vettura, dimostrativi di una volontà lesiva particolarmente intensa)" (v. pagg. 5 e segg. della ordinanza impugnata). 5.2. Il Tribunale, inoltre, nell'ordinanza impugnata, si sofferma anche sulla pericolosità del ricorrente per l'inserimento dell'attività delinquenziale dello stesso nel Comune di Breno, sulla irrilevanza dell'assenza di elementi recenti che fanno deporre per il rischio di commissione di nuovi delitti, atteso che il ricorrente è ristretto in carcere, sulla non efficacia del risarcimento del danno e delle dichiarazioni di scusa offerte dall'HA alle persone offese al fine di affievolire le esigenze cautelari. 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 gennaio 2026.