Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
La realizzazione di una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire solo nel caso in cui si accerti la sua natura pertinenziale, la quale va esclusa non solo quando la stessa abbia dimensioni non trascurabili, ma anche quando si ponga in contrasto con le prescrizioni di zona della pianificazione ovvero, per le sue caratteristiche, risulti avere una destinazione autonoma.
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- 1. Area sottoposta a vincolo paesaggistico: Permesso di costruire per realizzare una piscina.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/11/2016 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.50331 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Realizzazione di una piscina – Permesso di costruire – Nulla osta – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Predisposizione degli impianti tecnologici ed idraulici – Prescrizione del reato – Revoca dell'ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino – Artt. 6, 44 d.P.R. n.380/2001 – Codice dei beni culturali del paesaggio – Art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – Art. 129 cod. proc. pen.. L'attuale formulazione dell'art. 181 Codice dei beni culturali è la …
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/11/2016 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.50331 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Realizzazione di una piscina – Permesso di costruire – Nulla osta – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Predisposizione degli impianti tecnologici ed idraulici – Prescrizione del reato – Revoca dell'ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino – Artt. 6, 44 d.P.R. n.380/2001 – Codice dei beni culturali del paesaggio – Art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – Art. 129 cod. proc. pen.. L'attuale formulazione dell'art. 181 Codice dei beni culturali è la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2009, n. 39067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39067 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
massimario
39067 /09 64 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza pubblica
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 21.5.2009
SEZIONE III PENALE SENTENZA
N. 112P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n.
Dott. Aldo Grassi Presidente 6405/09 Dott. Alfredo Teresi Componente Dott. Aldo Fiale Componente
Dott. Guicla I. Mulliri Componente Dott. Giulio Sarno Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI LO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 7.11.2008 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7.11.2008, in parziale riforma della sentenza 21.9.2007 del Tribunale di Latina Sezione distaccata di Terracina, ribadiva BA
l'affermazione della responsabilità penale di VI LO in ordine ai reati di cui: all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (per avere, senza il prescritto permesso di costruire - previo sbancamento di terreno - realizzato una piscina di mt. 100 x 6,30 ed un manufatto in muratura di circa mq. 30 – acc. in Monte San Biagio, il 9.7.2004); all'art. 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti ai manufatti abusivi -
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acc. in Monte San Biagio, il 16.12.2004) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il delitto, essendo già stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva (interamente condonata) in mesi sette di reclusione ed euro 150,00 di multa, confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive.
- sotto i profili della Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il VI, il quale violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito: l'erroneo disconoscimento del carattere "pertinenziale" della piscina e del manufatto
--
realizzati;
- la insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati.
- la prescrizione della contravvenzione edilizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. In punto di configurazione oggettiva dei reati edilizi, deve anzitutto ribadirsi che sono lavori di "nuova costruzione", per i quali occorre il permesso di costruire, non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l'area impegnata [ciò è espressamente previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. e.1), del D.P.R. n. 380/2001 ed è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. Vedi Cass., Sez. III: 21.6.2007, n. 24464, Iacobone;
18.6.2003, n. 26197, Agresti;
29.11.2000, n. 12288, Cimaglia;
25.11.1997, n. 10709, Mirabile;
1.6.1994, n. 6367, Gargiulo;
11.7.1983, n. 9377, Salvatore;
22.6.1983, n. 9069, Bregoli].
In particolare, la realizzazione della piscina privata oggetto del presente procedimento non può ricondursi alla categoria degli interventi di “destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetrie" per i quali già l'art. 2, comma 60 della legge 23.12.1996, n. 662 (modificato dall'art. 10 del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge
28.2.1997, n. 30 e dall'art. 11 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito nella legge 23.5.1997, n. 135) prevedeva la facoltà di esecuzione previa mera denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 24.12.1993, n. 537. Gli interventi assentibili con DIA, infatti, già alla stregua della normativa dianzi citata, sono quelli di destinazione di un'area all'attività sportiva e non la realizzazione di manufatti sull'area.
Nella specie, inoltre, la realizzazione della piscina ha comportato l'esecuzione di rilevanti lavori di sbancamento, nonché si è accompagnata all'esecuzione di altre opere edilizie.
2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la nozione di
“pertinenza urbanistica” ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica:
A-fiele 1 deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non potrebbe ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di una piscina privata che, per le sue caratteristiche oggettive, fosse suscettibile di utilizzazione (anche economica) autonoma.
Il manufatto pertinenziale, inoltre: deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente;
- deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l'edificio principale, non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con quelli eventualmente soltanto adottati.
Alla stregua dei principi enunciati dianzi, può affermarsi, conseguentemente, che una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non è di per sé estranea al concetto di “pertinenza urbanistica” [vedi, sul punto, C. Stato, Sez. IV, 14.8.2006, n. 4780, con riferimento alla nozione di cui all'art. 817 cod. civ.: decisione che non tiene conto, però, della consolidata giurisprudenza dello stesso Consiglio quanto al rapporto della c.d. "pertinenza urbanistica" con la più ampia nozione civilistica (tra le pronunzie più recenti vedi Sez. IV, 7.7.2008, n. 3379)], ma può diventarlo quando abbia dimensioni non trascurabili o si ponga in contrasto con le prescrizioni di zona della pianificazione ovvero, per le sue caratteristiche, potrebbe comunque avere una destinazione autonoma [vedi, al riguardo, Cass., Sez. III: 1.10.2008, n. 37257, Alexander;
2.12.2004, n. 46758, Proietti;
29.11.2000, n. 12288, Cimaglia].
Nella vicenda che ci occupa, ove l'onere probatorio incombe su colui che prospetta il carattere pertinenziale dei manufatti realizzati:
- nulla è dato conoscere circa la legittimità dell'edificio preesistente;
· le dimensioni dell'effettuato sbancamento, della piscina e dell'altro manufatto edilizio di
-1
nuova realizzazione non sono trascurabili;
non è stata dimostrata la compatibilità di detto complessivo intervento sul territorio con le prescrizioni di zona della pianificazione vigente.
3. Del reato contravvenzionale in oggetto si risponde anche a titolo colpa: per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.
L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364) e, nella fattispecie in esame, non risulta che l'imputato abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. “dovere di informazione" - attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire l'esatta conoscenza della normativa vigente - né emerge che il preteso convincimento della liceità della condotta sia stato tratto da un comportamento positivo degli organi amministrativi ovvero da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.
A fale 2 Ciò che rende la doglianza, infine, addirittura pretestuosa è la accertata prosecuzione dei lavori dopo il sequestro penale: comportamento a fronte del quale è davvero impudente asserire di avere agito in buona fede.
4. La contravvenzione edilizia non è prescritta, perché l'ultimazione delle opere abusive è stata accertata il 16.12.2004 ed il ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a comprovare l'intervenuto completamento dei lavori in epoca antecedente.
5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ROMA, 21.5.2009
Il Consigliere rel. Il Presidente
Aldo freleело
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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