Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14603 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPU BL 03. 6 0 NON DEL OPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente- R.G.N. 2776/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere- Cron. 34014 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere- Ud. 09/05/02 Consigliere-Dott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORNASERI REGINA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 2046 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1234/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/03/99 - R.G.N. 406/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Torino, RN NA, deducendo di aver ricevuto dall'PS, secondo il medesimo Istituto un indebito di L. , 11.000.000 circa sulla pensione di vecchiaia, che l'PS intendeva recuperare, chiedeva che l'indebito fosse dichiarato non ripetibile in base all'art. 52 della legge n. 88 del 1989. Sulla contestazione dell'PS, il pretore, con sentenza del 7 maggio 1997 respingeva il ricorso. Su appello della RN, il tribunale di Torino, con sentenza del 2 marzo 1999, confermava la decisione di primo grado, disattendendo la tesi dell'appellante, secondo la quale le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sarebbero applicabili solo ove più favorevoli di quelle della normativa anteriore. Il tribunale, interpretando l'art. 1 citato ed applicando la giurisprudenza di questa Corte non ha condiviso questa tesi. Avverso la sentenza RN NA ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'PS ha depositato procura. Motivi della decisione ے Con l'unico motivo la ricorrente ripropone la tesi sopra esposta, ک aggiungendo, con un secondo profilo del ricorso, che qualora essa non fosse accolta, si porrebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, con riguardo agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il ricorso è infondato e va disatteso. La lettura della sentenza n. 10270 del 2001 di questa Corte, nonché della sentenza delle Sez. Un. n. 30 del 2000, permette di trovare la risposta ai quesiti posti dal ricorso in esame. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del primo gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi dsuecentosessantesimo e seguenti della legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei presupposti di cui alla normativa anteriore. Né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, posto che, trattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti le disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate in materia previdenziale, siano destinate a bilanciare contrapposti interessi ed a salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta all'eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, pure se le medesime disposizioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transitoria siano stati sospesi alcuni effetti. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione, data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9 maggio 2002. Il PresidenteTalk by Cons. est. Ал IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 14 OTT 2002. E R P U S IL CANCELLIERE