Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità dagli atti ha riguardo ad un giudizio sulla possibilità che l'Autorità giudiziaria, in possesso di determinati elementi, sia in grado di dedurre da essi date conclusioni in punto di sussistenza o meno di indizi gravi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2008, n. 11133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11133 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 12/12/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2036
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 32120/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EM n. CR (RC) il 6 luglio 1973;
avverso l'ordinanza emessa in data 25 luglio 2008 dal Tribunale di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di fiducia avv. CARAMELLO Riccardo del foro di Genova che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 20 giugno 2008 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava l'istanza presentata da CR EM di applicazione della disciplina prevista dall'art.297 c.p.p., comma 3 in materia di contestazione a catena relativamente all'ordinanza di custodia cautelare emessa il 17 ottobre 2007 per una rapina aggravata commessa il 13 settembre 2006.
Il Tribunale di Genova in data 25 luglio 2008 rigettava l'appello proposto nell'interesse del CR avverso la predetta ordinanza, ritenendo infondata l'istanza di retrodatare l'inizio della custodia cautelare, ai fini del calcolo della scadenza dei termini, alla data del 25 ottobre 2006 in cui era stata eseguita nei confronti dell'appellante altra ordinanza di custodia cautelare per i reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma commessi il 20 ottobre 2006 in quanto alla data dell'emissione della prima ordinanza (21 ottobre 2006) il procedimento per la rapina commessa il 13 settembre 2006 non era nemmeno in corso a carico del CR (iscritto come indagato solo il 13 settembre 2007). Inoltre le intercettazioni telefoniche presenti nel primo procedimento e utilizzate nella seconda ordinanza - osservava il Tribunale - avevano assunto valenza probatoria solo a seguito di ulteriori indagini (accertamenti sul DNA di un coindagato, i cui esiti erano pervenuti il 17 luglio 2007) che avevano condotto all'individuazione di due degli interlocutori come persone presenti alla rapina del 13 settembre 2006.
Il CR ha presentato, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente sostiene che il pubblico ministero che dirigeva le indagini (Procura della Repubblica di Genova) sin dal momento dell'emissione della prima ordinanza aveva oggettivamente a disposizione gli elementi utilizzati nella seconda ordinanza ed anche in una terza ordinanza emessa il 25 marzo 2008 per violazione della normativa sulle armi commessa il 29 agosto 2006, in relazione alla quale il giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto i presupposti per l'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3; che il concetto di desumibilità dagli atti ha valenza astratta per cui sarebbe irrilevante che ne' la polizia giudiziaria ne' il pubblico ministero avessero in concreto colto immediatamente la valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche che erano state poste a fondamento delle ordinanze di custodia cautelare;
che le notizie di reato, pur essendo diverse, provenivano tutte dalla Squadra mobile della Questura di Genova;
che, infine, nella richiesta di intercettazione ambientale del 6 febbraio 2007 (antecedentemente al rinvio a giudizio disposto in data 5 aprile 2007 relativamente al reato per il quale era stata emessa la prima ordinanza) il CR era già indicato quale soggetto coinvolto nella rapina. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Secondo la più recente giurisprudenza in tema di cd. contestazione a catena delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2006 n. 14535, Librato) che ha recepito le indicazioni della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nel caso in cui vengano adottate in procedimenti diversi nei confronti dello stesso soggetto ordinanze cautelari riguardanti fatti tra i quali non sussiste la connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
Nell'ordinanza impugnata è stata data corretta applicazione a detto principio giurisprudenziale, avendo il Tribunale evidenziato plurimi elementi che impedivano di ritenere che alla data di emissione della prima ordinanza di custodia cautelare il pubblico ministero procedente avesse a disposizione gli elementi giustificativi della seconda ordinanza (le conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza avevano un contenuto criptico, come poteva desumersi dai brano riportati nella seconda ordinanza;
la loro valenza probatoria in ordine alla rapina commessa il 13 settembre 2006 era emersa solo a seguito di ulteriori indagini, tra cui gli accertamenti sul DNA prelevato dal mozzicone di sigaretta rinvenuto in prossimità del luogo della rapina il cui esito era pervenuto in data 17 luglio 2007, che avevano consentito di individuare con certezza uno degli interlocutori come persona presente con funzioni di palo durante lo svolgimento della rapina e un altro interlocutore presente anch'egli alla commissione dell'azione criminosa;
dalla richiesta di intercettazione del 6 febbraio 2007 si evinceva solo la consapevolezza da parte del pubblico ministero di una frequentazione tra le persone coinvolte nella rapina, a carico delle quali non erano tuttavia emersi elementi tali da giustificare la richiesta di applicazione di una misura cautelare).
La Corte osserva che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità dagli atti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 non coincide con la disponibilità degli atti stessi, che costituisce mero dato di fatto, ma consiste in un giudizio sulla possibilità che l'Autorità giudiziaria, in possesso di determinati elementi, sia in grado di dedurre da essi date conclusioni. Rileva quindi a tal fine l'apprezzamento dell'organo dell'impugnazione il quale valuta la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari (Cass. sez. 5, 20 novembre 2007 n. 47090, Barone;
sez. 4, 3 luglio 2007 n. 44316, Dalipay;
sez. 6, 20 dicembre 2006 n. 12676). Particolarmente nella fase delle indagini preliminari tale elaborazione dipende dalla progressiva conoscenza di notizie riguardanti plurimi fatti e informazioni che, opportunamente selezionati e valutati, consentono al pubblico ministero di pervenire ad un apprezzamento sulla gravità degli indizi e di richiedere, in presenza di esigenze cautelari, l'adozione della misura cautelare. Il concetto di desumibilità non può quindi identificarsi in quello di conoscenza o conoscibilità di determinati fatti ma implica una valutazione di fatto che, nel caso in esame, il Tribunale ha compiuto ponendo in rilievo la circostanza che, in epoca successiva alla trasmissione alla Procura della Repubblica delle intercettazioni telefoniche ed anche in data successiva al 5 aprile 2007 (data in cui venne disposto il rinvio a giudizio in ordine al reato contestato con la prima ordinanza), si procedette ad ulteriori accertamenti (tra questi l'accertamento del DNA i cui risultati erano pervenuti al pubblico ministero solo nel luglio 2007) sulla scorta dei quali fu ritenuta la gravità indiziaria e avanzata la richiesta di misura cautelare nei confronti del ricorrente per i fatti relativi all'ordinanza emessa il 17 ottobre 2007 (rapina aggravata commessa il 13 settembre 2006), così escludendo che nel caso in esame vi sia stata colpevole inerzia o artificioso frazionamento delle contestazioni. Si tratta di una motivazione, riscontrata da precisi riferimenti temporali e immune da vizi logici e giuridici, che nel ricorso non viene confutata se non attraverso la reiterazione della doglianza motivatamente disattesa dai giudici di merito (quanto alla richiesta di intercettazione ambientale del 6 febbraio 2007, il giudice per le indagini preliminari aveva puntualmente osservato che la richiesta era fondata sulla presenza, relativamente alla rapina del 13 settembre 2006, di gravi indizi di reato che costituiscono un concetto ben diverso dai gravi indizi di colpevolezza che avrebbero legittimato, in presenza di esigenze cautelari, la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009