Sentenza 22 giugno 1998
Massime • 1
La circostanza attenuante prevista dal comma terzo, ult. parte, dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 non è applicabile al porto di armi da punta e taglio, ma solo a quello di oggetti atti ad offendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/1998, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 22.06.1998
l. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 802
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 17358/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO NG n. il 29.09.1972
avverso sentenza del 09.03.1998 CORTE APPELLO di FIRENZE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico ministero in persona del Dr. Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con sentenza 03.02.1997 il Pretore di Pontedera condannava RO NG, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 110/75, alla pena di gg.20 di arresto e lire 100.000 di ammenda e, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria, determinava la pena complessiva in lire 1.600.000 di ammenda.
Con sentenza 09.03.1998 la Corte d'appello di Firenze confermava la predetta sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione, per il CI, l'avv. Renzo Tognetti. Ha dedotto carenza di motivazione. Il CI, secondo il ricorrente, aveva portato fuori dalla propria abitazione uno strumento multiuso che fin dall'inizio aveva indicato come strumento che gli serviva personalmente per il suo lavoro, e cioè per la pulitura degli zoccoli dei cavalli. Vi era pertanto un giustificato motivo per il porto. Erroneamente poi la sentenza aveva negato l'attenuante della tenuità del fatto. Quell'attrezzo, infatti, doveva qualificarsi come strumento atto ad offendere, e l'attenuante avrebbe quindi potuto, e dovuto, essere applicata.
Motivi della decisione.
I motivi del ricorso sono infondati.
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione a proposito del non ravvisato "giustificato motivo", che avrebbe reso lecito il porto del coltello.
Ma al riguardo la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è adeguata. I Giudici di merito infatti hanno osservato che, ancorché l'attrezzo servisse all'imputato per il suo lavoro, il porto , nel caso di specie, doveva comunque essere considerato non giustificato perché era avvenuto di notte, in luogo ben diverso da quello del lavoro, e mentre il CI, lungi dal recarsi al lavoro ovvero dall'essere di ritorno dal lavoro, si stava, invece, intrattenendo, in tutt'altra zona, con altri giovani. Sotto questo profilo dunque la sentenza impugnata non merita censura.
2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione delle legge penale avendo la Corte d'appello escluso l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 4 comma 3 secondo periodo, della legge nr.110/75. Il ricorrente ha sostenuto che: lo strumento multi-uso per sua intrinseca natura non è un'arma solo da taglio, non è un coltello anche se con lama di centimetri undici, è uno strumento nato per diversa utilità e ben può ritenersi strumento atto ad offendere..."
Si osserva però che dalla descrizione stessa che dello strumento fornisce la sentenza impugnata, risulta all'evidenza che trattasi di un coltello (e quindi strumento da punta e taglio). Infatti, a foglio 1 della motivazione, si parla di coltello multifunzioni con lama lunga cm 11 e della lunghezza totale di cm. 20.
Stando così le cose l'invocata attenuante di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge nr.110/75 è stata correttamente ritenuta non applicabile.
In vero l'attenuante in questione è applicabile nei casi di lieve entità riferibili al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere. Con questo termine la norma si ricollega ai commi precedenti ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio". Soltanto con riferimento ai primi e non, invece, con riferimento alle seconde, è possibile applicare la diminuente. Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1998