CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28801 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 28801 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NG MI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 7.10.2022 con cui è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso MI avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal GIP di quel Tribunale. Il ricorrente articola due motivi, con i quali deduce essenzialmente l'erronea applicazione degli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. 115/2002, in relazione alla erronea affermazione secondo cui spetta all'istante provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio, benché l'opposizione avesse investito il giudicante di altro profilo giuridico, relativo all'errato uso delle presunzioni di reddito in rapporto ai precedenti penali. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3. H ricorso è fondato, dovendosi convenire con il ricorrente (e con il Procuratore generale in sede) nel senso che, indipendentemente dalla questione concernente la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio, il provvedimento impugnato non si è confrontato con la specifica doglianza difensiva finalizzata ad escludere la rilevanza delle presunzioni utilizzate dal primo giudice per addivenire al rigetto dell'istanza. Il Tribunale, invece di fornire puntuale risposta alla suddetta censura, ha rigettato il ricorso sotto il diverso profilo della mancata allegazione della documentazione attestante la situazione patrimoniale e reddituale dell'interessato, senza considerare che l'ordinanza del GIP aveva respinto l'istanza sulla base di ragioni diverse, consistenti nella ritenuta sussistenza di elementi presuntivi in ordine al superamento dei limiti di legge per l'ammissione al beneficio, specificamente contestati dal ricorrente. Nel caso, pertanto, deve trovare applicazione l'insegnamento secondo cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus" (cfr. Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01; in senso analogo, v. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01). 2 Il President 4. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere tensore
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 28801 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NG MI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 7.10.2022 con cui è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso MI avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal GIP di quel Tribunale. Il ricorrente articola due motivi, con i quali deduce essenzialmente l'erronea applicazione degli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. 115/2002, in relazione alla erronea affermazione secondo cui spetta all'istante provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio, benché l'opposizione avesse investito il giudicante di altro profilo giuridico, relativo all'errato uso delle presunzioni di reddito in rapporto ai precedenti penali. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3. H ricorso è fondato, dovendosi convenire con il ricorrente (e con il Procuratore generale in sede) nel senso che, indipendentemente dalla questione concernente la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio, il provvedimento impugnato non si è confrontato con la specifica doglianza difensiva finalizzata ad escludere la rilevanza delle presunzioni utilizzate dal primo giudice per addivenire al rigetto dell'istanza. Il Tribunale, invece di fornire puntuale risposta alla suddetta censura, ha rigettato il ricorso sotto il diverso profilo della mancata allegazione della documentazione attestante la situazione patrimoniale e reddituale dell'interessato, senza considerare che l'ordinanza del GIP aveva respinto l'istanza sulla base di ragioni diverse, consistenti nella ritenuta sussistenza di elementi presuntivi in ordine al superamento dei limiti di legge per l'ammissione al beneficio, specificamente contestati dal ricorrente. Nel caso, pertanto, deve trovare applicazione l'insegnamento secondo cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus" (cfr. Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01; in senso analogo, v. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01). 2 Il President 4. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere tensore