Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15301 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 67771 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 1 5 3 01/ 0 2 N. 131 TL 2.1 N. 5 REPUBBLICA ITALIANA ERIA POROL ITALIA JO T UTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 701/00 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 35726 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Nino FICO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: TO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ODERISI DA GUBBIO 149, difeso da se stesso;
CAMPIONE CIVILE N.6774 - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF PROV IVA CHIETI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 134/98 della Commissione 8 tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il -1- 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 701SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avvto Rina Tosti ricorre per cassazione, con atto notificato il 24 dicembre 1999, deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 134 del 2 dicembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello della contribuente ed affermava la legittimità dell'avviso di rettifica con cui l'Ufficio Iva di Chieti aveva accertato alcune violazioni a carico della contribuente stessa. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che l'ordine di verifica da cui scaturiva l'accertamento fosse stato legittimamente emanato dal funzionario reggente, ma non titolare dell'Ufficio; che legittimamente l'accertamento avesse coinvolto l'anno 1989 (ancorché non contemplato nel D.M. 30 settembre 1992; che gli accertamenti bancari compiuti in base alla legge 413/1991 fossero stati legittimamente utilizzati per l'accertamento di imposte relative a periodo temporale anteriore alla entrata in vigore della legge. La Avvocatura dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.52, 1° comma, del D.P.R. n.633/1972 ex art. 360, numero 3, c.p.c., lamentando che la Commissione Tributaria Regionale non abbia annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Chieti in quanto l'ordine di verifica n.474/93, su cui si fondavano tali atti, non era stato emanato dal capo dell'Ufficio IVA di Chieti ma dal funzionario responsabile del secondo reparto. Quest'ultimo non avrebbe potuto -secondo la ricorrente- esercitare un potere che sarebbe riservato, per legge, esclusivamente al capo dell'Ufficio. M Il motivo deve essere rigettato in quanto il giudice di merito ha accertato che il funzionario firmatario dell'ordine di verifica aveva la reggenza dell'Ufficio essendo assente per malattie il titolare. Egli dunque aveva la rappresentanza dell'Ufficio e dunque era legittimato a disporre le verifiche;
che seguendo la tesi della ricorrente risulterebbero paralizzate in caso di malattia, impedimento, vacanza del funzionario apicale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Costituzione e dell'art.8 DM 30 settembre 1992 (Pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 1992 n.234) ex art.360 n.3 c.p.c.. Sostiene l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di discostarsi dalle direttive impartite con il DM 30 settembre 1992 che disponeva la limitazione delle operazioni di verifica solo "alla più recente annualità" e quindi all'anno 1993, e non anche all'anno 1989 oggetto del presente giudizio. Anche questo secondo motivo deve essere rigettato, in quanto le disposizioni circa i periodi di imposta da sottoporre a verifica contenuti nelle istruzioni ministeriali e quindi nel decreto in questione attengono alla organizzazione degli uffici ma non incidono sulla validità degli accertamenti eseguiti con violazione dei programmi che organizzano i controlli fiscali. Si veda in proposito Cass. 21 luglio 2000 n. 9611, secondo cui l'art. 6 1. 24 aprile 1980 n. 146, nell'integrare il 1° comma dell'art. 51 d.p.r. n. 633 del 1972 con la previsione che il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal ministro delle finanze, non deroga al principio contenuto nell'art. 57 medesimo d.p.r. secondo il quale gli avvisi relativi alle rettifiche ed agli atti di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in caso di omessa presentazione); i criteri di programmazione fissati nei previsti decreti ministeriali impegnano solo gli organi cui compete il controllo senza che la violazione di tali criteri possa essere invocata dinanzi al giudice tributario per inficiare l'esito dei controlli stessi e non comporta la inutilizzabilità degli elementi acquisiti (nella specie, i verbalizzanti avevano esteso il controllo ad una annualità antecedente quelle considerate nel d.m. 30 settembre 1992: la suprema corte ha ritenuto la legittimità dell'accertamento fondato sui dati rilevati in sede di controllo anche per tale annualità). Del pari deve essere rigettato il terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.51 D.P.R. 633/1972 nonché dell'art. 18 co.2 Legge 30 dicembre 1991 n.413 in relazione all'art. 11 preleggi ex art. 360 n.3 c.p.c.. Si sostiene cioè che le indagini bancarie sono state compiute ai sensi e con le procedure previste dall'art. 51 D.P.R. 633/72, come modificato dall'art. 18, c.2 della L. 30/12/91 n. 413, modifica andata in vigore dal 1/1/1992. E si ritiene "evidente che tale normativa non poteva essere utilizzata per un accertamento relativo all'anno 1989". L'asserzione contrasta per altro con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, l'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale, modificando l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha rimosso limitazioni e reso più agevole la facoltà degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o della guardia di finanza di assumere notizie e copie di documenti presso gli istituti di credito, non interferisce sul rapporto tributario, non introduce infrazioni o sanzioni prima non M previste, né tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva, ma si occupa soltanto delle attività d'indagine ed accertamento. Ne consegue che la portata innovativo e la carenza di una previsione di retroattività, non precludono la piena applicabilità della norma per le iniziative ispettive ed accertatorie, che siano (come nel caso di specie) posteriori alla sua entrata in vigore, ma relative a periodi d'imposta anteriori (Cass. 21 luglio 2000 n. 9611; Cass. 2 marzo 1999 n. 1728 ); si deve anzi ricordare che questa Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento dei redditi di una società emesso sulla base di documentazione bancaria acquisita prima della entrata in vigore della legge 413/1991 purche' l'avviso di accertamento sia stato notificato alla contribuente in un'epoca in cui erano consentite, dalla legge 413/1991 deroghe al segreto bancario (Cass. 10 gennaio 2001 n. 267). In definitiva, il ricorso deve essere, nel suo insieme, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 1.100,00 (di cui 1000,00 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 8 gennaio 2002 Вино (копич Man Cata филь Сколь ESENTE DA RESISTRAZIONE 30 011. 200 A SERPT DEL DER 20/4/1986 2. TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTARIA