Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 21939
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Sentenza 19 aprile 2016

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Non è precluso allo psicologo - psicoterapeuta, che abbia avuto in cura la minore persona offesa nel procedimento, essere nominato consulente tecnico della medesima persona offesa, esulando tale ipotesi dalle cause tassative di incompatibilità di cui all'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. e non avendo valore cogente le raccomandazioni prescritte dalla Carta di Noto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 21939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21939
    Data del deposito : 19 aprile 2016

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