Sentenza 2 maggio 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico che implica l'esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali, ne consegue che il giudice, al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi. (Fattispecie nella quale non è stato ritenuta sussistente l'esimente del diritto di critica storica, in quanto l'autore della pubblicazione non aveva compiutamente indicato le fonti delle sue ricerche, desumendo l'esistenza di alcuni fatti dalla mera "vox populi").
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: non sussiste l'esimente della critica se si aggredisce solo la sfera morale altruiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2016, n. 42314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42314 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2016 |
Testo completo
" 42 3 1 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1378/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.33798/2015 Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ENRICO VITTORIO STANISLAO CA ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona della dott. Paola FILIPPI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Mauro Ceci in sostituzione dell'avv. Carlo BENINI, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza della 19 febbraio 2015 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 15 dicembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RA LL in ordine alla reato di diffamazione perché estinto per intervenuta prescrizione. Con la stessa sentenza sono state confermate le statuizioni civili, compresa la disposta pubblicazione della pronunzia di primo grado. L'imputato è stato altresì condannato a rifondere le spese di costituzione e difesa in favore della parte civile. Il reato di diffamazione era stato contestato < per avere offeso la reputazione e la memoria di OM NI (deceduto il 3 dicembre 1992), attribuendogli, attraverso la pubblicazione del libro "i lunghi mesi del '45 in Emilia-Romagna", specificamente alle pagine 152, 153 e 154...(integralmente di seguito trascritte - ndr) la responsabilità dell'omicidio di TO IO ovvero la compartecipazione morale nello stesso;
nonché costituendolo responsabile morale del suicidio del figlio OB, avvenuto nel 1995, con l'espressione si disse che rimorso che il " padre non ebbe mai a trovare ". Con l'aggravante di cui all'articolo 13 legge 47/48 per aver attribuito un fatto determinato.>>
2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto ricorso l'imputato. Con un unico motivo si denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato e alla conseguente conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il delitto di diffamazione in quanto l'imputato, nella sua opera, non avrebbe indicato le fonti delle sue ricerche ed avrebbe descritto molti fatti usando il condizionale, sicché non opererebbe nei suoi confronti l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. Deduce quindi che, come ha anche scritto la Corte territoriale, il libro in questione è un'opera di- critica storica. L'imputato è uno storico, letterato e ha pubblicato diverse altre opere inerenti il medesimo periodo storico del libro oggetto d'esame. Ciò nonostante, in maniera contraddittoria, la Corte territoriale non ha ritenuto valido il lavoro di ricerca storiografica dell'imputato. Questi, in quanto autore di opere storiche, si è sempre prodigato nella ricerca delle fonti delle sue opere e nel libro in esame si è avvalso solo di fonti orali, come scritto nello stesso libro e come dichiarato in sede di dibattimento innanzi al giudice di primo grado. Data la sua esperienza e professionalità, l'imputato ha compiuto un notevole sforzo per appurare se i fatti che egli descrisse nel libro fossero credibili e ha posto in essere una serie di operazioni dispendiose (ma necessarie) per raccogliere le testimonianze ed incrociare dati assunti per attestare la veridicità del fatto stesso. 2 Per quanto concerne la parte dell'opera ove si fa riferimento alle sevizie subite dal IO, essa è stata pubblicata solo dopo che l'imputato aveva espletato tutte le operazioni necessarie a garantire una ricerca della verità. Infatti, come si desume dalla sentenza d'appello, la notizia delle sevizie al IO è stata tratta da "vox populi". Seguendo il dovere di cronaca storica, l'imputato ha assunto gli opportuni chiarimenti sulla ° vicenda attraverso la testimonianza di coloro che vi hanno assistito e, rispettando il decalogo del buon storiografo, egli ha ricercato la verità attraverso tutte le fasi di indagine possibile. In riferimento alla causa del suicidio di OB NI -sostiene il ricorrente- che è da escludere la sussistenza del dolo, anche eventuale, dell'imputato di diffamare la memoria del medesimo. In tal senso militerebbe l'attendibilità delle fonti, ossia le dichiarazioni rese dal questore a riposo RM RÒ e quelle di un medico condotto che conosceva il NI. Queste dichiarazioni sono state trascritte dall'imputato e firmate da coloro che le hanno rilasciate. Anche in questo caso la Corte territoriale, deduce il ricorrente, in maniera contraddittoria, prima indica in sentenza le fonti di cui si è avvalso l'imputato per ricercare la verità sull'episodio e poi afferma che la proposizione dell'imputato nel libro è da considerarsi diffamatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Come si è visto, il ricorrente ha proposto ricorso deducendo vizi motivazionali, perché vi sarebbe la prova positiva ed evidente della sua innocenza. In effetti, i motivi dedotti dal ricorrente sono solo formalmente evocativi di vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati sulla base di rilievi tendenti ad una rivalutazione delle risultanze probatorie con valutazioni di merito, inibite a questa Corte. Peraltro, va detto che la Corte di Appello, in ordine alla responsabilità penale si è limitata alla verifica della causa estintiva e dell'assenza di elementi che rendessero evidente l'applicabilità di una formula più favorevole, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., fondando la sua decisione su argomentazioni del tutto congrue, coerenti ed articolate, non riesaminabili da questa Corte nel "merito" dei relativi apprezzamenti. Giova, a tal proposito, ricordare che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso -come quello in esame di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445; Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013, Rv. 256130; Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Rv. 239552). Peraltro, nella sentenza impugnata in questa sede sono indicati specificamente i motivi per cui non sussiste l'evidenza della prova che possa condurre ad una pronunzia assolutoria, giacché - sebbene siano state svolte argomentazioni articolate ai soli effetti civili- sono stati applicati correttamente i principi di diritto in materia, tanto da ritenere che nel caso in esame non possa essere invocata l'esimente del diritto di critica storica. 3 E in proposito appare opportuno rimarcare che l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico che implica l'esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi (Sez. 5, n. 34821 del 11/05/2005, Lehner ed altro, Rv. 232562). D'altronde, questa Corte da tempo ha chiarito che, in tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità, come causa di giustificazione, deve essere ancora più rigorosa, e più rigoroso il controllo delle fonti di prova, non potendosi fare la storia con dubbi o insinuazioni. Infatti, anche nella vera e propria ricerca storica, il diritto di critica o di manifestazione del pensiero non può sconfinare nella altrui denigrazione (Sez. 5, n. 6384 del 27/01/1989, Siniscalchi, Rv. 184217). Nel caso di specie risulta che i giudici di merito hanno dato ampio spazio al diritto della difesa alla controprova e, in particolare, hanno consentito all'imputato di fornire la prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nel suo libro;
tuttavia, all'esito di tale istruttoria i giudici sono pervenuti, con motivazione sorretta da congrue e logiche argomentazioni, ad una valutazione di offensività di alcuni passaggi dell'opera, sottoponendoli ad un giudizio obiettivo e completo, tanto da escludere che essi ricadessero sotto la tutela dell'art. 21 Cost. o sotto quella più ampia dell'art. 33 Cost.. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di - inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente A Grazia Miccoli Paolo BRUNO DGB DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 6 - OTT/2016 um Qu IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuse 4