Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2016, n. 42314
CASS
Sentenza 2 maggio 2016

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico che implica l'esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali, ne consegue che il giudice, al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi. (Fattispecie nella quale non è stato ritenuta sussistente l'esimente del diritto di critica storica, in quanto l'autore della pubblicazione non aveva compiutamente indicato le fonti delle sue ricerche, desumendo l'esistenza di alcuni fatti dalla mera "vox populi").

Commentario1

  • 1Diffamazione: non sussiste l'esimente della critica se si aggredisce solo la sfera morale altrui
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2016, n. 42314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42314
Data del deposito : 2 maggio 2016

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