Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 settembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 2025 |
Commentari • 7
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La Corte dei conti Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell'adunanza del 3 agosto 2022, ha esaminato, con delibera n. 4/2022/PREV, la disciplina per il conferimento di incarichi dirigenziali, contenuta nell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che consente alle Amministrazioni pubbliche di attribuirne la titolarità a “persone di particolare e comprovata qualificazione professionale”. La Sezione ha fornito specifiche indicazioni sui presupposti e sui limiti cui le PP.AA. devono attenersi in sede applicativa. Secondo i magistrati, la locuzione “ non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione contenuta nel comma 6 …
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- 5. Legge 15 luglio 2002 n.145Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 luglio 2002
Legge 15 luglio 2002 n. 145 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (G.U. 24 Luglio 2002 N. 172) ART. 1. (Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: “l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. ART. 2. (Delega di funzioni dei dirigenti). 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. I …
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Giurisprudenza • 53
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 1. Potenziamento delle dotazioni organiche 1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 , la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste dall' articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e successive modificazioni, e dall' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 . Sono abrogati l' articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e successive modificazioni, il comma 2-bis dell' articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 . Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di 1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895 unita', ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.
(( 6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza )) 7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita' all' articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233 , e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228 . Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.
10. Il fondo di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , e' incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni. - Art. 2. (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Incarichi di funzioni dirigenziali) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387 , e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 , concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali e' conferito nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le disposizioni di cui ai commi 1 , 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387 .
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 23 del decreto legislativo n. 29/1993 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998 , e, da ultimo dal decreto legislativo n. 387/1998 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ) e' il seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate,
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 , reca: "Regolamento recante la disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti".
- Il testo dell' art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993 , come modificato dall' art. 16 del decreto legislativo n. 80/1998 e' il seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'art. 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 .
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell' art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 .
6. I fondi per la perequazione di cui all' art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997 , e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili".
- Il testo dell' art. 19, commi 1 , 5 e 7 del decreto legislativo n. 29/1993 , come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' art. 2103 del codice civile .
2 - 4. (Omissis).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. (Omissis).
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8 - 12. (Omissis)".