Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Non è abnorme, perché non determina una anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per il mancato avviso all'imputato di chiusura delle indagini a norma dell'art.415 bis cod. proc. pen., in quanto - anche se tale ultimo adempimento è previsto solo quale condizione per la richiesta di rinvio a giudizio o per il decreto di citazione a giudizio - la restituzione degli atti al pubblico ministero è espressamente prevista dall'art.459, comma 3, c.p.p. >>.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2001, n. 25363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25363 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 14/04/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 2447
3. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MAURIZIO FUMU - Consigliere - N. 35930/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
avverso l'ordinanza emessa il 23-5-2000 dal Gip presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di Reddy Rema, nata in [...] l'[...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Vicenda processuale.
In data 23-5-2000 il Gip presso il Tribunale di Pistoia respingeva la richiesta del P.M. diretta ad ottenere emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Reddy Rema: all'uopo rilevava che era stata omessa la notifica all'indagata ed al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, incombente obbligatorio ex art. 415 bis c.p.p. (in vigore dal 2-1-2000). Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. deducendo erronea interpretazione del citato articolo. Ragioni della decisione.
Alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568 c.p.p. il provvedimento con il quale il Gip respinge l'istanza del P.M. di emissione di decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti all'organo dell'accusa è inoppugnabile: invero nessun mezzo di gravame è normativamente previsto contro il medesimo. (Cass. 23-8-94 n. 0 2273 RV. 199063;
Cass. 16-2-96 n. 00 543 RV. 204026; Cass. 14-12-98 n. 0 2775 RV. 212425)
Nè, con specifico riguardo al caso in esame, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione dell'atto de quo sotto il profilo della sua abnormità.
La Corte all'uopo osserva.
Una pronuncia giurisdizionale può ritenersi "abnorme" solo quando sia del tutto anomala, nel senso che si ponga al di fuori del nostro sistema processuale, esulando essa dai poteri conferiti al giudice ovvero creando una situazione di stasi non rimediabile;
in tale ottica va sottolineato che un'eventuale illegittimità di un provvedimento non comporta di per sè situazione di abnormità (Cass. S.U. 26-1-2000 n. 00026 RV. 215095; Cass. 6-12-2000 n. 0 4601 RV. 217446; Cass. 24-1-2001 n. 0 6456 RV. 217448). Orbene, non v'è dubbio che l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. non riguarda il caso in cui il P.M. richieda l'emissione del decreto penale di condanna: ciò si desume dalla circostanza che la nullità conseguente all'omissione di siffatto incombente è comminata dagli artt. 416 c. 1 e 552 c. 2 c.p.p. esclusivamente per la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio ed altresì dal carattere del procedimento per decreto, improntato a particolare celerità ed avente scopo deflativo. (Cass. 25-8-00 n. 0 2725 RV. 217264; Cass.25/8/00 n. 0 2696 RV. 217262) Tanto premesso, può dunque riconoscersi l'illegittimità del provvedimento impugnato in relazione all'erroneità del presupposto su cui esso si è fondato (sussistenza dell'obbligo di dare l'avviso della chiusura delle indagini), ma non anche la sua abnormità; esso, invero, non esula in assoluto dai poteri del giudice e, poiché la restituzione degli atti trova uno specifico referente normativo nell'art. 459 c. 3 c.p.p., non risulta macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale;
d'altro canto è evidente che il predetto non crea una situazione di impossibilità di proseguire il procedimento.
Per le svolte considerazioni s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001