Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
el. 64228 M. 131 1 3. ALL. B. N. 5 : MAT A REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA D.P.R. 26/4/1986 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TR BUTARIA07 3 4 6 Tributaria gg.r Magistrati: 03 Composta dagli 1 1.mi Dott. Giovanni PAOLINI President. R.G.N. 7882/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 1627-2 RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco SOTGIU Ud. 27/11/02 Dott. Simonetta Rel. Consigliere - Consigliere D'ALONZO Dott. Michele ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: domicilia N. 4228 in ROMA ARMETTA ITALO, elettivamente lo studioPIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso dell'avvocato SIVIERI ORLANDO, che lo difende unitamente all'avvocato BIANCHINI ROMEO, giusto mandato a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
4331 -1-
- controricorrente -
avverso la decisione n. 2207/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 29/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il resistente, l'Avvocato SIVIERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- del processo Svolgimento IT ME ha chiesto il rimborso delle ritenute operate sulle somme erogategli nel 1991 a titolo di "indennità supplementare per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva Fndai/Confapi per i dirigenti d'azienda. Le commissioni tributarie di I° e II°grado hanno riconosciuto Tributaria Centrale,dovuto tale rimborso, mentre la Commissione con decisione 26 marzo 28 aprile 1998 ha ritenuto l'indennità in questione imponibile ,a' sensi degli artt.6 e 48 del dpr 917/86,in quanto conseguita in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. L'ME chiede la cassazione di tale pronuncia sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione Adducendo violazione di legge (artt. 6 e 48 dpr. 917/86) il ricorrente sostiene che l'indennità supplementare ha natura patrimoniale e non reddituale, in quanto mira al ristoro del danno dall'antecipata risoluzione del rapporto di lavoro emergente dirigenziale, non fruente delle garanzie di stabilita' reale del posto di lavoro stabilite dallo statuto dei lavoratori, danno identificabile nel pregiudizio alla carriera lo status economico sociale, e alla difficoltà di reinserimento del dirigente, e percio' svincolata da ogni riferimento al reddito percepito, di cui non rappresenta una sostituzione. Pertanto tale indennita' non sarebbe imponibile. L'assunto e' infondato. L'art.48 primo comma del dpr 917/86, nella fattispecie in senso omnicomprensivo (salvo leapplicabile, ha riformulato eccezioni nella stessa norma previste) l'analoga disposizione contenuta nella precedente normativa riguardante le imposte sui redditi (dpr 597/73) stabilendo che il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L'art. 6 n.2 dello stesso dpr 917/86 include a sua volta fra i redditi imponibili, le indennita' conseguite а titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelle derivanti da invalidita' permanente 0 da morte. Alla stregua di tale norma, le somme percepite a titolo di indennità supplementare corrisposte Аа dirigenti d'azienda incorsi in licenziamento ingiustificato vanno considerate reddito assoggettabile ad RP (prima dell'entrata in vigore dell'art.32 primo comma lett. a) del D.L.41 del 23.2.95, come convertito) se e nella misura in cui siano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cass. 9893/97;1467/2001;11687/2002) E poiche' non puo' nella specie dubitarsi che la "indennita' supplementare" di cui è causa sia prevista dalla contrattazione collettiva nei riguardi del dirigente d'azienda ingiustificatamente о antecipatamente licenziato, il cui posto di lavoro non e' coperto dalle garanzie approntate dallo statuto dei lavoratori, non puo' non riscontrasi nella stessa il carattere del diritto di reintegra sostitutivo di cui il dirigente indennita' inprivato, ciò che rende laviene licenziato questione reintegrativa del "danno subito dalla mancata che il dirigente privatopercezione di redditi" (Cass.9893/97) del posto di lavoro non può ulteriormente conseguire, per mancata prosecuzione del rapporto e non per pregiudizio un diverso (Cass.1467/2001;11687/2002). In tal senso va condivisa l'affermazione della Commissione Centrale secondo la quale, per i rapporti successivi all'entrata in vigore del T.U. 917/86 (come è quello di cui è causa) le somme vanno qualificate come "retribuzione risarcitorie a tutti gli effetti". D'altra parte, non può neppure dubitarsi che la indennita' in questione sia stata erogata 11 in relazione al rapporto di lavoro" , dalla cui antecipata cessazione e' stata originata, per cui la sua imponibilita' risulta comunque stabilita dal citato art.48 del dpr 917/86,la cui dizione come si e' detto riguarda "tutte le somme... а qualunque titolo percepite”…in relazione al rapporto di lavoro", mentre l'art.48 del dpr 597/73, cui si riferisce la risalente giurisprudenza citata dal limitava l'imponibilita'ricorrente (Cass.12511/92;2931/98) ai "compensi ed emolumenti... percepiti in dipendenza del lavoro prestato", escludendo dunque le somme erogate a titolo risarcitorio, come nella specie. Il proposto ricorso deve essere pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio. POM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 27 novembre 2002 Il Presidente Сівіёный уховій Il Relatore SUPRE WELLIEREOll dot Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG, 2003 MARS 2003 1 IL CAND LERE dott. Luigi Riitano