Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9070 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE9070/01 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto friterion SEZIONE TERZA CIVILE K Rincetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13763/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 20881 Dott. Michele VARRONE ..3481 Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud. 19/02/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: PA SQ NQ DI PROCURATORE SPECIALE DI PITTA MARGHERITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RAVENNA 7/A, presso lo studio dell'avvocato TREGLIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MARIA ASSUNTA, difesi dall'avvocato MARCO TULLIO UFFICIO COPIE BRIGHINA, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente per diritti L. 3000
contro
IL CANCELLIERE FLLI CERIN SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLO' TARTAGLEA 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CATERINI, che la difende anche disgiuntamente all' avvocato CARLO PRATI LUCCA, giusta delega in atti;
2001 344 controricorrente avverso la sentenza n. 1272/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 20/01/98 e depositata il 08/05/98 (R.G. 2084/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 24.11.1981 TA Margherita, pre- messa la propria qualità di conduttrice, ad uso abita- tivo e commerciale, di un immobile di proprietà di Vil- la DI, espose che, in violazione del proprio di- ritto di prelazione, l'immobile era stato venduto dalla Villa alla società F.lli Cerin. Convenne, quindi, in riscatto la società dinanzi al Tribunale di Varese. La società convenuta oppose che l'immobile locato ed un adiacente appezzamento di terreno non compreso nella locazione le erano stati venduti "in blocco". Chiese, quindi, il rigetto della domanda, che fu rigettata dal Tribunale con sentenza del 12.1.1987, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza in data 26.6.1991. Su ricorso della TA la Corte di Cassazio- ne, con sentenza del 17.8.1995, ha cassato la sentenza 2 di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di Milano, sul rilievo che il giudice del gravame di meri- to non aveva sufficientemente motivato la ritenuta sus- sistenza dei presupposti della "vendita in blocco", preclusiva, in quanto tale, dell'esercizio del diritto di prelazione del conduttore. Con sentenza dell'8.5.1998 la Corte di Milano, in sede di rinvio, ha nuovamente confermato la sentenza del Tribunale, osser- vando che i due immobili venduti alla società F.lli Ce- rin integravano un complesso immobiliare unitario e, quindi, un bene diverso da quello dato in locazione. Ricorre la TA (rappresentata dal procuratore specia- le Palopoli Pasquale) con unico motivo. Resiste la SO- cietà F.lli Cerin con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia violazione violazione dell'art. 394 cod. civ., nonché "vizio di motivazione". Lamenta che la Corte di merito, trascurando di unifor- marsi al principio di diritto (enunciato da questa Cor- te con la sentenza di cassazione con rinvio), secondo cui la prelazione del conduttore può essere esclusa so- lo nel caso in cui tra i beni cumulativamente venduti esista un vincolo oggettivo o un legame funzionale, ab- bia nuovamente escluso che nella specie ricorressero i presupposti del diritto di prelazione, quantunque i due 3 beni venduti (consistenti nel fabbricato condotto in locazione ed in un terreno) fossero di natura diversa, l'uno rispetto all'altro. e risultassero distinti anche catastalmente e suscettibili di differenti utilizzazio- ni economiche. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che il fabbricato ed il con- tiguo terreno erano stati venduti ad un prezzo unitario ed erano stati considerati dalle parti come un tutto inscindibile, perché la somma delle loro superfici avrebbe consentito di raggiungere una volumetria utile a fini edificatori, e da questi rilievi ha desunto, CO- me conseguenza, che i due beni erano tra loro funzio- nalmente coordinati in modo da formare un solo comples- So immobiliare, dotato di una propria effettiva e non fittizia individualità strutturale e di un valore di scambio nettamente superiore alla somma dei valori del- le due unità immobiliari separatamente considerate. Con questa motivazione, adeguata ed immune da vizi logici, la Corte milanese ha mostrato d'essersi pienamente uni- formata al principio di diritto enunciato da questa Corte e pertanto non merita censura la conclusione cui è pervenuta, in termini di esclusione del diritto di prelazione della conduttrice. I l ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione. 4
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19.2.2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTECult IL CANCELLIERE C1 Giovanni TA Depositata in Cancelleria oggi, lì 5 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni TA 109T 250.000 14567 Ho000 TOT 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dataволог Serie 4 609 versate & 149, 77 Centoquarantorove/77. p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria da FILIPPO) It Responsabile cervico biti GI (DE RACICHINI) 5