Sentenza 13 gennaio 2003
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Cass. Civile, V Sez. Tributaria, ordinanza n. 25108 del 23-08-2023 “In tema di responsabilità dei soci di una società a base ristretta, la circostanza che non ci sia stata distribuzione degli utili da parte della società non esclude l'interesse dell'Agenzia delle entrate ad accertare la responsabilità del socio, essendo risultati, all'esito dell'accertamento nei confronti della società, utili comunque distribuibili”. È con tali parole che la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria – con la recente ordinanza n. 25108 del 23 agosto 2023, ha chiarito che i soci risultano responsabili verso il Fisco nei limiti della quota posseduta, anche qualora gli utili accertati non sono stati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 50 0 3 1 5 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 4783/00 Consigliere Cron. 651 Dott. Fernando LUPI Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 24/09/02 - Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CIVININI CASSIANO, che la rappresenta e difende unitamente 2002 3593 all'avvocato LORETTA BARLETTA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 566/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 12/01/00 R.G.N. 358/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza del 20 maggio 1999 il Pretore di Firenze accoglieva il ricorso proposto contro 1'INPS da NG AL, che aveva chiesto il pagamento della pensione sociale ex lege 153/1969 dopo che l'Istituto previdenziale aveva rigettato la Sua domanda in ragione del disposto dell'art. 26, comma terzo, della suddetta legge e del superamento dei limiti reddituali per essere la AL contitolare di una pensione di guerra. A seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Firenze con sentenza del 12 gennaio 2000 rigettava SH l'appello e condannava l'Istituto al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il destinatario di una pensione di inabilità ° di un assegno di invalidità al compimento del 65° anno di età diviene automaticamente titolare della pensione sociale a carico dell'INPS. Il suddetto articolo 19 si pone, infatti, come fonte esclusiva della trasformazione di una prestazione che vede mutato unicamente il soggetto passivo tenuto all'adempimento, risultando evidente la volontà legislativa di mantenere inalterata la prestazione nella sua consistenza monetaria originaria 1 assicurando all'interessato lo stesso beneficio sotto una forma diversa con l'imputazione in capo al nuovo soggetto debitore di quasi tutti gli oneri economici. In altri termini la norma in oggetto stabilisce un fondamento della pensione sociale autonomo e diverso da quello normativamente riconosciuta alla stessa allorquando venga richiesta ex art. 26 1. 153/1969 da un soggetto non dotato della pregressa titolarità di una dei benefici assistenziali previsti dalla legge n. 118/1971. Mediante il meccanismo sostitutivo della anzidetta legge 118 viene, così, compiuta "ex ante" una piena equiparazione tra pensione di inabilità e sociale, di esserela pensione non suscettibile attraverso il richiamo alla rimessa in discussione disciplina limitativa dell'art. 26 1. 153/1969, dettata unicamente per la pensione sociale non fornita di questi caratteri di specialità. Avverso tale sentenza 1'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso NG AL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge 118/1971 e dell'art. 26, comma 3, della legge 153/1969 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare 2 sostiene il ricorrente che il suddetto art. 19 deve coordinarsi con l'art. 26 1. 153/1969 e deve essere interpretato nel senso che la pensione sociale ora assegno sociale configura una prestazione di carattere meramente assistenziale di natura alimentare corrisposta, in adempimento dell'art. 38 Cost., al fine di sopperire ai bisogni di sostentamento di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico. Non può, quindi, affermarsi che tra i mezzi di sostentamento già fruiti dal cittadino, non dovrebbero essere incluse le pensioni di guerra, che Gurboboken costituiscono sempre un elemento del reddito complessivo minimo. Dette pensioni, infatti, costituendo prestazioni di natura vitalizia finalizzate all'apporto di mezzi necessari ai bisogni vitali propri di coloro che li percepiscono vanno valutate ai fini della formazione del reddito stabilito dall'art. 26 della legge 153 del 1969. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte, a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto formatosi nell'ambito della Sezione lavoro e seguendo l'indirizzo maggioritario (cfr. ex plurimis: Cass. 22 ottobre 1997 n. 10397; Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668; Cass. 27 febbraio 1990 n. 1530. Contra, invece, Cass. 3 febbraio 1998 n. 1082) ha statuito che l'ammissione 3 degli invalidi civili alla pensione sociale, corrisposta dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità erogata dal Ministero dell'Interno, ha carattere automatico, e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della della posizione patrimoniale rivalutazione costituendo la titolarità della dell'assistito, seconda di dette pensioni sufficiente presupposto per il conseguimento della prima di esse, alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto della rendita INAIL, riguarda l'esclusione dell'ammontare del reddito massimo compatibile(cfr. agosto 2001 in tali sensi Cass. Sez. Un., 9 n. 10972). Gli stessi giudici hanno poi sottolineato come mutilati ed invalidi vedano sostituiti detti due ultimi trattamenti, di cui sono titolari, con la pensione sociale corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) pur continuando il Ministero dell'interno a corrispondere loro, a titolo di assegno " ad personam", la eventuale differenza tra tale trattamento e quello in precedenza goduto (art. 9 legge 30 marzo 1971 n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854; art. 8 d. lgs 23 novembre 1988 n. 509). 4 La previsione della pensione sociale c.d. sostitutiva è contenuta nell'art. 19 legge n. 118 del 1971, secondo la quale "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli art. 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal giorno successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della 1969 n. 153. Agli legge 30 aprile ultrasessantacinquenni . .. inabili ... la differenza l'importo della pensione sociale e quello tra Gundolon della pensione di inabilità viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno...". Ora, posto che la pensione per gli invalidi civili è prevista per coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 65 anni (l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, relativo agli invalidi assoluti, non lo prescriveva espressamente, ma la limitazione in relazione all'età, come ha rilevato anche la dottrina, era evidente, alla luce dell'art. 19 della stessa legge, ed è stata confermata dall'art. 11 della legge n.854 del 1973) il sostantivo "sostituzione" usato nel citato art. 19 è evidentemente coerente con l'impossibilità del mantenimento della pensione d'invalidità al compimento della predetta età. D'altra parte, l'affermazione che 5 gli invalidi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono "ammessi" al godimento della pensione sociale sarebbe evidentemente pleonastica, atteso che tale ammissione non è esclusiva di tale categoria di cittadini, ed ha invece un senso in quanto si consideri che l'ammissione avviene per legge amministrativo, ed ha caratteree non con atto automatico, perchè presuppone soltanto una comunicazione dell'organo competente (il Ministero dell'interno: V. art. 11 legge n. 854 citata) all'INPS, prescindendo completamente, oltre che dalla Guldden domanda dell'interessato, dall'accertamento, da parte dell'Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale della persona che alfino sessantacinquesimo anno di età sia stata titolare della pensione d'invalidità, in quanto tale condizione costituisce sufficiente presupposto per l'erogazione della pensione sociale( cfr. in tali esatti termini: +7 9 agosto 2001 n. 10972 cit.). Cass., Sez. Un. Orbene, degli esposti principi contro cui non sono - lastate mosse censure idonee a minarne la validità sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione per avere accolto la domanda della AL, osservando al riguardo che l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 è norma che stabilisce un fondamento della pensione 6 sociale autonomo e diverso da quello normalmente riconosciuto alla stessa misura nel caso in cui sia chiesta ex art. 26 1. 153/1969 da un soggetto non dotato della pregressa titolarità di uno dei benefici 118 del 1971.assistenziali previsti dalla legge n. L'INPS, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate, unitamente agli onorari difensivi come in sentenza, con attribuzione agli avvocati Massimo Cassiano e Loretta Barletta, che hanno dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 16,00/sedier), oltre euro 1.200,00 (milleduecento) per onorari difensivi, con attribuzione agli avv.ti Massimo Cassiano e Loretta Barletta. Così deciso in Roma il 24 settembre 2002. IL RESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gunolden 7Vitara Br un . IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 3 GEN. 2009 A M E R NCELLIERE P A Виш C