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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17080 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AE IU, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Mauro Barraco, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21/10/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 07/05/2024 con la quale GI ES è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, GI ES, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17080 Anno 2026 Presidente: IO GI Relatore: LL UR AR Data Udienza: 06/05/2026 2 2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 648 cod. pen., atteso che l’affermazione di responsabilità si era basata solo ed esclusivamente sulla mancata giustificazione da parte dell’imputato quanto al possesso degli assegni, mentre la scelta di non fornire giustificazione rappresentava una legittima scelta processuale. La responsabilità non poteva essere ritenuta sulla base di un mero dolo eventuale. 2.2. Intervenuto decorso del termine di prescrizione con necessaria pronuncia di sentenza di non doversi procedere. 2.3. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, ricorre un lapalissiano travisamento del fatto a fronte di un iter argomentativo incoerente, mancando qualsiasi considerazione in ordine alla provenienza delittuosa degli assegni asseritamente ricettati. 3. Il primo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro e sostanzialmente sovrapponibili. Tali motivi sono generici in assenza di confronto con la decisione della Corte di appello, non consentiti in quanto reiterativi, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare, occorre rilevare come nel caso di specie ricorra una doppia decisione conforme in relazione alla quale il ricorrente omette del tutto un confronto effettivo, limitandosi a reiterare le argomentazioni proposte in appello al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, tenuto conto della documentazione acquisita con il consenso delle parti, correttamente applicando il principio di diritto secondo il quale risponde di ricettazione l’imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è reiterativo in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di appello, oltre generico 3 nella sua formulazione, atteso che la parte ricorrente non ha fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, né ha dimostrato alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01). Sul tema si deve osservare che invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735) e che, comunque, il termine di prescrizione risulta maturato in epoca successiva alla decisione di appello (05/02/2026) e non è rilevabile in questa sede attesa l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione;
n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822- 01; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LL UR GI IO
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AE IU, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Mauro Barraco, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21/10/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 07/05/2024 con la quale GI ES è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, GI ES, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17080 Anno 2026 Presidente: IO GI Relatore: LL UR AR Data Udienza: 06/05/2026 2 2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 648 cod. pen., atteso che l’affermazione di responsabilità si era basata solo ed esclusivamente sulla mancata giustificazione da parte dell’imputato quanto al possesso degli assegni, mentre la scelta di non fornire giustificazione rappresentava una legittima scelta processuale. La responsabilità non poteva essere ritenuta sulla base di un mero dolo eventuale. 2.2. Intervenuto decorso del termine di prescrizione con necessaria pronuncia di sentenza di non doversi procedere. 2.3. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, ricorre un lapalissiano travisamento del fatto a fronte di un iter argomentativo incoerente, mancando qualsiasi considerazione in ordine alla provenienza delittuosa degli assegni asseritamente ricettati. 3. Il primo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro e sostanzialmente sovrapponibili. Tali motivi sono generici in assenza di confronto con la decisione della Corte di appello, non consentiti in quanto reiterativi, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare, occorre rilevare come nel caso di specie ricorra una doppia decisione conforme in relazione alla quale il ricorrente omette del tutto un confronto effettivo, limitandosi a reiterare le argomentazioni proposte in appello al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, tenuto conto della documentazione acquisita con il consenso delle parti, correttamente applicando il principio di diritto secondo il quale risponde di ricettazione l’imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è reiterativo in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di appello, oltre generico 3 nella sua formulazione, atteso che la parte ricorrente non ha fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, né ha dimostrato alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01). Sul tema si deve osservare che invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735) e che, comunque, il termine di prescrizione risulta maturato in epoca successiva alla decisione di appello (05/02/2026) e non è rilevabile in questa sede attesa l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione;
n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822- 01; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LL UR GI IO