CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2023, n. 23624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23624 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Escalar, indirizzo p.e.c. gabrieleescalar@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- controricorrente – IRES – IRAP – COSTI - DEDUCIBILITA’ - GIUDICATO ESTERNO Civile Sent. Sez. 5 Num. 23624 Anno 2023 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 02/08/2023 2 avverso la sentenza n. 3080/6/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 maggio 2015. udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Antonio Francesco Esposito alla pubblica udienza del 27 aprile 2023. Udito il P.G., Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avvocato Gabriele Escalar. Udito l’Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate notificava a EN TA NI S.p.A. – società di gestione del risparmio (SGR), ora incorporata da INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., un avviso di accertamento con il quale, in relazione al periodo d’imposta 2006, veniva contestata la deducibilità dall’imponibile IRES e IRAP delle spese di c.d. property management e cioè per i servizi amministrativi, tecnici e di reportistica relativi alla gestione degli immobili in relazione a tre fondi immobiliari da essa gestiti. Riteneva l’Ufficio che tali costi non fossero inerenti ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. in quanto afferivano ai beni del distinto e autonomo patrimonio dei fondi. Contro l’atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sul rilievo che le spese sostenute da EN TA NI S.p.A. per i servizi di property management erano prive del requisito dell’inerenza dei costi alla determinazione del reddito d’impresa ed erano pertanto indeducibili dall’imponibile IRES e IRAP. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 3 La ricorrente ha presentato nota di deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ. e successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, T.U.F. e degli artt.
9.1. e 9.2. del cap. n. 4 della sezione n.
5.4. del provvedimento della Banca d’Italia del 1° luglio 1998. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non inerenti le spese per i servizi di property management sulla base dell’assunto che gli oneri relativi alla gestione degli immobili appartenenti al patrimonio dei fondi immobiliari devono essere imputati a carico di questi ultimi in mancanza di una espressa e contraria disposizione regolamentare, mentre le disposizioni della Banca d’Italia prevedono che devono essere imputate alla società di gestione del risparmio tutte le spese che non siano specificamente poste a carico dei fondi immobiliari. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ. Ciò in quanto, riconducendo le spese per i servizi di property management tra le «altre spese inerenti alle compravendite e alle locazioni», la CTR ha, per un verso, omesso di svolgere qualunque indagine sulla comune intenzione delle parti e, per altro verso, risolto il dubbio esistente sulla interpretazione del regolamento a danno della controparte più debole e cioè degli investitori. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in quanto viziata da irriducibile illogicità e contraddittorietà. 4 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. Nell’ipotesi di non accoglimento dei precedenti motivi, la ricorrente censura la decisione gravata per avere giudicato irrilevante che il sostenimento delle spese per i servizi di property management trovava contropartita non solo nell’esercizio di un’attività produttiva di proventi imponibili, ma anche nel riconoscimento di maggiori commissioni di gestione integralmente imponibili. 5. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla ricorrente con la memoria in data 20 aprile 2023. Deduce la contribuente che in pendenza del presente giudizio di legittimità è intervenuto un favorevole giudicato esterno che ha definitivamente confermato l’imputabilità a EN TA NI e l’inerenza alla sua attività d’impresa e, quindi, la deducibilità dal suo imponibile IRES ed IRAP, delle spese per i servizi di property management. Difatti, con sentenza n. 4556/6/2016, depositata il 14 luglio 2016 (allegato n. 1 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.), la Commissione tributaria regionale del Lazio ha integralmente annullato il rilievo contenuto nell’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d’imposta 2009 (allegato n. 2 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.), con cui l’Ufficio ha contestato a EN TA NI l’indeducibilità per difetto di inerenza delle spese per i servizi di property management sostenute nel 2009 in relazione agli stessi tre fondi immobiliari e sulla base dei medesimi regolamenti e del medesimo contratto. Rileva la contribuente che la pronuncia della CTR è stata impugnata con ricorso per cassazione R.G. n. 5029/2017 (allegato n. 3 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.) dalla stessa odierna ricorrente solo relativamente al capo ad essa sfavorevole, che ha confermato la legittimità di un ulteriore e diverso rilievo per IVA relativa al periodo 5 d’imposta 2009, mentre l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso senza formulare ricorso incidentale avverso il capo della sentenza d’appello ad essa sfavorevole (allegato n. 4 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.). Pertanto, tale capo della sentenza deve ritenersi passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate soccombente. 5.1. L’eccezione è fondata. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4556/6/2016, respingendo l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione di primo grado, ha osservato che, con il primo rilievo contenuto nell’avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2009, l’Ufficio “accertava l’indebita detrazione di costi inerenti ai fini IRES ed IRAP … sulla constatazione dell’assenza del requisito dell’inerenza ex art. 109 TUIR per le spese di property management, vale a dire spese proprie di gestione ordinaria e servizi resi per il regolare funzionamento degli immobili presenti nel portafoglio dei fondi retail gestiti, vale a dire fondi aperti perché messi a disposizione di operatori non professionali (Securfondo, Real Security, Immobilium 2001)”. Inoltre, la CTR ha rilevato che secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio “tali spese in quanto riferite a beni di proprietà dei Fondi non possono che essere di spettanza dei Fondi in questione” e “in virtù del principio di dell’inerenza … non possono essere dedotti come spese di gestione da parte della SGR” anche in quanto “nei regolamenti di gestione dei Fondi retail esistevano specifiche clausole per cui le spese di property management dovevano essere imputate ai Fondi” come risulterebbe dal fatto che “nel regolamento del Fondo Invest Real Security all’art. 9, punto 9.1 lett. c) si dice che … le altre spese inerenti alla compravendita e alle locazioni etc. rimangono tutte a carico del Fondo” e dal fatto che “analoghe disposizioni riguardano i Regolamenti di Securfondo e di Immobilium 2001” poiché “in tale espressione 6 sarebbero ricomprese una parte rilevante delle spese di property management”. I giudici d’appello hanno “sottolineato che il Regolamento dei tre fondi retail gestiti dall’appellata recano una disciplina conforme” secondo cui sono “a carico del Fondo le ‘provvigioni di intermediazione conseguenti all’eventuale intervento di agenti/mediatori, le commissioni di intermediazione mobiliare e relative imposte, le spese notarili, le spese tecniche, le spese legali, le spese peritali connesse ai vari acquisti … le altre spese inerenti alle compravendite e locazioni”. Pertanto, “non è … fondata la tesi dell’Ufficio secondo la quale con l’ultima espressione sottolineata si farebbe riferimento alle spese di gestione amministrativa degli immobili di proprietà dei Fondi, perché si tratta invece delle spese inerenti la redazione e stipulazione dei contratti di vendita e di locazione” mentre “i tre Regolamenti non contengono alcuna disposizione che riguardi le spese di property management, come si ricava a contrario dal confronto con i Regolamenti dei Fondi chiusi pure gestiti dalla SGR appellata”. Per tali ragioni, la CTR ha concluso che “l’attività di property management … per quanto concerne i Fondi aperti … rimane a carico della SGR, sì che costituisce costo deducibile” ed ha dunque confermato l’annullamento del rilievo già disposto dai giudici di prime cure. Tale statuizione è passata in giudicato per il fatto che è stata impugnata per cassazione dalla stessa odierna ricorrente solo relativamente al capo ad essa sfavorevole che ha confermato la legittimità di altro e diverso rilievo per IVA relativa al periodo d’imposta 2009, mentre l’Agenzia delle entrate non solo non ha proposto un autonomo ricorso avverso tale sentenza, ma ha presentato controricorso senza formulare ricorso incidentale avverso il capo della sentenza d’appello ad essa sfavorevole. Tale capo della sentenza è dunque passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate soccombente. 7 Il giudicato estende la sua efficacia preclusiva anche nel presente giudizio, sussistendo i requisiti richiesti a tal fine dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e dalla giurisprudenza di legittimità. Va anzitutto rammentato che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006 e successiva giurisprudenza conforme). La sentenza n. 4556/6/2016 della CTR del Lazio è stata pronunciata nei confronti delle stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico, sebbene relativamente ad un periodo d’imposta successivo. Va, al riguardo, rilevato che il giudicato esterno può operare anche con riferimento a diversi periodi d’imposta in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (come le qualificazioni giuridiche), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 37 del 2019). Con specifico riferimento ai contratti aventi durata pluriennale, questa Corte ha osservato che, in tal caso, ricorrono elementi che, estendendosi ad una pluralità di annualità, presentano carattere stabile, sicché ricorre il dato dell’invarianza nel tempo dei presupposti fattuali e giuridici necessario per l’operatività dell’effetto preclusivo del giudicato (cfr. Cass. n. 10357 del 2022). 8 Nel caso di specie le statuizioni nella sentenza n. 4556/6/2016 dalla CTR del Lazio sono fondate sull’accertamento di elementi di fatto e giuridici dotati del requisito dell’invarianza nel tempo, in quanto sussistenti tanto nel periodo d’imposta 2009, quanto nel periodo d’imposta 2006, oggetto del presente giudizio. 6. In conclusione, rilevato il sopravvenuto giudicato esterno, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. In ragione della complessità e peculiarità della controversia, le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2023.
- controricorrente – IRES – IRAP – COSTI - DEDUCIBILITA’ - GIUDICATO ESTERNO Civile Sent. Sez. 5 Num. 23624 Anno 2023 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 02/08/2023 2 avverso la sentenza n. 3080/6/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 maggio 2015. udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Antonio Francesco Esposito alla pubblica udienza del 27 aprile 2023. Udito il P.G., Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avvocato Gabriele Escalar. Udito l’Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate notificava a EN TA NI S.p.A. – società di gestione del risparmio (SGR), ora incorporata da INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., un avviso di accertamento con il quale, in relazione al periodo d’imposta 2006, veniva contestata la deducibilità dall’imponibile IRES e IRAP delle spese di c.d. property management e cioè per i servizi amministrativi, tecnici e di reportistica relativi alla gestione degli immobili in relazione a tre fondi immobiliari da essa gestiti. Riteneva l’Ufficio che tali costi non fossero inerenti ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. in quanto afferivano ai beni del distinto e autonomo patrimonio dei fondi. Contro l’atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sul rilievo che le spese sostenute da EN TA NI S.p.A. per i servizi di property management erano prive del requisito dell’inerenza dei costi alla determinazione del reddito d’impresa ed erano pertanto indeducibili dall’imponibile IRES e IRAP. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 3 La ricorrente ha presentato nota di deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ. e successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, T.U.F. e degli artt.
9.1. e 9.2. del cap. n. 4 della sezione n.
5.4. del provvedimento della Banca d’Italia del 1° luglio 1998. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non inerenti le spese per i servizi di property management sulla base dell’assunto che gli oneri relativi alla gestione degli immobili appartenenti al patrimonio dei fondi immobiliari devono essere imputati a carico di questi ultimi in mancanza di una espressa e contraria disposizione regolamentare, mentre le disposizioni della Banca d’Italia prevedono che devono essere imputate alla società di gestione del risparmio tutte le spese che non siano specificamente poste a carico dei fondi immobiliari. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ. Ciò in quanto, riconducendo le spese per i servizi di property management tra le «altre spese inerenti alle compravendite e alle locazioni», la CTR ha, per un verso, omesso di svolgere qualunque indagine sulla comune intenzione delle parti e, per altro verso, risolto il dubbio esistente sulla interpretazione del regolamento a danno della controparte più debole e cioè degli investitori. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in quanto viziata da irriducibile illogicità e contraddittorietà. 4 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. Nell’ipotesi di non accoglimento dei precedenti motivi, la ricorrente censura la decisione gravata per avere giudicato irrilevante che il sostenimento delle spese per i servizi di property management trovava contropartita non solo nell’esercizio di un’attività produttiva di proventi imponibili, ma anche nel riconoscimento di maggiori commissioni di gestione integralmente imponibili. 5. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla ricorrente con la memoria in data 20 aprile 2023. Deduce la contribuente che in pendenza del presente giudizio di legittimità è intervenuto un favorevole giudicato esterno che ha definitivamente confermato l’imputabilità a EN TA NI e l’inerenza alla sua attività d’impresa e, quindi, la deducibilità dal suo imponibile IRES ed IRAP, delle spese per i servizi di property management. Difatti, con sentenza n. 4556/6/2016, depositata il 14 luglio 2016 (allegato n. 1 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.), la Commissione tributaria regionale del Lazio ha integralmente annullato il rilievo contenuto nell’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d’imposta 2009 (allegato n. 2 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.), con cui l’Ufficio ha contestato a EN TA NI l’indeducibilità per difetto di inerenza delle spese per i servizi di property management sostenute nel 2009 in relazione agli stessi tre fondi immobiliari e sulla base dei medesimi regolamenti e del medesimo contratto. Rileva la contribuente che la pronuncia della CTR è stata impugnata con ricorso per cassazione R.G. n. 5029/2017 (allegato n. 3 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.) dalla stessa odierna ricorrente solo relativamente al capo ad essa sfavorevole, che ha confermato la legittimità di un ulteriore e diverso rilievo per IVA relativa al periodo 5 d’imposta 2009, mentre l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso senza formulare ricorso incidentale avverso il capo della sentenza d’appello ad essa sfavorevole (allegato n. 4 alla nota ex art. 372 cod. proc. civ.). Pertanto, tale capo della sentenza deve ritenersi passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate soccombente. 5.1. L’eccezione è fondata. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4556/6/2016, respingendo l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione di primo grado, ha osservato che, con il primo rilievo contenuto nell’avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2009, l’Ufficio “accertava l’indebita detrazione di costi inerenti ai fini IRES ed IRAP … sulla constatazione dell’assenza del requisito dell’inerenza ex art. 109 TUIR per le spese di property management, vale a dire spese proprie di gestione ordinaria e servizi resi per il regolare funzionamento degli immobili presenti nel portafoglio dei fondi retail gestiti, vale a dire fondi aperti perché messi a disposizione di operatori non professionali (Securfondo, Real Security, Immobilium 2001)”. Inoltre, la CTR ha rilevato che secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio “tali spese in quanto riferite a beni di proprietà dei Fondi non possono che essere di spettanza dei Fondi in questione” e “in virtù del principio di dell’inerenza … non possono essere dedotti come spese di gestione da parte della SGR” anche in quanto “nei regolamenti di gestione dei Fondi retail esistevano specifiche clausole per cui le spese di property management dovevano essere imputate ai Fondi” come risulterebbe dal fatto che “nel regolamento del Fondo Invest Real Security all’art. 9, punto 9.1 lett. c) si dice che … le altre spese inerenti alla compravendita e alle locazioni etc. rimangono tutte a carico del Fondo” e dal fatto che “analoghe disposizioni riguardano i Regolamenti di Securfondo e di Immobilium 2001” poiché “in tale espressione 6 sarebbero ricomprese una parte rilevante delle spese di property management”. I giudici d’appello hanno “sottolineato che il Regolamento dei tre fondi retail gestiti dall’appellata recano una disciplina conforme” secondo cui sono “a carico del Fondo le ‘provvigioni di intermediazione conseguenti all’eventuale intervento di agenti/mediatori, le commissioni di intermediazione mobiliare e relative imposte, le spese notarili, le spese tecniche, le spese legali, le spese peritali connesse ai vari acquisti … le altre spese inerenti alle compravendite e locazioni”. Pertanto, “non è … fondata la tesi dell’Ufficio secondo la quale con l’ultima espressione sottolineata si farebbe riferimento alle spese di gestione amministrativa degli immobili di proprietà dei Fondi, perché si tratta invece delle spese inerenti la redazione e stipulazione dei contratti di vendita e di locazione” mentre “i tre Regolamenti non contengono alcuna disposizione che riguardi le spese di property management, come si ricava a contrario dal confronto con i Regolamenti dei Fondi chiusi pure gestiti dalla SGR appellata”. Per tali ragioni, la CTR ha concluso che “l’attività di property management … per quanto concerne i Fondi aperti … rimane a carico della SGR, sì che costituisce costo deducibile” ed ha dunque confermato l’annullamento del rilievo già disposto dai giudici di prime cure. Tale statuizione è passata in giudicato per il fatto che è stata impugnata per cassazione dalla stessa odierna ricorrente solo relativamente al capo ad essa sfavorevole che ha confermato la legittimità di altro e diverso rilievo per IVA relativa al periodo d’imposta 2009, mentre l’Agenzia delle entrate non solo non ha proposto un autonomo ricorso avverso tale sentenza, ma ha presentato controricorso senza formulare ricorso incidentale avverso il capo della sentenza d’appello ad essa sfavorevole. Tale capo della sentenza è dunque passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate soccombente. 7 Il giudicato estende la sua efficacia preclusiva anche nel presente giudizio, sussistendo i requisiti richiesti a tal fine dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e dalla giurisprudenza di legittimità. Va anzitutto rammentato che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006 e successiva giurisprudenza conforme). La sentenza n. 4556/6/2016 della CTR del Lazio è stata pronunciata nei confronti delle stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico, sebbene relativamente ad un periodo d’imposta successivo. Va, al riguardo, rilevato che il giudicato esterno può operare anche con riferimento a diversi periodi d’imposta in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (come le qualificazioni giuridiche), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 37 del 2019). Con specifico riferimento ai contratti aventi durata pluriennale, questa Corte ha osservato che, in tal caso, ricorrono elementi che, estendendosi ad una pluralità di annualità, presentano carattere stabile, sicché ricorre il dato dell’invarianza nel tempo dei presupposti fattuali e giuridici necessario per l’operatività dell’effetto preclusivo del giudicato (cfr. Cass. n. 10357 del 2022). 8 Nel caso di specie le statuizioni nella sentenza n. 4556/6/2016 dalla CTR del Lazio sono fondate sull’accertamento di elementi di fatto e giuridici dotati del requisito dell’invarianza nel tempo, in quanto sussistenti tanto nel periodo d’imposta 2009, quanto nel periodo d’imposta 2006, oggetto del presente giudizio. 6. In conclusione, rilevato il sopravvenuto giudicato esterno, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. In ragione della complessità e peculiarità della controversia, le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2023.