Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
Nel procedimento di revoca dell'indulto davanti al giudice dell'esecuzione, non spiega alcun effetto la nomina intervenuta in fase di cognizione o nel procedimento di sorveglianza, attesa l'autonomia tra le diverse procedure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/11/2014
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3259
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 19748/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CÀ LE N. IL 07/11/1959;
avverso l'ordinanza n. 35/2014 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 11/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto che il ricorso sia qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 marzo 2014 il Tribunale di Busto Arsizio revocava nei confronti di CÀ QU il beneficio dell'indulto concesso con ordinanza n 12/12 del 16 gennaio 2012 nella misura di sette mesi di reclusione in relazione alla sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 17 novembre 2009 (irrevocabile il 4 gennaio 2010). La revocava era motivata dal fatto che il 19 settembre 2012 il Tribunale di Busto Ardzio aveva emesso sentenza di applicazione concordata della pena di quattro anni e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di tentato omicidio commesso il 21 luglio 2011 e, quindi, nei cinque anni dall'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CÀ QU, il quale lamenta violazione di legge con riferimento all'omesso avviso al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'eccezione in rito, attinente all'omesso avviso agli Avvocati Ermanno Talamone ed Alberto Talamone dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione per la trattazione della richiesta di revoca dell'indulto, avanzata dal Pubblico Ministero appare infondata, non risultando in atti e non essendo stata in alcun modo documenta dal ricorrente la nomina di detti avvocati quali difensori del ricorrente nell'odierna procedura esecutiva.
L'autonomia della presente procedura rendeva necessaria un'apposita nomina fiduciaria, non potendo spiegare effetti ne' l'eventuale designazione intervenuta in fase di cognizione ne' quella intervenuta nel procedimento di sorveglianza (Sez 1 n. 30366 del 22/05/2003; Sez. 1, n. 11522 del 03/02/2005; Sez. 1, n 36797 dei 28/09/2006). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015