Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
Al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'INPS del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato così l'ingiusto profitto, con pari danno dell'INPS, dei ratei di pensione che l'ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere).
Commentari • 3
- 1. Alle Sezioni unite due questioni in tema di indebita percezione di erogazioni pubblicheGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 novembre 2024
Cass., sez. VI, 7 maggio 2024 (dep. 11 luglio 2024), n. 27639, Fidelbo, Presidente, Gallucci, Relatore Il caso Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce – in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale del capoluogo salentino – ha riqualificato il reato presupposto dell'illecito ascritto alla società T.Z. (art. 24, 8 giugno 2001, n. 231) da truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) a indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Avverso la sentenza è stato proposto un ricorso per Cassazione che deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione ed eccepiva, in particolare, la mancata declaratoria di prescrizione del reato …
Leggi di più… - 2. Truffa: il silenzio può costituire un raggiro?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale …
Leggi di più… - 3. Truffa per finto infortunioArgante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 27 agosto 2012
Le tematiche aventi ad oggetto la tutela della salute nei luoghi di lavoro, la corretta informazione, la formazione e il relativo addestramento rivestono, oggi più che mai, un particolare interesse. I casi di morti bianche sono da sempre oggetto di roventi diatribe tra i datori di lavoro, i lavoratori e le organizzazioni sindacali. E' arduo trovare un corretto contemperamento tra le esigenze delle parti in causa. Quando si presentano incidenti sui luoghi di lavoro, il tutto è amplificato; l'interrogativo ricorrente è sempre lo stesso: si è fatto a sufficienza per evitare quell'infortunio? Sono state adottate le misure necessarie e idonee ad impedire l'evento? Interrogativi che non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 17688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17688 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 13
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 41400/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in funzione di giudice di rinvio 22 maggio 2003 n. 3712, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Salerno 11 luglio 2000, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 640 cpv. n. 1 c.p., commesso in Salerno, fino al mese di giugno 1995 e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di un anno di reclusione e L. 600.000 di multa;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. COSENTINO Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'11 luglio 2000 il Tribunale di Salerno dichiarava NR IN colpevole del reato ascrittogli - perché con artifici e raggiri consistiti nell'omessa comunicazione all'I.N.P.S. dell'avvenuto decesso della propria madre, OR NN, titolare di trattamento di riversibilità corrisposto mediante accreditamento su c/c intestato a lei e allo stesso IN, si procurava l'ingiusto profitto corrispondente all'importo di L. 10.531.160 corrispondente ai ratei successivamente scaduti e indebitamente percepiti in danno dell'I.N.P.S. - e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di un anno di reclusione e L. 600.000 di multa.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputato ed eccepiva di non essere potuto comparire alle udienze successive alla prima, nella quale era stato dichiarato contumace, per cause oggettive e fortuite;
nel merito chiedeva l'assoluzione, quanto meno per insufficienza o contraddittorietà della prova, in particolare in ordine agli artifici o raggiri.
La Corte d'appello di Salerno con sentenza 15 febbraio 2001 dichiarava la nullità della sentenza appellata per irregolarità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p. al difensore di fiducia rinunciatario invece che al difensore d'ufficio, al quale non era stato dato neppure avviso.
Su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno la Corte di Cassazione con sentenza 3 giugno 2002 annullava la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 3712 del 22 maggio 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione NR IN, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove si afferma l'esistenza di un obbligo, facente capo al IN, di comunicazione all'Ente Previdenziale con omissione della fonte e dei contenuti;
2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché il IN, mero cointestatario di un rapporto di conto corrente bancario e estraneo al rapporto di accreditamento della pensione della madre, non aveva alcun obbligo di comunicare il decesso di quest'ultima, ma era l'Ente erogatore della pensione a dover tempestivamente verificare l'esistenza in vita del beneficiario del trattamento pensionistico, per cui egli non ha posto in essere alcuna condotta positiva costituente artifizi o raggiri;
3. nullità del giudizio di rinvio svoltosi davanti alla Corte d'appello di Napoli per nullità del decreto di citazione per l'udienza del 22 maggio 2003:
a) confusione di date (sull'atto ne sono riportate ben dieci), per cui la difesa e l'imputato non sono stati in grado di apprendere nei termini e con le modalità di legge la data e il luogo in cui si sarebbe celebrato il giudizio di rinvio;
b) l'atto è stato notificato il 10 febbraio 2003 per due volte al difensore nella qualità e mai all'imputato, benché elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore.
L'impugnazione è inammissibile.
Al fine della configurazione del reato di truffa, il silenzio sulla sopravvenuta verificazione di un evento che determina il venir meno del presupposto di fatto su cui si fonda la permanenza dell'obbligazione del debitore di pagare una prestazione determinata, tanto più se ad esecuzione periodica, deliberatamente mantenuto da chi sia in tutto o in parte, indirettamente o di fatto, beneficiario della prestazione stessa, che a causa del suo silenzio viene eseguita o, se periodica, continua ad essere eseguita, costituisce una forma di raggiro, in quanto la condotta dell'autore, pur consistendo nel tacere una determinata circostanza, è attivamente orientata a indurre in errore il debitore sulla permanenza della causa dell'obbligazione e quindi dell'obbligo di continuare ad eseguire la prestazione.
Infatti, la qualificazione di una specifica condotta come raggiro, posto in essere per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, non dipende dalla natura del comportamento adottato, bensì dalla sua idoneità a influire causalmente sulla determinazione o sul mantenimento dell'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che viene ad essere indotto in errore e che, in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà in cui viene a trovarsi per effetto della circostanza di fatto di cui gli è taciuta la verificazione, compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio di cui profitta ingiustamente l'autore (Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2000 n. 6791; Sez. 2^, 22 gennaio 1998 n. 870; Sez. 2^, 19 aprile 1991 n. 9194; Sez. 2^, 18 aprile 1990 n. 5541; Sez. 2^, 16 marzo 1990 n. 3685; Sez. 2^, 18 febbraio 1988 n. 10957; Sez. 2^, 8 aprile 1986 n. 13352; Sez. 2^, 23 settembre 1985 n. 10247; Sez. 2^, 8 luglio 1985 n. 10233; Sez. 4^, 20 aprile 1983 n. 9176; Sez. 2^, 1^ giugno 1981 n. 9940). Per effetto dell'accreditamento della pensione di un prossimo congiunto (madre) su un conto corrente bancario intestato ad entrambi, il cointestatario del conto del creditore viene a beneficiare, indirettamente e di fatto, della prestazione dell'ente debitore;
di qui il suo obbligo di comunicare a quest'ultimo la cessazione del rapporto pensionistico per effetto della morte del titolare.
Infatti, la prosecuzione dei versamenti dei ratei di pensione sul conto corrente cointestato anche dopo l'estinzione del debito pensionistico per decesso del creditore determina nel contitolare del conto la ricezione di una prestazione cui non ha diritto, che lo obbliga non solo a restituire le somme indebitamente percepite in quanto accreditate sul conto stesso, ma anche a denunciare al debitore l'estinzione del debito e della relativa obbligazione di eseguire una prestazione non più dovuta.
Si rende quindi colpevole del reato di truffa il figlio contestatario con la madre del conto su cui era stato chiesto e ottenuto l'accreditamento della pensione della seconda, conto utilizzato solo per questi versamenti dal quale il cointestatario prelevava somme anche notevoli, per il fatto di non aver comunicato all'ente debitore (I.N.P.S.) il decesso della madre, conseguendo grazie a questa condotta l'ingiusto profitto corrispondente in danno dell'I.N.P.S., il quale, tratto in errore sull'esistenza in vita della pensionata, continua per circa otto anni ad eseguire il pagamento della pensione, non più dovuta in seguito all'estinzione del relativo rapporto per il venir meno del titolare, accreditando sul conto i relativi ratei. Nella specie i ratei di pensione erano stati versati fino al giugno del 1995, pur essendo la titolare, OR NN, deceduta dal 1987, senza che l'imputato, avendone l'obbligo in quanto contestatario del conto su cui la pensione era accreditata, rendesse edotto l'I.N.P.S. dell'evento che aveva determinato la cessazione del rapporto pensionistico.
Pertanto i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. È ugualmente infondato il terzo motivo.
Appare infatti palesemente insussistente la nullità eccepita, sotto entrambi i profili.
Infatti, sotto il primo profilo, non si verifica alcuna nullità nell'ipotesi in cui sull'originale del decreto di citazione per il giudizio d'appello sia apposto il provvedimento del presidente della Corte d'appello, debitamente datato e sottoscritto, col quale si dispone la rinnovazione della citazione per un'udienza successiva alla prima, della quale è indicata con precisione la data, perché non ne deriva alcuna incertezza sul contenuto del provvedimento stesso e sulla nuova udienza fissata per la comparizione, considerando che la notificazione della data di tale udienza, nella quale il processo viene trattato e deciso, è stata tempestivamente eseguita nei confronti dell'imputato e del suo difensore. Quanto al secondo aspetto, contrariamente a quanto afferma il ricorrente la notificazione del suindicato provvedimento è stata testualmente eseguita il 10 febbraio 2003 al sig. IN NR, elettiv.te dom., c/o l'avv. Arnaldo Franco ed è stata perciò ritenuta del tutto corretta.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004