Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento. (Fattispecie relativa al giuramento reso dall'imputato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Commentario • 1
- 1. Reato di falso giuramento: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2015, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
1 0 6 6/ 1 6 66 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1809 GIOVANNI CONTI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere -N. 47371/2014 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD MO N. IL 25/07/1952 avverso la sentenza n. 1776/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 06/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fran se SALLAH che ha concluso per l' el verso inammissibilité Udito, per la parte civile, l'Avv. U. PAGM0221 in sort. 17. BOAR! dhe Ist portato alle concerns serife.Udit difensor Avv. C. FRATICELLI dhe te di to l'eceptinto del ricorso. Я 901 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6.5.2014 la Corte di appello di Ancona a seguito di gravame interposto dall'imputato SI AD avverso la sentenza emessa il 24.1.2012 dal Tribunale di Macerata ha confermato - detta decisione con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 371 c.p. e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità per omesso confronto con le doglianze della difesa ed assumendosi quale unico criterio valutativo la maggiore attendibilità della parola di un avvocato rispetto a quella di un infermiere. In particolare, non sarebbe stato considerato che tanto nel giudizio di opposizione che in quello penale l'imputato ha comunque dichiarato di aver pagato tutto all'avv. MORETTI, ed in forza della prescrizione presuntiva>>, valorizzandosi una minima discrasia di importo che -dimostra solo la buona fede dell'imputato, non potendosi far invece leva su circostanze estranee alla formula del giuramento. Inoltre, sarebbero prive di valore indiziario sia la circostanza della revoca del mandato al predetto avvocato che la inverosimiglianza del successivo spontaneo pagamento di somme senza testimoni e senza ricevuta.
2.2.Violazione e falsa applicazione dell'art. 371 cod. pen. rispetto alla affermazione dell'imputato di aver pagato tutto all'avv. MORETTI ed essendo irrilevanti le circostanze esterne a tale nucleo fattuale, invece, considerate dalle sentenze di merito.
2.3. Si sollecita, infine, {a proposizione di questione di costituzionalità dell'art. 371 cod. pen., nella sua applicazione combinata con l'art. 2960 cod. civ., per violazione del principio di laicità/neutralità dello Stato e del principio di proporzionalità e del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto la libertà morale di chi si giova della prescrizione presuntiva sarebbe violata in esito al deferimento del giuramento decisorio che la incide senza che vi sia un interesse superiore da tutelare. IO MORETTI e avv. si deduce laLI LL h 3. Con memoria difensiva nell'interesse delle parti civili avv. 1 ทํา inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso proposto dall'imputato. Si verserebbe attraverso il mezzo formalmente azionato - - in una inammissibile nuova rivalutazione del merito della vicenda senza che alcuna pertinenza abbiano tra l'altro le questioni relative alla disciplina del giuramento decisorio e della prescrizione presuntiva. Si evidenzia, inoltre, la solidità dell'impianto probatorio della decisione poggiata su deposizioni oggettivamente veritiere relative a prove dirette dei fatti, che perciostesso non abbisognano di riscontri esterni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Rileva la Corte che non v'è alcuna ragione di dubitare della legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice, anche in rapporto alla facoltà prevista dall'art. 2960 cod. civ.. 3. Il Giudice delle leggi ha già affermato nella sentenza n. 57 del 1962 che «la norma contenuta nell'art. 2960 Cod. civ., con la quale il legislatore ha riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore, è P stata evidentemente imposta da situazioni particolari, cioè da motivi il F cui sindacato è sottratto al giudizio della Corte costituzionale anche perché la loro ragionevolezza è in un certo senso provata dalla stessa vitalità dell'istituto, ormai secolare. Anche perciò non risulta violato l'art. 3 della Costituzione». Con la sentenza n. 334 del 1996 ha affermato che la Costituzione,..., fa divieto di utilizzare formule di giuramento che possano ledere la libertà di coscienza del giurante, ma tanto poco esclude il giuramento come tale che lo prevede essa stessa, sia pure in relazione a situazioni diverse da quelle ora in esame (si vedano gli articoli 54, 91 e 93, nonché l'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87)», osservando che «il giuramento ha dimostrato la sua capacità di sopravvivere alla secolarizzazione della vita pubblica, adattandosi a contesti culturali sia pluralistici che a- o anti-religiosi, come non solo la Я storia comparata degli ordinamenti, ma anche i precedenti legislativi italiani ampiamente documentano».
4. I motivi proposti sono generici ed in fatto.
5. Deve essere ribadito che il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la 2 rr verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento (Sez. 6, n. 4474 del 06/05/1988, Portaluri, Rv. 180876); altresì che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 371 cod. pen., mentre non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità o la decisorietà del giuramento secondo la legge civile e sono ininfluenti le conseguenze dallo stesso derivate nel procedimento in cui è stato reso, occorre soltanto accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno (Sez. 6, n. 8456 del 04/06/1985, Bologna, Rv. 170542). -6. La doppia conforme decisione senza vizi logici e giuridici - ha ritenuto la falsità del giuramento reso dall'imputato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non ritenendo provato che l'AD avesse pagato la somma indicata nella formula del giuramento, avendone dato solo una piccola parte (che, per questo, era stata detratta dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo). In particolare, la Corte di merito al di là degli apprezzamenti sul mero labiale - dell'imputato non illogicamente ha considerato la infondatezza della versione difensiva secondo la quale, dopo la revoca del mandato difensivo all'avv. MORETTI, l'AD avrebbe provveduto a saldare il suo debito per le prestazioni professionali rese dal predetto legale;
tanto, valutando anche il pertinente e convergente compendio dichiarativo ed in assenza di qualsiasi prova positiva, testimoniale o quantomeno documentale, a riguardo.
7. Pertanto, esula dal contesto della motivazione qualsiasi arbitraria valutazione cetuale», ai fini probatori, delle affermazioni rispettivamente rese dalle parti in causa ed inammissibile è la proposizione in sede di legittimità di un nuovo vaglio del compendio testimoniale così correttamente valutato.
8. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende;
nonché alla rifusione della spese sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite che si stima equo determinare come in dispositivo. spunkt h
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere alle parti civili MORETTI IO e LL LI le spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in euro 4.250,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.. Così deciso in Roma, 22.12.2015. Il componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giovanni Conti : Ju k му ли DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN, 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Preta Esposito N O E