CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9860 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 18/09/2025, ha applicato ad ND CA per i delitti di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73, 80 comma 2 DPR 309/90 (capo A) e artt. 23 comma 2 e 4 L. 895/1967 (capo B), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata al capo A), la pena di anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 18.600 di multa. Ha poi ordinato la confisca e la devoluzione alla Cassa delle ammende della somma di danaro oggetto del sequestro preventivo. 2. Avverso la predetta sentenza ND CA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce errata qualificazione giuridica del fatto per erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90. Si osserva che la sola lettura del capo di imputazione avrebbe Penale Sent. Sez. 3 Num. 9860 Anno 2026 Presidente: ZZ ST Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 23/01/2026 dovuto condurre il Giudice ragionevolmente ad escludere l'effettiva sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, giacchè il dato ponderale degli stupefacenti in esso riportato era incompatibile con l'aggravante dell'ingente quantitativo. La difesa evidenzia che, nel caso della cocaina, l'aggravante non può essere riconosciuta per quantitativi inferiori a 1.500 grammi di principio attivo puro e per l'hashish di gr 2.000, mentre nel capo di imputazione la cocaina (peso gr 1.113) non supera il predetto limite nemmeno con il dato meramente ponderale indicato, mentre per quanto riguarda l'hashish (peso mg 2.743,00), il suo peso come quantitativo è di poco superiore addirittura a quello del principio attivo consentito. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen.. La difesa osserva che il Giudice dell'udienza preliminare ha disposto la confisca (che non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti) ex art. 240 bis c.p., richiamato dall'art. 85 bis DPR 309/90, dell'importo di denaro pari ad euro 126.100,00, rinvenuto nel garage detenuto dal CA, limitandosi apoditticamente ad affermare che l'imputato non disponeva di reddito e non aveva fornito giustificazioni in merito alla lecita provenienza della somma di denaro. La difesa sottolinea che non è stata effettuata alcuna oggettiva valutazione in merito alla dimostrazione della "sproporzione", in termini di valore, tra gli elementi patrimoniali nella disponibilità del condannato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dallo stesso. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge. Si è precisato che può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di 2 parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). 2. La difesa contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90. Va evidenziato che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto attiene anche al riconoscimento o al diniego di circostanze. Ed infatti, si è puntualmente affermato in giurisprudenza che, in tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (cfr.Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214-01). Questo, ovviamente, ferma restando la precisazione secondo cui «il motivo di ricorso non può contrapporre diverse letture della vicenda ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta» (così, testualmente, in motivazione, ancora Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lannberti, cit., la quale, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale era stata riconosciuta la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per delitto colposo). La difesa ha richiamato l'approdo consolidato della giurisprudenza con riferimento alla configurabilità dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Costituisce infatti insegnamento indiscusso quello secondo cui, in tema di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (v., per tutte, Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01). Questo principio, in particolare, ha determinato l'esclusione dell'aggravante in discorso in presenza di un quantitativo di grammi 1.339 puri di cocaina, perché inferiore a 1.500 grammi, valore di soglia pari a duemila volte la dose indicata nel d.m. 11 aprile 2006 (Sez. 6, n. 26817 del 03/07/2012, EZ Marban ON, Rv. 253034-01).« Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi chiarito che in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con 3 modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01). Nel caso in esame, la difesa ha valorizzato / per sostenere l'insussistenza dell'aggravante di cui al 2 comma dell'art. 80 DPR 309/90 solo una parte dell'imputazione. Infatti, all'imputato è contestato il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 73, 80 comma 2 DPR 309/90 per aver detenuto a fine di vendita e cessione a terzi: due involucri con all'interno 89,95 grammi e 109,06 di cocaina;
n. 27 panetti di hashish del peso totale di grammi 2.743; cocaina per grammi 1.133,13; 100 gr di hashish presso l'abitazione di via Garonna «nonché per aver inoltre detenuto e venduto ingenti quantitativi di hashish e cocaina per quantitativi paragonabili a quelli sequestrati (evento desunto dal rinvenimento di numerosi confezionamenti vuoti dei narcotici presso la cantina di cui sopra) in data anteriore e prossima a quella della contestazione». Nel caso in esame, non è contestatQ, come sostenuto dalla difesa / la detenzione di cocaina dal peso di gr 1.113,13 ma almeno un quantitativo doppio, e analogo discorso deve farsi anche per l'hashish. Facendo quindi applicazione dei principi precedentemente indicati, non è ravvisabile una erronea qualificazione giuridica con riguardo alla circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, perché il quantitativo di stupefacente è superiore al valore soglia pari a duemila volte la dose indicata nel d.m. 11 aprile 2006 con riferimento alla cocaina e per l'hashish a 4000 il valore- soglia. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Occorre premettere che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit., ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. 4 La confisca prevista dall'art. 240- bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Prescindendo, quindi, dall'esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato per uno dei reati indicati dall'art. 240 - bis in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito •091.1., correttamente la confisca della somma di denaro in sequestro pari ad euro 126.100,00 perché «del tutto sproporzionata alle capacità reddituali dell'imputato, il quale non dispone di redditi leciti e non ha fornito alcuna giustificazione alternativa lecita del suo possesso». La difesa non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla statuizione del giudice di merito, rispettosa del disposto normativo nonché in linea con le emergenze processuali, il ricorrente oppone considerazioni generiche e congetturali. Infatti, la difesa ha allegato al ricorso anche il decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro dal quale si evince che l'indagato, in sede di interrogatorio di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo alcuna giustificazione dell'ingente somma detenuta, suddivisa in 11 sacchetti di nylon sottovuoto (cfr. decreto di sequestro in atti). 3 . In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 5 Il sigliere es //C/,- "-- AVERDE (e Il Presidente ST ZZ ensore A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/01/2026
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 18/09/2025, ha applicato ad ND CA per i delitti di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73, 80 comma 2 DPR 309/90 (capo A) e artt. 23 comma 2 e 4 L. 895/1967 (capo B), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata al capo A), la pena di anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 18.600 di multa. Ha poi ordinato la confisca e la devoluzione alla Cassa delle ammende della somma di danaro oggetto del sequestro preventivo. 2. Avverso la predetta sentenza ND CA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce errata qualificazione giuridica del fatto per erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90. Si osserva che la sola lettura del capo di imputazione avrebbe Penale Sent. Sez. 3 Num. 9860 Anno 2026 Presidente: ZZ ST Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 23/01/2026 dovuto condurre il Giudice ragionevolmente ad escludere l'effettiva sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, giacchè il dato ponderale degli stupefacenti in esso riportato era incompatibile con l'aggravante dell'ingente quantitativo. La difesa evidenzia che, nel caso della cocaina, l'aggravante non può essere riconosciuta per quantitativi inferiori a 1.500 grammi di principio attivo puro e per l'hashish di gr 2.000, mentre nel capo di imputazione la cocaina (peso gr 1.113) non supera il predetto limite nemmeno con il dato meramente ponderale indicato, mentre per quanto riguarda l'hashish (peso mg 2.743,00), il suo peso come quantitativo è di poco superiore addirittura a quello del principio attivo consentito. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen.. La difesa osserva che il Giudice dell'udienza preliminare ha disposto la confisca (che non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti) ex art. 240 bis c.p., richiamato dall'art. 85 bis DPR 309/90, dell'importo di denaro pari ad euro 126.100,00, rinvenuto nel garage detenuto dal CA, limitandosi apoditticamente ad affermare che l'imputato non disponeva di reddito e non aveva fornito giustificazioni in merito alla lecita provenienza della somma di denaro. La difesa sottolinea che non è stata effettuata alcuna oggettiva valutazione in merito alla dimostrazione della "sproporzione", in termini di valore, tra gli elementi patrimoniali nella disponibilità del condannato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dallo stesso. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge. Si è precisato che può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di 2 parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). 2. La difesa contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90. Va evidenziato che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto attiene anche al riconoscimento o al diniego di circostanze. Ed infatti, si è puntualmente affermato in giurisprudenza che, in tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (cfr.Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214-01). Questo, ovviamente, ferma restando la precisazione secondo cui «il motivo di ricorso non può contrapporre diverse letture della vicenda ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta» (così, testualmente, in motivazione, ancora Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lannberti, cit., la quale, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale era stata riconosciuta la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per delitto colposo). La difesa ha richiamato l'approdo consolidato della giurisprudenza con riferimento alla configurabilità dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Costituisce infatti insegnamento indiscusso quello secondo cui, in tema di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (v., per tutte, Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01). Questo principio, in particolare, ha determinato l'esclusione dell'aggravante in discorso in presenza di un quantitativo di grammi 1.339 puri di cocaina, perché inferiore a 1.500 grammi, valore di soglia pari a duemila volte la dose indicata nel d.m. 11 aprile 2006 (Sez. 6, n. 26817 del 03/07/2012, EZ Marban ON, Rv. 253034-01).« Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi chiarito che in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con 3 modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01). Nel caso in esame, la difesa ha valorizzato / per sostenere l'insussistenza dell'aggravante di cui al 2 comma dell'art. 80 DPR 309/90 solo una parte dell'imputazione. Infatti, all'imputato è contestato il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 73, 80 comma 2 DPR 309/90 per aver detenuto a fine di vendita e cessione a terzi: due involucri con all'interno 89,95 grammi e 109,06 di cocaina;
n. 27 panetti di hashish del peso totale di grammi 2.743; cocaina per grammi 1.133,13; 100 gr di hashish presso l'abitazione di via Garonna «nonché per aver inoltre detenuto e venduto ingenti quantitativi di hashish e cocaina per quantitativi paragonabili a quelli sequestrati (evento desunto dal rinvenimento di numerosi confezionamenti vuoti dei narcotici presso la cantina di cui sopra) in data anteriore e prossima a quella della contestazione». Nel caso in esame, non è contestatQ, come sostenuto dalla difesa / la detenzione di cocaina dal peso di gr 1.113,13 ma almeno un quantitativo doppio, e analogo discorso deve farsi anche per l'hashish. Facendo quindi applicazione dei principi precedentemente indicati, non è ravvisabile una erronea qualificazione giuridica con riguardo alla circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, perché il quantitativo di stupefacente è superiore al valore soglia pari a duemila volte la dose indicata nel d.m. 11 aprile 2006 con riferimento alla cocaina e per l'hashish a 4000 il valore- soglia. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Occorre premettere che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit., ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. 4 La confisca prevista dall'art. 240- bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Prescindendo, quindi, dall'esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato per uno dei reati indicati dall'art. 240 - bis in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito •091.1., correttamente la confisca della somma di denaro in sequestro pari ad euro 126.100,00 perché «del tutto sproporzionata alle capacità reddituali dell'imputato, il quale non dispone di redditi leciti e non ha fornito alcuna giustificazione alternativa lecita del suo possesso». La difesa non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla statuizione del giudice di merito, rispettosa del disposto normativo nonché in linea con le emergenze processuali, il ricorrente oppone considerazioni generiche e congetturali. Infatti, la difesa ha allegato al ricorso anche il decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro dal quale si evince che l'indagato, in sede di interrogatorio di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo alcuna giustificazione dell'ingente somma detenuta, suddivisa in 11 sacchetti di nylon sottovuoto (cfr. decreto di sequestro in atti). 3 . In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 5 Il sigliere es //C/,- "-- AVERDE (e Il Presidente ST ZZ ensore A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/01/2026