Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9860
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata qualificazione giuridica del fatto per erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90

    Il ricorso è inammissibile perché l'aggravante della ingente quantità è stata correttamente applicata, dato che i quantitativi di stupefacenti contestati (cocaina e hashish) superano i valori soglia stabiliti dalla giurisprudenza consolidata, anche considerando la pluralità di contestazioni e le diverse tipologie di sostanze.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. per la confisca del denaro

    Il ricorso è inammissibile perché la confisca del denaro è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., essendo la somma sproporzionata rispetto ai redditi leciti dell'imputato, il quale non ha fornito giustificazioni alternative sulla provenienza della somma. La difesa non si è confrontata con le deduzioni della sentenza impugnata, esponendo argomentazioni generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9860
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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