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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18867 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AS EF n. a Sassari il 21/9/1972 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 12/6/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA IA De IS;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti Giambattista Colombo e Sergio Soldo, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 11/4/2024: -dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione dei reati di cui ai capi 8 (limitatamente al versamento del 5/1/2015), 9 (limitatamente alle fatture emesse in epoca anteriore all’11/6/2015), 10 e 13; -confermava l’affermazione di responsabilità di AS EF con riguardo ai reati ascrittigli ai capi 1 (art. 416 cod. pen. con ruolo di organizzatore), 8, 9 (per la parte di condotte non dichiarate prescritte: art. 648-ter.1 cod. pen.; art. 8 D. lgs 74/2000), 11 (art. 648-ter.1 cod. pen.), 12 (art. 8 D.lgs 74/2000) e 14 (art. 648-ter.1 cod. pen.); Penale Sent. Sez. 2 Num. 18867 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 -rideterminava il trattamento sanzionatorio nella misura di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 9.600 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Giambattista Colombo, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Omessa motivazione circa il dolo di fattispecie in relazione al delitto di associazione per delinquere contestato al capo 1). Secondo il difensore le conformi sentenze di merito non sono in grado di giustificare l’affermazione di responsabilità del ricorrente quale partecipe dell’associazione per il periodo compreso tra il 2012 e il settembre 2017 in quanto la sentenza di primo grado si è limitata a richiamare la riferibilità della società Due Esse Costruzioni srl all’imputato e alla sua famiglia mentre la Corte di Appello nulla ha aggiunto a dette considerazioni nonostante l’ascrizione allo AS di un ruolo di coordinamento della compagine fino all’ottobre 2017, in alcun modo spiegato. 2.2. Omessa motivazione circa il valore probatorio delle decisioni rese in ambito tributario in relazione al capo 1). Il difensore segnala che la Commissione Tribunale Provinciale di Bergamo con sentenza del 17/12/2019 e la Commissione Tributaria Regionale in data 18/3/2022 hanno escluso la sussistenza di una società di fatto, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2015, tra il ricorrente e i coimputati per la suddivisione dei profitti generati dalle condotte illecite contestate. Con decisione 318/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo ha annullato per analoghe ragioni gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2016-2017 riconoscendo che il ricorrente non faceva parte di alcuna società di fatto e che era del tutto legittimo, dopo il decesso di UI AR, il comportamento dei familiari che intendevano chiudere una società, provvedendo ai pagamenti nei confronti dei dipendenti, e portare a termine i contratti per evitare penali. La Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi limitandosi ad osservare che le valutazioni effettuate in sede tributaria non vincolano il giudice penale senza considerare che le decisioni prodotte si fondano sugli stessi atti di indagine apprezzati nel giudizio abbreviato e la circostanza avrebbe imposto di dare conto con adeguata motivazione delle ragioni della diversa considerazione della stessa piattaforma probatoria. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino al settembre 2017 in relazione ai delitti di autoriciclaggio contestati ai capi 8, 11, 14. Con riguardo alle predette contestazioni di autoriciclaggio consumate secondo contestazione tra gennaio 2015 e marzo 2017, il difensore lamenta che le sentenze di merito non hanno fornito elementi a sostegno del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle società coinvolte. 2.4. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino al settembre 2017 con riguardo ai capi 9 e 12 della rubrica concernenti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. 3 Si tratta di condotte consumate nel periodo compreso tra luglio 2014 e settembre 2017, attribuite al ricorrente senza alcuna dimostrazione del ruolo di amministratore asseritamente rivestito nell’ambito delle società interessate. La sentenza impugnata ha valorizzato in via esclusiva i rapporti con la famiglia AR trascurando che ai fini della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la prova circa l’esercizio di una continuativa e significativa attività gestoria. 2.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito valorizzato in senso ostativo la protratta attività criminosa dell’imputato in contrasto con le emergenze processuali, senza tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, del comportamento processuale, del breve coinvolgimento temporale negli illeciti e dell’assenza di profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore accentra le proprie censure sull’asserito deficit probatorio in ordine al ruolo di amministratore di fatto delle società riferibili alla famiglia AR svolto dal prevenuto negli anni antecedenti la morte del suocero, AR UI, avvenuta nel 2016. Si tratta di censure che hanno trovato adeguata risposta fin dal primo grado, avendo il Gup chiarito che il ricorrente era stato socio di maggioranza, ricoprendo anche la carica di amministratore, della Due Esse Costruzioni nel periodo compreso tra il marzo 2008 e il gennaio 2012, allorchè gli succedeva nella carica quale prestanome TO NO e lo AS diventava dipendente della compagine fino al 6/7/2018, continuando di fatto a gestirla. I giudici di merito hanno concordemente chiarito la rilevanza strategica della Due Esse, che fungeva da anello di congiunzione tra le società di primo livello, mere fornitrici di manodopera in totale evasione degli obblighi fiscali, e le società di terzo livello, appaltanti le opere edili attraverso il sistema predisposto dagli associati al fine di ottenere vantaggi fiscali, contributivi e previdenziali, facendo gravare i costi delle iniziative edilizie intraprese su società intestate a prestanomi, votate ad una contenuta operatività temporale e finalizzate alla mera gestione della manodopera. E’ stato, altresì, evidenziato il qualificato rapporto intercorrente tra la Due Esse e la Ottagono Edilizia, operante nel medesimo sistema, con analoga funzione, formalmente amministrata dalla prestanome IP AN e anch’essa riferibile alla famiglia AR, per quanto illustrato dal Gup alle pagg. 41-42, con apprezzamenti condivisi dalla sentenza impugnata. 1.1. Orbene, se le emergenze delle intercettazioni telefoniche attestano in maniera plasticamente incontestabile il dinamismo societario del ricorrente dopo la morte del suocero, rendendo non revocabile in dubbio la qualifica di amministratore di fatto che fonda gli addebiti a suo carico, deve osservarsi che per gli anni precedenti soccorre la puntuale ricostruzione investigativa valorizzata dai giudici di merito, dimostrativa della riconducibilità delle compagini impegnate nel sistema fraudolento ad un unico centro di interessi, facente capo alla famiglia AR. Né vale ad esimere da responsabilità il ricorrente l’assunto di un ruolo predominante ed assorbente del suocero, contraddetto non solo dal diretto coinvolgimento gestionale nella Due Esse da tempo risalente ma dalla stessa padronanza dimostrata dal prevenuto dei meccanismi 4 illeciti denotata dal compendio intercettivo, che attesta consolidata esperienza nel settore e collaudati rapporti di collaborazione con gli altri soggetti intranei al sodalizio, come evidenziato dai giudici d’appello. Quanto alla funzione di coordinamento del sodalizio criminoso ascritto allo AS fino all’ottobre 2017 unitamente ad altri, la stessa descrive il ruolo direttivo dell’imputato oggetto di incolpazione e trova fondamento ricostruttivo nell’attività di raccordo svolta sistematicamente dal ricorrente tra le società del c.d livello 1 e quelle del livello 2, indispensabile a garantire l’efficienza del sistema frodatorio perseguito dall’associazione. 1.2. Con riguardo alle ricadute probatorie delle decisioni rese in sede di giustizia tributaria la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di un vincolo in tal senso, richiamando pertinenti pronunce di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità dominante ritiene che il Giudice penale possa utilizzare quanto acquisito nel processo tributario solo a livello indiziario ma non può limitarsi al rinvio agli schemi presuntivi o ai criteri probatori propri del sistema tributario, stante la presunzione di non colpevolezza stabilita dall’art. 27 Cost. e dall’art. 6 CEDU. Si è in proposito affermato che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, [...], Rv. 284693-01; Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, [...], Rv. 270476-01). Si è ulteriormente chiarito (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, [...], Rv. 285221-01, in motivazione), con argomenti che il Collegio condivide, che il diritto penale tributario si caratterizza per la sua specialità che gli deriva dalla particolare materia che ne costituisce l'oggetto, ma resta pur sempre diritto penale, diritto cioè dei comportamenti ritenuti lesivi di beni giuridici o di valori ad essi preesistenti, non diritto degli atti o degli interessi regolati dalle norme tributarie e certamente non dell'obbligazione tributaria. In quanto "diritto penale", esso si caratterizza per la sua natura autonoma e costitutiva rispetto alle altre branche del diritto. Non v'è dubbio che il comune oggetto di tutela sia il dovere di concorrere alle spese pubbliche, previsto dall'art. 53, Cost. quale specifica articolazione del più generale dovere di solidarietà di cui all'art. 2, Cost., ma tale tutela non viene penalmente perseguita in modo indiretto, sanzionando puramente e semplicemente gli obblighi tributari altrove disciplinati nell'an, nel quomodo e nel quando. Al legislatore penale tributario non sta a cuore il recupero in sé del gettito fiscale evaso, né il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, ma esclusivamente la decisione circa la natura illecita delle condotte e l'irrogazione delle relative sanzioni nel contesto dei principi fissati dall'art. 27 della Costituzione. In detto contesto risulta evidente l’impossibilità di traslare le considerazioni delle decisioni tributarie in punto di società di fatto nel processo penale, facendone derivare, secondo i postulati della difesa, l’insussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo, a fronte di una piattaforma probatoria che i giudici di merito hanno correttamente scrutinato ai sensi 5 dell’art. 192 cod. proc. pen., dando conto della concludenza rappresentativa delle fonti di prova secondo lo statuto proprio del diritto penale. 2. Anche le censure concernenti i delitti di autoriciclaggio (capi 8, 11, 14) e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 9 e 12 reiterano rilievi adeguatamente scrutinati fin dal primo grado (pag. 90 e segg.) e disattesi con congrui argomenti, condivisi dalla sentenza impugnata. Ancora una volta la difesa fa leva sulla pretesa assenza di elementi atti a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente delle società coinvolte negli illeciti con riguardo al periodo antecedente l’anno 2017 senza confrontarsi con la motivazione reiettiva rassegnata dalla Corte territoriale alle pag. 41-42 circa l’intraneità del prevenuto al sistema predisposto allo scopo di consentire alle società del terzo livello l’evasione di imposte e contributi, lucrando su detto illegale servizio e convogliandone i proventi verso società estere, di diritto sloveno, i cui flussi, analiticamente ricostruiti dalla Guardia di Finanza, sono stati riassunti dal primo giudice nella tabella allegata a pag. 94. Il Gup a pag. 98 ha, inoltre, rappresentato come i conti delle società di comodo estere, alimentati dai versamenti delle società del c.d. 1 livello, fossero periodicamente e sistematicamente svuotati da parte dei fittizi intestatari delle società stesse che agivano per conto e nell’interesse dell’imputato. 3. Le conclusive censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo i giudici d’appello a pag. 44 escluso la possibilità di mitigazione del trattamento sanzionatorio (al di là dell’espunzione degli aumenti relativi ai reati prescritti) in ragione dell’articolata e protratta nel tempo attività delittuosa posta in essere e della pericolosità sociale dell’imputato, desumibile dalle modalità di realizzazione delle condotte, con valutazione adeguatamente giustificata in piena coerenza con gli esiti processuali. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA IA De IS RE GR
udita la relazione del Cons. NA IA De IS;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti Giambattista Colombo e Sergio Soldo, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 11/4/2024: -dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione dei reati di cui ai capi 8 (limitatamente al versamento del 5/1/2015), 9 (limitatamente alle fatture emesse in epoca anteriore all’11/6/2015), 10 e 13; -confermava l’affermazione di responsabilità di AS EF con riguardo ai reati ascrittigli ai capi 1 (art. 416 cod. pen. con ruolo di organizzatore), 8, 9 (per la parte di condotte non dichiarate prescritte: art. 648-ter.1 cod. pen.; art. 8 D. lgs 74/2000), 11 (art. 648-ter.1 cod. pen.), 12 (art. 8 D.lgs 74/2000) e 14 (art. 648-ter.1 cod. pen.); Penale Sent. Sez. 2 Num. 18867 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 -rideterminava il trattamento sanzionatorio nella misura di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 9.600 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Giambattista Colombo, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Omessa motivazione circa il dolo di fattispecie in relazione al delitto di associazione per delinquere contestato al capo 1). Secondo il difensore le conformi sentenze di merito non sono in grado di giustificare l’affermazione di responsabilità del ricorrente quale partecipe dell’associazione per il periodo compreso tra il 2012 e il settembre 2017 in quanto la sentenza di primo grado si è limitata a richiamare la riferibilità della società Due Esse Costruzioni srl all’imputato e alla sua famiglia mentre la Corte di Appello nulla ha aggiunto a dette considerazioni nonostante l’ascrizione allo AS di un ruolo di coordinamento della compagine fino all’ottobre 2017, in alcun modo spiegato. 2.2. Omessa motivazione circa il valore probatorio delle decisioni rese in ambito tributario in relazione al capo 1). Il difensore segnala che la Commissione Tribunale Provinciale di Bergamo con sentenza del 17/12/2019 e la Commissione Tributaria Regionale in data 18/3/2022 hanno escluso la sussistenza di una società di fatto, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2015, tra il ricorrente e i coimputati per la suddivisione dei profitti generati dalle condotte illecite contestate. Con decisione 318/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo ha annullato per analoghe ragioni gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2016-2017 riconoscendo che il ricorrente non faceva parte di alcuna società di fatto e che era del tutto legittimo, dopo il decesso di UI AR, il comportamento dei familiari che intendevano chiudere una società, provvedendo ai pagamenti nei confronti dei dipendenti, e portare a termine i contratti per evitare penali. La Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi limitandosi ad osservare che le valutazioni effettuate in sede tributaria non vincolano il giudice penale senza considerare che le decisioni prodotte si fondano sugli stessi atti di indagine apprezzati nel giudizio abbreviato e la circostanza avrebbe imposto di dare conto con adeguata motivazione delle ragioni della diversa considerazione della stessa piattaforma probatoria. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino al settembre 2017 in relazione ai delitti di autoriciclaggio contestati ai capi 8, 11, 14. Con riguardo alle predette contestazioni di autoriciclaggio consumate secondo contestazione tra gennaio 2015 e marzo 2017, il difensore lamenta che le sentenze di merito non hanno fornito elementi a sostegno del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle società coinvolte. 2.4. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino al settembre 2017 con riguardo ai capi 9 e 12 della rubrica concernenti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. 3 Si tratta di condotte consumate nel periodo compreso tra luglio 2014 e settembre 2017, attribuite al ricorrente senza alcuna dimostrazione del ruolo di amministratore asseritamente rivestito nell’ambito delle società interessate. La sentenza impugnata ha valorizzato in via esclusiva i rapporti con la famiglia AR trascurando che ai fini della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la prova circa l’esercizio di una continuativa e significativa attività gestoria. 2.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito valorizzato in senso ostativo la protratta attività criminosa dell’imputato in contrasto con le emergenze processuali, senza tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, del comportamento processuale, del breve coinvolgimento temporale negli illeciti e dell’assenza di profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore accentra le proprie censure sull’asserito deficit probatorio in ordine al ruolo di amministratore di fatto delle società riferibili alla famiglia AR svolto dal prevenuto negli anni antecedenti la morte del suocero, AR UI, avvenuta nel 2016. Si tratta di censure che hanno trovato adeguata risposta fin dal primo grado, avendo il Gup chiarito che il ricorrente era stato socio di maggioranza, ricoprendo anche la carica di amministratore, della Due Esse Costruzioni nel periodo compreso tra il marzo 2008 e il gennaio 2012, allorchè gli succedeva nella carica quale prestanome TO NO e lo AS diventava dipendente della compagine fino al 6/7/2018, continuando di fatto a gestirla. I giudici di merito hanno concordemente chiarito la rilevanza strategica della Due Esse, che fungeva da anello di congiunzione tra le società di primo livello, mere fornitrici di manodopera in totale evasione degli obblighi fiscali, e le società di terzo livello, appaltanti le opere edili attraverso il sistema predisposto dagli associati al fine di ottenere vantaggi fiscali, contributivi e previdenziali, facendo gravare i costi delle iniziative edilizie intraprese su società intestate a prestanomi, votate ad una contenuta operatività temporale e finalizzate alla mera gestione della manodopera. E’ stato, altresì, evidenziato il qualificato rapporto intercorrente tra la Due Esse e la Ottagono Edilizia, operante nel medesimo sistema, con analoga funzione, formalmente amministrata dalla prestanome IP AN e anch’essa riferibile alla famiglia AR, per quanto illustrato dal Gup alle pagg. 41-42, con apprezzamenti condivisi dalla sentenza impugnata. 1.1. Orbene, se le emergenze delle intercettazioni telefoniche attestano in maniera plasticamente incontestabile il dinamismo societario del ricorrente dopo la morte del suocero, rendendo non revocabile in dubbio la qualifica di amministratore di fatto che fonda gli addebiti a suo carico, deve osservarsi che per gli anni precedenti soccorre la puntuale ricostruzione investigativa valorizzata dai giudici di merito, dimostrativa della riconducibilità delle compagini impegnate nel sistema fraudolento ad un unico centro di interessi, facente capo alla famiglia AR. Né vale ad esimere da responsabilità il ricorrente l’assunto di un ruolo predominante ed assorbente del suocero, contraddetto non solo dal diretto coinvolgimento gestionale nella Due Esse da tempo risalente ma dalla stessa padronanza dimostrata dal prevenuto dei meccanismi 4 illeciti denotata dal compendio intercettivo, che attesta consolidata esperienza nel settore e collaudati rapporti di collaborazione con gli altri soggetti intranei al sodalizio, come evidenziato dai giudici d’appello. Quanto alla funzione di coordinamento del sodalizio criminoso ascritto allo AS fino all’ottobre 2017 unitamente ad altri, la stessa descrive il ruolo direttivo dell’imputato oggetto di incolpazione e trova fondamento ricostruttivo nell’attività di raccordo svolta sistematicamente dal ricorrente tra le società del c.d livello 1 e quelle del livello 2, indispensabile a garantire l’efficienza del sistema frodatorio perseguito dall’associazione. 1.2. Con riguardo alle ricadute probatorie delle decisioni rese in sede di giustizia tributaria la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di un vincolo in tal senso, richiamando pertinenti pronunce di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità dominante ritiene che il Giudice penale possa utilizzare quanto acquisito nel processo tributario solo a livello indiziario ma non può limitarsi al rinvio agli schemi presuntivi o ai criteri probatori propri del sistema tributario, stante la presunzione di non colpevolezza stabilita dall’art. 27 Cost. e dall’art. 6 CEDU. Si è in proposito affermato che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, [...], Rv. 284693-01; Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, [...], Rv. 270476-01). Si è ulteriormente chiarito (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, [...], Rv. 285221-01, in motivazione), con argomenti che il Collegio condivide, che il diritto penale tributario si caratterizza per la sua specialità che gli deriva dalla particolare materia che ne costituisce l'oggetto, ma resta pur sempre diritto penale, diritto cioè dei comportamenti ritenuti lesivi di beni giuridici o di valori ad essi preesistenti, non diritto degli atti o degli interessi regolati dalle norme tributarie e certamente non dell'obbligazione tributaria. In quanto "diritto penale", esso si caratterizza per la sua natura autonoma e costitutiva rispetto alle altre branche del diritto. Non v'è dubbio che il comune oggetto di tutela sia il dovere di concorrere alle spese pubbliche, previsto dall'art. 53, Cost. quale specifica articolazione del più generale dovere di solidarietà di cui all'art. 2, Cost., ma tale tutela non viene penalmente perseguita in modo indiretto, sanzionando puramente e semplicemente gli obblighi tributari altrove disciplinati nell'an, nel quomodo e nel quando. Al legislatore penale tributario non sta a cuore il recupero in sé del gettito fiscale evaso, né il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, ma esclusivamente la decisione circa la natura illecita delle condotte e l'irrogazione delle relative sanzioni nel contesto dei principi fissati dall'art. 27 della Costituzione. In detto contesto risulta evidente l’impossibilità di traslare le considerazioni delle decisioni tributarie in punto di società di fatto nel processo penale, facendone derivare, secondo i postulati della difesa, l’insussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo, a fronte di una piattaforma probatoria che i giudici di merito hanno correttamente scrutinato ai sensi 5 dell’art. 192 cod. proc. pen., dando conto della concludenza rappresentativa delle fonti di prova secondo lo statuto proprio del diritto penale. 2. Anche le censure concernenti i delitti di autoriciclaggio (capi 8, 11, 14) e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 9 e 12 reiterano rilievi adeguatamente scrutinati fin dal primo grado (pag. 90 e segg.) e disattesi con congrui argomenti, condivisi dalla sentenza impugnata. Ancora una volta la difesa fa leva sulla pretesa assenza di elementi atti a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente delle società coinvolte negli illeciti con riguardo al periodo antecedente l’anno 2017 senza confrontarsi con la motivazione reiettiva rassegnata dalla Corte territoriale alle pag. 41-42 circa l’intraneità del prevenuto al sistema predisposto allo scopo di consentire alle società del terzo livello l’evasione di imposte e contributi, lucrando su detto illegale servizio e convogliandone i proventi verso società estere, di diritto sloveno, i cui flussi, analiticamente ricostruiti dalla Guardia di Finanza, sono stati riassunti dal primo giudice nella tabella allegata a pag. 94. Il Gup a pag. 98 ha, inoltre, rappresentato come i conti delle società di comodo estere, alimentati dai versamenti delle società del c.d. 1 livello, fossero periodicamente e sistematicamente svuotati da parte dei fittizi intestatari delle società stesse che agivano per conto e nell’interesse dell’imputato. 3. Le conclusive censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo i giudici d’appello a pag. 44 escluso la possibilità di mitigazione del trattamento sanzionatorio (al di là dell’espunzione degli aumenti relativi ai reati prescritti) in ragione dell’articolata e protratta nel tempo attività delittuosa posta in essere e della pericolosità sociale dell’imputato, desumibile dalle modalità di realizzazione delle condotte, con valutazione adeguatamente giustificata in piena coerenza con gli esiti processuali. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA IA De IS RE GR