Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18867
CASS
Sentenza 25 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa motivazione circa il dolo di fattispecie in relazione al delitto di associazione per delinquere contestato al capo 1)

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non potendo le censure trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Omessa motivazione circa il valore probatorio delle decisioni rese in ambito tributario in relazione al capo 1)

    La Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di un vincolo in tal senso, richiamando pertinenti pronunce di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità dominante ritiene che il Giudice penale possa utilizzare quanto acquisito nel processo tributario solo a livello indiziario ma non può limitarsi al rinvio agli schemi presuntivi o ai criteri probatori propri del sistema tributario, stante la presunzione di non colpevolezza. Il diritto penale tributario si caratterizza per la sua specialità ma resta pur sempre diritto penale, con natura autonoma e costitutiva rispetto alle altre branche del diritto. In tale contesto, risulta evidente l’impossibilità di traslare le considerazioni delle decisioni tributarie nel processo penale, facendone derivare l’insussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo, a fronte di una piattaforma probatoria che i giudici di merito hanno correttamente scrutinato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino al settembre 2017 in relazione ai delitti di autoriciclaggio contestati ai capi 8, 11, 14

    Le censure reiterano rilievi adeguatamente scrutinati fin dal primo grado e disattesi con congrui argomenti, condivisi dalla sentenza impugnata. La difesa fa leva sulla pretesa assenza di elementi atti a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente delle società coinvolte negli illeciti con riguardo al periodo antecedente l’anno 2017 senza confrontarsi con la motivazione reiettiva rassegnata dalla Corte territoriale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino al settembre 2017 con riguardo ai capi 9 e 12 della rubrica concernenti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti

    Le censure reiterano rilievi adeguatamente scrutinati fin dal primo grado e disattesi con congrui argomenti, condivisi dalla sentenza impugnata. La difesa fa leva sulla pretesa assenza di elementi atti a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente delle società coinvolte negli illeciti con riguardo al periodo antecedente l’anno 2017 senza confrontarsi con la motivazione reiettiva rassegnata dalla Corte territoriale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Le conclusive censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo i giudici d’appello escluso la possibilità di mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell’articolata e protratta nel tempo attività delittuosa posta in essere e della pericolosità sociale dell’imputato, desumibile dalle modalità di realizzazione delle condotte, con valutazione adeguatamente giustificata in piena coerenza con gli esiti processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18867
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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