Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/07/1990, n. 13954
CASS
Sentenza 6 luglio 1990

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Il reato previsto dall'art. 4 comma primo n. 7 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi e si realizza tutte le volte in cui il titolare di redditi di lavoro autonomo o d'impresa, al fine di evadere le imposte, redige le scritture contabili obbligatorie, il bilancio o il rendiconto in modo da rappresentare all'amministrazione finanziaria false indicazioni sulla propria capacità contributiva: pertanto, qualsiasi fraudolenta falsità contenuta nelle scritture contabili, ed utilizzata a sostegno della infedele dichiarazione, se idonea ad alterare, ed in misura rilevante, il risultato effettivo della dichiarazione, è sussumibile nell'ampia nozione della dissimulazione dei componenti positivi del reddito, ovvero della simulazione dei componenti negativi fittizi.*

Per la configurabilità delle ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 1, comma secondo n. 1 e 2, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 è sufficiente che il titolare di determinati redditi si sottragga alla tempestiva osservanza dell'Obbligo di annotare nelle scritture contabili obbligatorie i componenti del reddito, giacché siffatta inadempienza, di per se stessa, lede l'interesse dell'amministrazione finanziaria alla immediata e completa ricognizione delle capacità contributiva del soggetto. Tale ipotesi contravvenzionale differisce da quella, delittuosa, di cui all'art. 4, comma primo, n. 7, del detto decreto legge per la condotta (solo nel delitto è richiesta la realizzazione di un evento), per l'oggetto materiale (le scritture contabili obbligatorie non esauriscono l'area di applicazione del delitto, comprensiva del bilancio e del rendiconto), per l'oggetto giuridico (nel delitto la fedeltà della registrazione è tutelata perché strumentale all'esigenza di non sottrarre il reddito percepito all'imposizione fiscale, mentre nella contravvenzione si vuole assicurare solo la corretta tenuta della contabilità) e per l'elemento psicologico (nel delitto è necessario il proposito fraudolento di ingannare l'amministrazione finanziaria, mentre nella contravvenzione l'inadempienza può essere dovuta anche a negligenza o imperizia). Le dette diversità rendono improponibile qualsiasi possibilità di assorbimento della contravvenzione nel delitto per il principio di specialità.*

Il contribuente che si sia legittimamente avvalso della facoltà concessagli dall'art. 14 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69 convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154 ed abbia quindi presentato la dichiarazione sostitutiva, correggendo le false annotazioni contenute nelle scritture contabili e provvedendo altresì all'integrale pagamento delle imposte dovute, ha regolarizzato, ad ogni effetto, la sua posizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, privando di Rilevanza giuridica la sua precedente condotta: pertanto questa più non costituisce reato sia ai sensi dell'art. 4 comma primo n. 7 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 che agli effetti dell'art. 1 comma secondo n. 1 e 2 del detto decreto legge.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/07/1990, n. 13954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13954
    Data del deposito : 6 luglio 1990

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