Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19639
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Qualificazione delle condotte di reato

    La doglianza si risolve in una lettura alternativa e incompleta delle emergenze probatorie, non in grado di evidenziare incongruenze manifeste rispetto alla valutazione dei giudici di merito. La genesi dell'indagine e il quadro probatorio complessivo, inclusi sequestri e osservazioni, non sono stati adeguatamente affrontati.

  • Inammissibile
    Applicazione aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990

    La doglianza si risolve in una lettura alternativa e incompleta delle emergenze probatorie, non in grado di evidenziare incongruenze manifeste rispetto alla valutazione dei giudici di merito. I colloqui captati sono chiari e non congetturali, confermando l'attività eterodiretta di NE e il ruolo di OL. L'attività unitaria e concorsuale è rappresentata dall'intercettazione del 10-11 marzo 2020.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche

    I motivi di gravame erano aspecifici rispetto all'argomentare del primo giudice, che aveva negato le attenuanti alla luce del rilevante disvalore delle condotte. Le considerazioni del primo giudice sono state assorbenti e hanno esaurito gli oneri giustificativi della valutazione di merito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sulla pena irrogata

    La Corte ha giustificato il discostamento dal minimo edittale sulla base della personalità criminale del ricorrente, già gravato da precedente specifico, e dell'oggettivo disvalore della condotta. Tali indicazioni sono sufficienti a motivare la decisione.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione delle prove

    La doglianza si risolve in una lettura alternativa e incompleta delle emergenze probatorie, non in grado di evidenziare incongruenze manifeste rispetto alla valutazione dei giudici di merito. I colloqui captati sono chiari e non congetturali, confermando l'attività eterodiretta di NE e il ruolo di OL. L'attività unitaria e concorsuale è rappresentata dall'intercettazione del 10-11 marzo 2020.

  • Inammissibile
    Valutazione nell'escludere la configurazione del fatto ex art. 73, comma 5

    Il quadro fattuale smentisce integralmente i rilievi critici, confortando l'ipotesi accusatoria della riferibilità delle cessioni a OL, legittimando l'applicazione dell'art. 73, comma 6, e supportando la qualificazione delle condotte in base al complessivo giro d'affari e all'offensività dell'azione illecita, incompatibile con l'ipotesi di cui al comma 5.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione sul mancato riconoscimento delle generiche

    I motivi di gravame erano aspecifici rispetto all'argomentare del primo giudice, che aveva negato le attenuanti alla luce del rilevante disvalore delle condotte. Le considerazioni del primo giudice sono state assorbenti e hanno esaurito gli oneri giustificativi della valutazione di merito.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sugli aumenti per continuazione

    Il rilievo addotto con l'appello non teneva conto delle specificazioni rese dal primo giudice riguardo alla posizione di NE e ai modesti apporti integrativi di pena per quest'ultimo. La sostanziale sovrapposizione tra le posizioni consentiva di comprendere gli aumenti irrogati a titolo di continuazione per OL, differenziato solo per la posizione concorsuale qualificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19639
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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