CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19639 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE EP nato a [...] A MARE il 19/02/1964; OL CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo la reiezione dei due ricorsi sentito l'avvocato Staniscia in difesa di OL e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Cacciotti in difesa di NE EP che ha chiesto chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ai danni di NE EP e OL CE, responsabili di più fatti di reato, descritti al capo 1) della rubrica e sanzionati ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, realizzati in concorso tra loro oltre che con SG TO, aggravati ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Con la stessa sentenza è stata confermata la responsabilità del solo NE quanto alla cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, punita ai sensi del quarto comma dell’art. 73 citato, descritta al capo 2). Penale Sent. Sez. 6 Num. 19639 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ER RA ET Data Udienza: 19/03/2026 2 2. Interpongono autonomi ricorsi EP NE e CE OL. 3.Nell’interesse di EP NE si adducono tre motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo si contesta la qualificazione ascritta alle condotte di reato attribuite al ricorrente, alla luce della modestia ponderale della sostanza oggetto di cessione negli episodi apprezzati a sostegno della ritenuta responsabilità e del portato meramente congetturale delle considerazioni spese nel risalire al complessivo volume di affari e al contesto criminale all’interno del quale tali condotte si sarebbero innestate. 3.2. Con il secondo motivo si contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990 avuto riguardo in particolare al contributo concorsuale del OL, ritenuto in posizione apicale nel contesto concorsuale descritto dall’imputazione, alla luce di una ricostruzione unitaria delle vicende contestate frutto di una lettura del tutto travisata delle emergenze acquisite, in particolare con riguardo ai colloqui intercettati, che, nel loro tenore oggettivo, non varrebbero a sostenere l’accusa prospettata. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta integrale difetto di motivazione avuto riguardo alle attenuanti generiche, avendo la Corte del merito integralmente pretermesso i rilievi difensivi diretti ad emarginare le particolari condizioni di salute e l’impegno lavorativo assunto dall’imputato dopo le condotte a giudizio. 3.4. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione con riguardo al rilievo prospettato con l’appello inerente alla pena irrogata al ricorrente, che andava determinata nel minimo alla luce delle considerazioni critiche proposte con il gravame, pretermesse dalla Corte del merito. 4. Nell’interesse di CE OL si adducono quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo si adduce vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità. Il ragionamento seguito dai giudici del merito sarebbe congetturale, non rispettoso del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio a fronte della incertezza interpretativa offerta dal materiale indiziario acquisito. In particolare, si contesta il significato assegnato alle intercettazioni valorizzate a sostegno del coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cessione ascritti allo NE, a fronte di espressioni affatto chiare nel loro tenore letterale e in considerazione del fatto che mentre le condotte di cessione contestate vanno dall’ottobre del 2019 al marzo del 2020, di contro la posizione del ricorrente 3 sarebbe emersa sulla scena investigativa solo dal dicembre del 2019, rimanendo del tutto estraneo alla cessione di cui al capo 2. 4.2. Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa nell’escludere la configurazione del fatto in termini coerenti alla ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato. In particolare, la detta valutazione avrebbe dovuto riguardare gli specifici fatti ascritti al ricorrente, certamente riconducibili alla ipotesi di reato rivendicata, evitando valutazioni complessive destinate ad assorbire fatti estranei alla posizione del OL. 4.3. Con il terzo motivo si contesta l’omessa valutazione resa con riguardo ai rilievi prospettati in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, denegate malgrado le rilevate condizioni di salute del ricorrente. 4.4. L’ultimo motivo attinge la commisurazione della pena rispetto ai singoli aumenti apportati per la continuazione, privi di una puntuale e specifica motivazione. 5. La difesa di OL ha depositato una memoria ribadendo le ragioni di ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Giova premettere che i fatti contestati al capo 1) riguardano diverse cessioni di stupefacente operate direttamente da NE in favore di più cessionari. Trattasi di condotte ascritte al suddetto siccome realizzate in concorso con OL e con altro imputato (TO SG, che ha rinunziato all’appello originariamente proposto) e riguardano reati già coperti da giudicato quanto alla posizione di NE. Secondo l’impostazione accusatoria, confermata dai giudici del merito con doppia valutazione conforme, le condotte in questione si incuneavano in un contesto complessivo e unitario che vedeva NE agire quale terminale ultimo di una filiera produttiva che aveva come protagonisti anche OL e SG, dedicati all’approvvigionamento della sostanza ( cocaina) che l’altro concorrente era tenuto a mettere sul mercato, rendendo poi conto, a fine giornata, degli incassi derivanti dall’attività di spaccio, all’evidenza riconducibile ad complessiva una egida unitaria. 4 Il quadro probatorio acquisito, ad avviso dei giudici del merito, avrebbe così fotografato una complessiva attività di narcotraffico di consistente rilievo, in grado di garantire flussi finanziari in entrata affatto modesti (cfr pag 6 della sentenza gravata e il riferimento ai ventinovemila euro incassati nonchè pag. 5 quanto agli introiti mensili di NE); attività criminale , questa, svolta con sistematicità e monitorata lungo un arco temporale non circoscritto (più di sei mesi) nel quale il contributo garantito da NE risultava di fatto esposto alle direttive degli altri due concorrenti (quanto alla determinazione dei prezzi e alla verifica dell’impegno mostrato nel collocare su piazza la sostanza), in particolare da OL ( si veda l’intercettazione del 23/12/19 riportata alla pagina 6). 2.In questo contesto, emerge la inammissibilità dei rilievi prospettati con i primi due motivi del ricorso NE e con i primi due motivi del ricorso OL, cui si può dare una risposta unitaria. Le doglianze si risolvono in una lettura alternativa, frazionata e incompleta delle emergenze acquisite, non in grado di mettere in luce effettive e manifeste incongruenze rispetto alla logica valutativa privilegiata in sentenza dai giudici del merito. 2.1. In particolare, i ricorsi trascurano la genesi dell’indagine (si veda dalla pagina 2 della sentenza di appello), destinata a disvelare il coinvolgimento di NE in un complessivo contesto di spaccio confermato, in termini circostanziati, dal portato dei fatti descritti nei due capi di imputazione, coerenti alle emergenze acquisite. Episodi, quelli descritti dalla rubrica, che hanno trovato conferma probatoria non solo negli esiti dell’attività di intercettazione ma anche in quella di osservazione oltre che nei sequestri realizzati in occasione dei diversi sviluppi di indagine, aspetti non affrontati con la dovuta specificità dai due ricorsi. 2.2. Di certo, hanno assunto un rilievo decisivo i colloqui captati, estranei ad incertezze interpretative e immuni a letture congetturali, soprattutto con riguardo a quelli nei quali NE (con la compagna HE CH e poi con ST Attenni), nel medesimo contesto temporale cristallizzato dalle cessioni coperte dalla regiudicanda, dava conto del fatto che tale sua attività si inseriva in un contesto eterodiretto, facendo capo a soggetti ai quali doveva rendere conto. Soggetti progressivamente identificati dapprima nella persona di SG e poi in OL, identificato solo in un secondo momento (si vedano i riferimenti in tal senso contenuti dalla pagina 4, alle intercettazioni dell’8, del 10, del 13 e del 23 novembre 2019, quest’ultima decisiva nell’inquadrare la posizione del ricorrente OL). 5 Il tutto all’esito di un percorso valutativo e di una sintesi argomentativa coerentemente ancorati al dato valorizzato, senza dare conto di fratture logiche. 2.3. Che, poi, i tre imputati agissero in una ottica unitaria e concorsuale è circostanza plasticamente rappresentata dall’intercettazione del 10-11 marzo 2020 ( riportata alla pagina 6) che, pacificamente, li vede tutti coinvolti e che dà conto dell’attività di spaccio che NE era tenuto a realizzare nell’interesse comune: attività in quel preciso ambito temporale messa in crisi dal mancato funzionamento dei cellullari che fungevano da momento di contatto con i possibili acquirenti, tanto da mettere in discussione i possibili incassi, aspetto concordemente rivendicato dagli altri due concorrenti. 2.4. Ne emerge, in definitiva, un quadro fattuale che smentisce integralmente i rilievi critici prospettati dai ricorrenti con i primi due motivi dei rispettivi ricorsi perché: a) conforta adeguatamente l’ipotesi accusatoria della complessiva riferibilità anche a OL delle cessioni ascritte a NE, descritte al capo 1); b) legittima l’applicazione dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, una volta inquadrate le dette condotte all’interno della comune attività di detenzione e spaccio realizzata dai due ricorrenti in concorso tra loro e con SG, ferma la posizione di maggior rilievo ascritta a OL;
c) supporta la qualificazione data alle dette condotte, considerato il complessivo giro di affari, per capacità di smercio e a monte di approvvigionamento nel quale risultavano inserite, con sistematicità, le cessioni riscontrate, alla luce degli ingenti guadagni garantiti dall’attività di spaccio, il tutto in grado di rassegnare una offensività non minima dell’azione illecita in contestazione, all’evidenza incompatibile con l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato. 3. È manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di NE. Per quanto succintamente, la Corte del merito ha giustificato il discostamento dal minimo edittale per il fatto più grave (da sei a sette anni di reclusione) facendo leva sulla personalità criminale del ricorrente, già gravato anche da un precedente specifico. Indicazione, questa, che integrata, tanto implicitamente quanto evidentemente, dall’oggettivo disvalore della condotta, da adeguato conto della relativa valutazione di merito, ponendo il relativo giudizio al riparo da vizi prospettabili in questa sede, vieppiù considerando l’entità del discostamento dal minimo edittale. 6 4. Vero è, infine, che la sentenza non offre risposte ai temi riguardanti l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche - aspetto sollecitato dalla difesa di entrambi gli imputati-, e alla assenza di una analitica indicazione quanto ai singoli aumenti apportati a titolo di continuazione per i fatti descritti al capo 1) della rubrica, rilievo critico formulato nell’interesse del solo OL, anche con riferimento al correlato difetto di motivazione. Vi è, tuttavia, che i motivi di gravame proposti su tali temi erano all’evidenza aspecifici rispetto all’argomentare reso dal primo giudice. 4.1. Gli appelli dei due imputati, infatti, non mettevano adeguatamente in discussione le sintetiche ma assorbenti considerazioni spese dal Giudice dell’udienza preliminare di Velletri nel negare le attenuanti atipiche, alla luce del rilevante disvalore delle condotte a giudizio, tali da esaurire gli oneri giustificativi della relativa, discrezionale, valutazione di merito. 4.2. Avuto riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio irrogato al OL, indistinto tra pena base per il reato più grave e aumenti apportati a titolo di continuazione, il rilievo addotto con l’appello non teneva conto delle specificazioni rese dal primo giudice con riguardo alla posizione di NE e ai modestissimi apporti integrativi di pena indicati per quest’ultimo per i numerosi e comuni fatti avvinti dalla continuazione ( tre mesi complessivi alla luce di diverse condotte riconducibili al primo comma dell’art. 73 citato); aumenti così modesti che, in quanto tali, non meritavano particolari approfondimenti argomentativi. La sostanziale sovrapposizione tra le due posizioni, in coerenza, più che adeguatamente consentiva di comprendere il portato degli aumenti irrogati a titolo di continuazione per il detto ricorrente, atteso che il trattamento dei due imputati risultava differenziato nell’esito finale complessivo (nove anni complessivi di reclusione ridotti per il rito a fronte di otto), più gravoso per OL solo in ragione della posizione concorsuale qualificata ascritta a quest’ultimo, destinata ad incidere a monte prima del computo da rendere ex art 81 cpv cod. pen.. 4.3. Ne emerge, in coerenza, la complessiva inammissibilità delle censure pretermesse che questa Corte può dichiarare ora per allora. E tanto rende indifferente al fine il silenzio prestato su tali punti dalla sentenza impugnata. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all’art 616, comma 1, cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET ER RA PIERLUIGI DI STEFANO
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo la reiezione dei due ricorsi sentito l'avvocato Staniscia in difesa di OL e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Cacciotti in difesa di NE EP che ha chiesto chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ai danni di NE EP e OL CE, responsabili di più fatti di reato, descritti al capo 1) della rubrica e sanzionati ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, realizzati in concorso tra loro oltre che con SG TO, aggravati ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Con la stessa sentenza è stata confermata la responsabilità del solo NE quanto alla cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, punita ai sensi del quarto comma dell’art. 73 citato, descritta al capo 2). Penale Sent. Sez. 6 Num. 19639 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ER RA ET Data Udienza: 19/03/2026 2 2. Interpongono autonomi ricorsi EP NE e CE OL. 3.Nell’interesse di EP NE si adducono tre motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo si contesta la qualificazione ascritta alle condotte di reato attribuite al ricorrente, alla luce della modestia ponderale della sostanza oggetto di cessione negli episodi apprezzati a sostegno della ritenuta responsabilità e del portato meramente congetturale delle considerazioni spese nel risalire al complessivo volume di affari e al contesto criminale all’interno del quale tali condotte si sarebbero innestate. 3.2. Con il secondo motivo si contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990 avuto riguardo in particolare al contributo concorsuale del OL, ritenuto in posizione apicale nel contesto concorsuale descritto dall’imputazione, alla luce di una ricostruzione unitaria delle vicende contestate frutto di una lettura del tutto travisata delle emergenze acquisite, in particolare con riguardo ai colloqui intercettati, che, nel loro tenore oggettivo, non varrebbero a sostenere l’accusa prospettata. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta integrale difetto di motivazione avuto riguardo alle attenuanti generiche, avendo la Corte del merito integralmente pretermesso i rilievi difensivi diretti ad emarginare le particolari condizioni di salute e l’impegno lavorativo assunto dall’imputato dopo le condotte a giudizio. 3.4. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione con riguardo al rilievo prospettato con l’appello inerente alla pena irrogata al ricorrente, che andava determinata nel minimo alla luce delle considerazioni critiche proposte con il gravame, pretermesse dalla Corte del merito. 4. Nell’interesse di CE OL si adducono quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo si adduce vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità. Il ragionamento seguito dai giudici del merito sarebbe congetturale, non rispettoso del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio a fronte della incertezza interpretativa offerta dal materiale indiziario acquisito. In particolare, si contesta il significato assegnato alle intercettazioni valorizzate a sostegno del coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cessione ascritti allo NE, a fronte di espressioni affatto chiare nel loro tenore letterale e in considerazione del fatto che mentre le condotte di cessione contestate vanno dall’ottobre del 2019 al marzo del 2020, di contro la posizione del ricorrente 3 sarebbe emersa sulla scena investigativa solo dal dicembre del 2019, rimanendo del tutto estraneo alla cessione di cui al capo 2. 4.2. Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa nell’escludere la configurazione del fatto in termini coerenti alla ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato. In particolare, la detta valutazione avrebbe dovuto riguardare gli specifici fatti ascritti al ricorrente, certamente riconducibili alla ipotesi di reato rivendicata, evitando valutazioni complessive destinate ad assorbire fatti estranei alla posizione del OL. 4.3. Con il terzo motivo si contesta l’omessa valutazione resa con riguardo ai rilievi prospettati in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, denegate malgrado le rilevate condizioni di salute del ricorrente. 4.4. L’ultimo motivo attinge la commisurazione della pena rispetto ai singoli aumenti apportati per la continuazione, privi di una puntuale e specifica motivazione. 5. La difesa di OL ha depositato una memoria ribadendo le ragioni di ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Giova premettere che i fatti contestati al capo 1) riguardano diverse cessioni di stupefacente operate direttamente da NE in favore di più cessionari. Trattasi di condotte ascritte al suddetto siccome realizzate in concorso con OL e con altro imputato (TO SG, che ha rinunziato all’appello originariamente proposto) e riguardano reati già coperti da giudicato quanto alla posizione di NE. Secondo l’impostazione accusatoria, confermata dai giudici del merito con doppia valutazione conforme, le condotte in questione si incuneavano in un contesto complessivo e unitario che vedeva NE agire quale terminale ultimo di una filiera produttiva che aveva come protagonisti anche OL e SG, dedicati all’approvvigionamento della sostanza ( cocaina) che l’altro concorrente era tenuto a mettere sul mercato, rendendo poi conto, a fine giornata, degli incassi derivanti dall’attività di spaccio, all’evidenza riconducibile ad complessiva una egida unitaria. 4 Il quadro probatorio acquisito, ad avviso dei giudici del merito, avrebbe così fotografato una complessiva attività di narcotraffico di consistente rilievo, in grado di garantire flussi finanziari in entrata affatto modesti (cfr pag 6 della sentenza gravata e il riferimento ai ventinovemila euro incassati nonchè pag. 5 quanto agli introiti mensili di NE); attività criminale , questa, svolta con sistematicità e monitorata lungo un arco temporale non circoscritto (più di sei mesi) nel quale il contributo garantito da NE risultava di fatto esposto alle direttive degli altri due concorrenti (quanto alla determinazione dei prezzi e alla verifica dell’impegno mostrato nel collocare su piazza la sostanza), in particolare da OL ( si veda l’intercettazione del 23/12/19 riportata alla pagina 6). 2.In questo contesto, emerge la inammissibilità dei rilievi prospettati con i primi due motivi del ricorso NE e con i primi due motivi del ricorso OL, cui si può dare una risposta unitaria. Le doglianze si risolvono in una lettura alternativa, frazionata e incompleta delle emergenze acquisite, non in grado di mettere in luce effettive e manifeste incongruenze rispetto alla logica valutativa privilegiata in sentenza dai giudici del merito. 2.1. In particolare, i ricorsi trascurano la genesi dell’indagine (si veda dalla pagina 2 della sentenza di appello), destinata a disvelare il coinvolgimento di NE in un complessivo contesto di spaccio confermato, in termini circostanziati, dal portato dei fatti descritti nei due capi di imputazione, coerenti alle emergenze acquisite. Episodi, quelli descritti dalla rubrica, che hanno trovato conferma probatoria non solo negli esiti dell’attività di intercettazione ma anche in quella di osservazione oltre che nei sequestri realizzati in occasione dei diversi sviluppi di indagine, aspetti non affrontati con la dovuta specificità dai due ricorsi. 2.2. Di certo, hanno assunto un rilievo decisivo i colloqui captati, estranei ad incertezze interpretative e immuni a letture congetturali, soprattutto con riguardo a quelli nei quali NE (con la compagna HE CH e poi con ST Attenni), nel medesimo contesto temporale cristallizzato dalle cessioni coperte dalla regiudicanda, dava conto del fatto che tale sua attività si inseriva in un contesto eterodiretto, facendo capo a soggetti ai quali doveva rendere conto. Soggetti progressivamente identificati dapprima nella persona di SG e poi in OL, identificato solo in un secondo momento (si vedano i riferimenti in tal senso contenuti dalla pagina 4, alle intercettazioni dell’8, del 10, del 13 e del 23 novembre 2019, quest’ultima decisiva nell’inquadrare la posizione del ricorrente OL). 5 Il tutto all’esito di un percorso valutativo e di una sintesi argomentativa coerentemente ancorati al dato valorizzato, senza dare conto di fratture logiche. 2.3. Che, poi, i tre imputati agissero in una ottica unitaria e concorsuale è circostanza plasticamente rappresentata dall’intercettazione del 10-11 marzo 2020 ( riportata alla pagina 6) che, pacificamente, li vede tutti coinvolti e che dà conto dell’attività di spaccio che NE era tenuto a realizzare nell’interesse comune: attività in quel preciso ambito temporale messa in crisi dal mancato funzionamento dei cellullari che fungevano da momento di contatto con i possibili acquirenti, tanto da mettere in discussione i possibili incassi, aspetto concordemente rivendicato dagli altri due concorrenti. 2.4. Ne emerge, in definitiva, un quadro fattuale che smentisce integralmente i rilievi critici prospettati dai ricorrenti con i primi due motivi dei rispettivi ricorsi perché: a) conforta adeguatamente l’ipotesi accusatoria della complessiva riferibilità anche a OL delle cessioni ascritte a NE, descritte al capo 1); b) legittima l’applicazione dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, una volta inquadrate le dette condotte all’interno della comune attività di detenzione e spaccio realizzata dai due ricorrenti in concorso tra loro e con SG, ferma la posizione di maggior rilievo ascritta a OL;
c) supporta la qualificazione data alle dette condotte, considerato il complessivo giro di affari, per capacità di smercio e a monte di approvvigionamento nel quale risultavano inserite, con sistematicità, le cessioni riscontrate, alla luce degli ingenti guadagni garantiti dall’attività di spaccio, il tutto in grado di rassegnare una offensività non minima dell’azione illecita in contestazione, all’evidenza incompatibile con l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato. 3. È manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di NE. Per quanto succintamente, la Corte del merito ha giustificato il discostamento dal minimo edittale per il fatto più grave (da sei a sette anni di reclusione) facendo leva sulla personalità criminale del ricorrente, già gravato anche da un precedente specifico. Indicazione, questa, che integrata, tanto implicitamente quanto evidentemente, dall’oggettivo disvalore della condotta, da adeguato conto della relativa valutazione di merito, ponendo il relativo giudizio al riparo da vizi prospettabili in questa sede, vieppiù considerando l’entità del discostamento dal minimo edittale. 6 4. Vero è, infine, che la sentenza non offre risposte ai temi riguardanti l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche - aspetto sollecitato dalla difesa di entrambi gli imputati-, e alla assenza di una analitica indicazione quanto ai singoli aumenti apportati a titolo di continuazione per i fatti descritti al capo 1) della rubrica, rilievo critico formulato nell’interesse del solo OL, anche con riferimento al correlato difetto di motivazione. Vi è, tuttavia, che i motivi di gravame proposti su tali temi erano all’evidenza aspecifici rispetto all’argomentare reso dal primo giudice. 4.1. Gli appelli dei due imputati, infatti, non mettevano adeguatamente in discussione le sintetiche ma assorbenti considerazioni spese dal Giudice dell’udienza preliminare di Velletri nel negare le attenuanti atipiche, alla luce del rilevante disvalore delle condotte a giudizio, tali da esaurire gli oneri giustificativi della relativa, discrezionale, valutazione di merito. 4.2. Avuto riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio irrogato al OL, indistinto tra pena base per il reato più grave e aumenti apportati a titolo di continuazione, il rilievo addotto con l’appello non teneva conto delle specificazioni rese dal primo giudice con riguardo alla posizione di NE e ai modestissimi apporti integrativi di pena indicati per quest’ultimo per i numerosi e comuni fatti avvinti dalla continuazione ( tre mesi complessivi alla luce di diverse condotte riconducibili al primo comma dell’art. 73 citato); aumenti così modesti che, in quanto tali, non meritavano particolari approfondimenti argomentativi. La sostanziale sovrapposizione tra le due posizioni, in coerenza, più che adeguatamente consentiva di comprendere il portato degli aumenti irrogati a titolo di continuazione per il detto ricorrente, atteso che il trattamento dei due imputati risultava differenziato nell’esito finale complessivo (nove anni complessivi di reclusione ridotti per il rito a fronte di otto), più gravoso per OL solo in ragione della posizione concorsuale qualificata ascritta a quest’ultimo, destinata ad incidere a monte prima del computo da rendere ex art 81 cpv cod. pen.. 4.3. Ne emerge, in coerenza, la complessiva inammissibilità delle censure pretermesse che questa Corte può dichiarare ora per allora. E tanto rende indifferente al fine il silenzio prestato su tali punti dalla sentenza impugnata. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all’art 616, comma 1, cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET ER RA PIERLUIGI DI STEFANO