Sentenza 9 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2004, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELETTROSÌ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 4, presso l'avv. Lucio Laurita Longo, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, sezione prima civile, n. 1493, del 30 ottobre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 19 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Schirò;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Elettrosì conveniva in giudizio il Ministero delle finanze, chiedendo il rimborso delle somme pagate dal 1990 al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, prevista dall'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 dicembre 1996, accoglieva in parte la domanda, condannando il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma di L. 12.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo intervenuta la decadenza per la richiesta di rimborso relativa agli anni 1990 e 1991. Su appello di entrambe le parti, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 ottobre 1999, accoglieva parzialmente soltanto l'impugnazione principale della società contribuente, fissando la decorrenza degli interessi legali sulle somme da rimborsare dalla data di spedizione dell'istanza di rimborso, confermando nel resto sentenza di primo grado, in particolare per quanto riguarda la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso relativo alle somme pagate negli anni 1990 e 1991. Ha proposto ricorso per Cassazione la società Elettrosì sulla base di un solo motivo. Il Ministero delle finanze intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. Elettrosì - denunziando vizio di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia e omesso esame di documenti ritualmente acquisiti in grado di appello - deduce di aver ritualmente prodotto, nel corso del giudizio di appello, su autorizzazione della Corte e nel termine da questa concesso, la documentazione comprovante la presentazione della istanza di rimborso relative alle somme pagate per gli anni 1990 e 1991 e la spedizione di detta istanza, effettuata con raccomandata postale del 17 giugno 1992 ricevuta dall'Intendenza di Finanza di Cuneo in data 18 giugno 1992, e quindi l'avvenuta interruzione della decadenza, invece erroneamente rilevata dal giudice di appello. La ricorrente richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'omesso esame di un documento ritualmente acquisito può essere denunciato in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, quando si tratti di un documento che sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice di merito.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte enunciato il principio che l'omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità, sotto il profilo della omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, quando si tratti di un documento che sia stato ritualmente prodotto in giudizio (Cass. 29 aprile 1993, n. 5077; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1791; Cass. 22 dicembre 2000, n. 16149) e sia tale da invalidare, secondo criteri di verosimiglianza e sul piano astratto, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice di merito, sì da privare di base la ratio decidendi e da condurre ad una pronuncia diversa da quella adottata (Cass. 12 marzo 2003, n. 3696. In senso conforme Cass. 28 novembre 2001, n. 15113;
Cass. 18 giugno 2003, n. 9701). Compete inoltre alla Corte di Cassazione, in sede di esame del ricorso, il potere-dovere di stabilire se il documento di cui si lamenta l'omesso esame sia idoneo a determinare una decisione diversa da quella assunta dal giudice a quo (Cass. 18 giugno 2003, n. 9701). Si è anche ripetutamele affermato che l'omesso esame di un documento decisivo, comportando, quale vizio della motivazione, un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e quindi un errore di giudizio (Cass. 28 agosto 1997, n. 8118; Cass. 30 marzo 1998, n. 3317), si distingue dall'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c. e che si sostanzia in un errore di percezione della realtà, ossia in una svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 20 aprile 1995, n. 4431; Cass. 3 dicembre 1996, n. 10794; Cass. 15 maggio 2000, n. 6237; Cass. 3 giugno 2002, n. 8023, ord.) e l'errore del giudice abbia carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. 28 agosto 1997, n. 8118; Cass. 30 marzo 1998, n. 3317). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata (pag. 10) risulta che la Corte di appello di Torino ha ritenuto essere intervenuta la decadenza in ordine alla domanda di rimborso delle somme pagate nel 1990 e nel 1991, soltanto sulla base della motivazione addotta dal giudice di primo grado.
Il ricorrente ha invece specificamente dedotto di aver ritualmente prodotto in grado di appello, in base a provvedimento autorizzatorio assunto dalla stessa Corte il 16 febbraio 1999 ed entro il termine contestualmente fissato (31 marzo 1999), la seguente documentazione:
a - istanza di rimborso dei pagamenti della tassa di concessione governativa, effettuati in data 8 febbraio 1990 e 28 giugno 1991;
b - ricevuta della raccomandata postale con la quale detta istanza è stata spedita il 17 giugno 1992, attestante anche il ricevimento della stessa da parte dell'Intendenza di finanza di Cuneo il successivo 18 giugno 1992.
La documentazione prodotta appare pertanto idonea, almeno astrattamente e sulla base di un giudizio di verosimiglianza, a dimostrare l'avvenuta interruzione da parte della contribuente, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 1972/641, della decadenza dal diritto al rimborso delle somme pagate negli anni 1990 e 1991 e conseguentemente a costituire il fondamento di una sentenza diversa da quella pronunciata dal giudice di appello, il quale, basandosi soltanto sugli accertamenti compiuti in primo grado dal tribunale e senza dar conto in motivazione dell'avvenuta produzione di detta documentazione e della sua rilevanza probatoria, ha invece escluso la decadenza soltanto per il rimborso relativo alla somma corrisposta dalla contribuente nel 1992. Ricorrono pertanto nella specie gli estremi del vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, dovendosi invece escludere la configurabilità del vizio revocatorio per errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto la documentazione ignorata dal giudice di appello ha riguardato una questione controversa (la decadenza della contribuente dall'azione di rimborso, su cui lo stesso giudice si è comunque pronunciato sulla base di un apprezzamento - anche se eventualmente inesatto o erroneo delle risultanze processuali.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata per vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia nei termini in precedenza enunciati, ma gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale deciderà motivando con riferimento a tutta la documentazione ritualmente prodotta in giudizio e provvederà anche a regolare le spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative al presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004