Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
In tema di ricettazione, il reato deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato qualora in Italia si sia proceduto alla sola predisposizione, mediante la creazione di un doppio fondo, del veicolo utilizzato per importare la merce illecita successivamente acquistata all'estero, non rilevando in proposito che l'originario programma criminoso prevedesse l'acquisto di beni, comunque di natura illecita, di genere diverso rispetto a quelli poi effettivamente acquisiti. (Fattispecie in tema di ricettazione di armi da guerra acquistate all'estero in luogo dell'originario programmato acquisto di una partita di stupefacente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2008, n. 15280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15280 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 07/03/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 521
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 045205/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE NI N. IL 04/08/1967;
avverso SENTENZA del 22/04/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Managò Antonio e Viale Cristiano, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Monza ha affermato la responsabilità di NI ME in ordine alla detenzione e cessione illegale di eroina;
nonché alla ricettazione, importazione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano.
2. Con distinti atti ricorrono per cassazione il difensore e l'imputato personalmente.
Il difensore espone sette motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto col quale è stata disposta l'intercettazione di conversazioni telefoniche, motivato esclusivamente sulla base di informazioni fornite da fonte confidenziale, in violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1 bis.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che l'intercettazione di conversazioni all'interno di un'auto è stata disposta senza che fossero esplicitate le ragioni che inducevano a ritenere che in tale luogo di privata dimora si stesse svolgendo qualche attività illecita.
2.3 Con il terzo motivo si prospetta che è stata autorizzata l'utilizzazione di impianti di ascolto posti all'esterno degli uffici della Procura della Repubblica, senza esplicitare le eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano tale modalità di esecuzione dell'attività di indagine.
2.4 Il quarto motivo attiene a violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen.. Si afferma che per ciò che attiene all'identificazione dell'imputato ed alla determinazione dell'oggetto dei dialoghi captati è stato utilizzato quale unico elemento di prova l'accertamento giurisdizionale proveniente da altro processo definito con sentenza irrevocabile. Si configura, pertanto, violazione della norma in questione, che prescrive che tale genere di acquisizione probatoria sia supportato da riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. 2.5 Con il quinto motivo si lamenta vizio della motivazione. Si censura in particolare l'iter argomentativo che ha condotto a ritenere dimostrata l'identificazione del ricorrente quale soggetto coinvolto nelle conversazioni illecite;
ed a ravvisare quale oggetto delle conversazioni stesse il commercio di sostanze stupefacenti. Si versa nell'ambito di prova indiziaria, ma la Corte manca di definire un quadro probatorio costituito da emergenze gravi precise e concordati.
La censura in questione attiene particolarmente alla individuazione del NI nel soggetto chiamato IM. I testi escussi hanno ammesso di aver conosciuto il ricorrente e di averlo chiamato con tale nome, ma non hanno mai affermato che il IM interessato al commercio di sostanze stupefacenti fosse proprio l'imputato. Oggetto di censura è pure la valorizzazione della circostanza che gli agenti di polizia giudiziaria hanno affermato di aver riconosciuto con certezza la voce di tale interlocutore: si è infatti in presenza di mere impressioni soggettive.
Si lamenta pure che non è mai stata riscontrato il fatto che l'imputato si sia recato in Turchia al fine di conferire con altro soggetto coinvolto negli illeciti circa la cattiva qualità della fornitura di stupefacente.
Si prospetta, ancora, che nelle conversazioni si fa riferimento a tubi o a disegni, senza che sia possibile dedurre da tale linguaggio che si intenda alludere a sostanza stupefacente.
Neppure significativa viene ritenuta la circostanza che in una conversazione telefonica si faccia riferimento alla somma di L. 750 milioni.
2.6 Il sesto motivo riguarda i reati di cui ai capi l) ed m). Si lamenta che la sentenza ha valorizzato in chiave indiziaria la circostanza che, al momento del passaggio della frontiera, l'imputato scese dall'auto transitando a piedi. Tale circostanza non avrebbe potuto minimamente assumere una connotazione negativa, trattandosi di una precauzione assunta dal coimputato al fine di preservare da eventuali conseguenze pregiudizievoli un compagno di viaggio ignaro di tutto. Proprio dalla ricostruzione dei fatti proposta in sentenza emerge nitidamente che l'imputato non aveva alcuna consapevolezza della presenza delle armi all'interno dell'auto stessa. Per quanto attiene al reato di ricettazione, poi, si lamenta che la provenienza delittuosa delle armi viene ritenuta sulla base di mere congetture ed in assenza di qualunque elemento di prova obiettivo.
2.7 L'ultimo motivo prospetta vizio di motivazione per ciò che attiene alla negazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena al di sopra dei limiti minimi edittali. La sentenza trae argomento dalla circostanza che l'imputato fosse stato sottoposto ad una misura di prevenzione, senza indagare quali fossero le ragioni di elevata pericolosità
sociale che potessero giustificare l'esclusione dell'attenuante in questione. La Corte ha mancato di considerare che l'imputato ha tenuto una condotta processuale irreprensibile e si è dedicato ad una regolare attività lavorativa.
Per ciò che attiene, infine, al trattamento sanzionatorio, si lamenta che la pronunzia reca un giudizio di congruità senza alcuna specificazione.
3. L'imputato propone otto motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo si censura la mancata utilizzazione, da parte del Giudice d'appello, degli atti del giudizio di primo grado celebrato con il rito ordinario. A tale riguardo si prospetta che la sentenza di primo grado è stata annullata dalla Corte d'appello solo nei confronti del ricorrente. A seguito della regressione del procedimento l'imputato ha chiesto la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato. Nell'ambito di tale giudizio, il tribunale di Monza ha utilizzato, ai fini della decisione, anche atti del primo giudizio oggetto della pronunzia di annullamento. Pertanto tali atti sono stati senza dubbio acquisiti al giudizio abbreviato. L'utilizzazione degli atti ridetti emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale si fa riferimento alle dichiarazioni dibattimentali di un maresciallo di polizia ed a quelle del perito trascrittore. Le stesse conversazioni registrate vengono riportate nel testo trascritto dal perito, che in alcune parti diverge dal testo dei brogliacci di polizia giudiziaria. Fatte tali premesse, si censura l'enunciazione contenuta nella pronunzia d'appello, secondo cui, ai fini della decisione possono essere utilizzati solo gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero poiché dal verbale di udienza del giudizio abbreviato non emerge che ne siano stati acquisiti altri. Indebitamente, la Corte d'appello si è sottratta all'esame delle censure esposte nei motivi d'appello, fondate sugli atti del giudizio celebrato con il rito ordinario. La circostanza che l'acquisizione non sia riportata nei verbali di udienza non assume rilievo decisivo, giacché può ritenersi che essa sia avvenuta implicitamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5. 3.2 Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione per quanto attiene all'interpretazione dell'unica conversazione nella quale, secondo l'ipotesi accusatoria, si fa riferimento ad una partita di eroina del peso di circa 18 kg. La conversazione in questione coinvolge persone diverse dall'imputato. Da essa non emerge alcun coinvolgimento dell'imputato stesso;
ne' risulta che questi si sia recato in Turchia per contestare la qualità della merce. Tra l'altro, la conversazione costituente allegato 7 alla sentenza costituisce non una trascrizione sommaria ma addirittura un riassunto,un commento che non ha neppure la pretesa di essere un'interpolazione del testo. L'affermazione di responsabilità dunque, si fonda esclusivamente su uno commento della conversazione, compiuto dalla polizia giudiziaria.
3.3 Il terzo motivo prospetta vizio della motivazione dei provvedimenti con i quali è stata disposta l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, essendo state utilizzate modalità standardizzate.
3.4 Il quarto motivo prospetta la mancanza di una risposta, nella motivazione della pronunzia impugnata, ad una censura proposta nell'atto di appello. Si era lamentato che mai il NI si sia presentato con il nome di IM o i suoi interlocutori lo abbiano chiamato con tale nome. A tale questione la Corte non ha dato una risposta pertinente.
3.5 Con il quinto motivo si lamenta la mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese da IO OL nel giudizio di primo grado puoi annullato.
3.6 Con il sesto motivo si espone che nei motivi di appello era stata prospettata la differenza tra la pura e semplice consapevolezza della presenza delle armi nell'auto ed il concorso nella loro illecita detenzione. La Corte d'appello ha mancato di rispondere sul punto, mentre da tutti gli atti emerge che l'imputato non ha dato alcun contributo causale al fatto criminoso addebitato al coimputato UZ;
ne' aveva consapevolezza e volontà di concorrere nell'altrui illecito.
3.7 Il sesto motivo propone la erronea mancata derubricazione del reato di importazione illegale delle armi in quello di mero tentativo. Infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'auto venne fermata alla postazione di confine e quindi prima dello stesso confine.
3.8 L'ottavo motivo deduce vizio della motivazione per quanto attiene alla questione inerente alla giurisdizione dello Stato italiano in ordine al reato di ricettazione. La pronunzia incorre al riguardo in contraddizione interna, perché da un lato afferma che trova applicazione l'art. 6 cod. pen., essendosi perfezionate in Italia le trattative per l'illecita cessione;
dall'altro enuncia che scopo originario del viaggio era l'acquisto di sostanza stupefacente e che solo successivamente, per motivi rimasti sconosciuti, vi era stata la sostituzione di tale illecita mercanzia con le armi. Il vizio logico consiste nel fatto che se si trattò di un nuovo impiego posto in essere all'ultimo momento, le relative trattative non potevano essersi realizzate in Italia.
3.9 Il nono motivo censura il mancato assorbimento nel reato di importazione della clandestina di quelli di porto e di detenzione illegale delle armi. A tale riguardo la Corte si è limitata ad affermare che si è in presenza di condotte autonome e distinte;
senza considerare che il reato di importazione implica necessariamente gli altri di cui si è detto.
3.10 Il decimo motivo attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte afferma che l'attività lavorativa dell'imputato è di mera facciata, senza considerare che per le persone sottoposte a sorveglianza speciale essa è oggetto di un rigido controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
3.11 L'ultimo motivo attiene alla determinazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. La Corte ha mancato di considerare che le armi erano mancanti di alcuni pezzi e non potevano quindi essere micidiali. È pertanto eccessivo l'incremento di pena irrogato.
4. Nessuno dei motivi prospettati dal difensore ha pregio.
4.1 Quanto al decreto con il quale è stata disposta l'intercettazione, la motivazione, integralmente riportata in sentenza, fa testualmente riferimento alla fonte confidenziale riscontrata dalle indagini. Dunque, contrariamente a quanto dedotto, la gravità del quadro indiziario è desunta non dalla fonte confidenziale ma dalle successive indagini di polizia che l'hanno verificata.
4.2 Per ciò che attiene alla disposta intercettazione all'interno dell'auto, la Corte d'appello evoca correttamente la consolidata, condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui la questione inerente all'installazione delle microspie nei luoghi di privata dimora è irrilevante nei procedimenti in cui le intercettazioni siano state effettuate all'interno dell'abitacolo di una autovettura, che non è da considerare luogo di dimora privata (Così, tra le tante, Cass. 6^, 23 aprile 2004, Rv. 229974).
4.3 La censura afferente ai provvedimenti con i quali è stata autorizzata l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici di procura è priva della necessaria specificità. Infatti non si chiarisce quale sia il passaggio motivazionale oggetto di censura, nè quali siano le ragioni della critica. L'assenza di specificità risalta ancora maggiormente se si considera che il decreto n. 170/96 in data 29 novembre 1996 di cui vengono trascritti in sentenza ampi brani reca una diffusa motivazione: si fa infatti riferimento all'urgenza connessa all'imminente acquisto di una partita di stupefacente e si evidenzia che il ritardo nella predisposizione degli strumenti tecnici necessari potrebbe determinare la mancata acquisizione di prove irrilevanti, con conseguente grave pregiudizio per le investigazioni. Il difetto di specificità si prospetta anche sotto altro profilo: non viene infatti chiarito quale decisivo rilievo per le sorti dell'argomentazione probatoria avrebbe l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni compiute in esecuzione dei decreti in questione.
4.4 Il quarto motivo è palesemente infondato. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'identificazione dell'imputato e la determinazione del significato dei dialoghi captati è desunto non da altre sentenze ma dall'analisi di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali e dai servizi di osservazione compiuti dalla polizia giudiziaria.
4.5 Per ciò che attiene all'identificazione dell'imputato nel personaggio chiamato IM la motivazione propone argomentazioni diffuse ed immuni da vizi logici. Da un lato si fa riferimento ad una conversazione nella quale si parla di IM che è andato in Turchia e poco dopo viene comunicato un numero di telefono che è risultato pacificamente essere in uso all'imputato. Dall'altro lato si pone in luce che da due comunicazioni telefoniche emerge che un personaggio coinvolto negli illeciti invierà danaro al OL che si trova in Turchia;
e che dalle indagini compiute dalla polizia giudiziaria è emerso che proprio il NI ha effettivamente inviato due vaglia postali al detto OL. Il quadro probatorio è completato dalle dichiarazioni rese in giudizio dai coimputati.
4.6 Per ciò che attiene alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della presenza delle armi nell'auto, la pronunzia impugnata reca una persuasiva argomentazione immune da vizi logici: si evidenzia che il viaggio era stato programmato con finalità illecite, sicché non è ipotizzabile che uno dei due personaggi coinvolti nell'accordo criminale non fosse al corrente della natura delle cose trasportate. Non è neppure censurabile l'argomentazione con la quale, utilizzando in chiave indiziaria numerose emergenze significative, si perviene alla conclusione che le armi da guerra fossero di provenienza delittuosa. Si fa infatti riferimento all'assenza di documentazione d'accompagnamento; alla non negoziabilità tra privati di tale genere di armamento;
all'assenza di marca e di matricola che avrebbero potuto consentire di risalire alla provenienza dei reperti;
al complessivo comportamento posto in essere dagli imputati. Si è dunque in presenza della classica argomentazione in ordine alla prova indiziaria, che si fonda sulla lettura integrata di emergenze probatorie significative e coerenti.
4.7 Infine neppure censurabile è la ponderazione inerente alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Infatti si evidenziano la particolare gravità dei fatti, la presenza di ripetute condanne, l'assenza di qualunque profilo positivo di personalità, l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Inoltre si pone in luce che la pena irrogata e prossima al minimo edittale e che si è addirittura omesso di applicare la pena pecuniaria, sicché il trattamento sanzionatorio è da ritenersi benevolo. Con tutta evidenza si è in presenza di coerente apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità.
5. Pure infondate sono le censure prospettate direttamente dall'imputato.
5.1 Correttamente il giudice d'appello ha utilizzato esclusivamente elementi di prova desunti dagli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero. Infatti la sentenza emessa dal Tribunale a seguito di giudizio celebrato col rito ordinario è stata annullata dalla Corte d'appello di Milano per violazione del diritto di difesa, non essendo stato dato avviso alla difensore di fiducia del NI. Dunque, doverosamente non si è tenuto conto di acquisizioni probatorie affette da nullità assolute ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. a causa dell'assenza del difensore. Nè, in presenza di una così radicale invalidità degli atti, è plausibile congetturare che essi siano stati acquisiti al giudizio per effetto di una implicita iniziativa officiosa del giudice.
5.2 Per ciò che attiene alla decifrazione delle conversazioni telefoniche la pronunzia impugnata reca una diffusa, attenta e coerente motivazione. D'altra parte la censure inerenti all'utilizzazione a fini probatori di meri riassunti delle conversazioni intercettate è priva di fondamento. La conversazione costituente allegato 7 alla sentenza d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, è riportata integralmente. La conversazione allegato 3 cui probabilmente si indirizzano le censure e riportata anch'essa integralmente per ciò che attiene ai brani significativi oggetto di analisi. Dunque si è in presenza di doglianze palesemente infondate.
5.3 Per ciò che riguarda le censure mosse alla motivazione dei decreti con i quali è stata autorizzata l'intercettazione di comunicazioni, si è in presenza di doglianze del tutto prive di specificità. È sufficiente al riguardo richiamare le considerazioni esposte (3.3) a proposito di analogo motivo prospettato dal difensore.
5.4 Il quarto motivo ripropone la questione della identificazione dell'imputato nel personaggio chiamato IM. Anche a tale riguardo è sufficiente richiamare quanto esposto sub 3.5.
5.5 Le dichiarazione rese nel giudizio di primo grado dal OL correttamente sono state espunte dal quadro probatorio essendo state acquisite, come si è sopra evidenziato, nel corso di un dibattimento radicalmente affetto da nullità assoluta.
5.6 Per ciò che attiene alla censura inerente all'apporto causale della condotta dell'imputato alla illecita importazione delle armi, occorre ribadire che la pronunzia prospetta una analisi coerente del materiale probatorio: i due imputati insieme avevano concepito il viaggio illecito, addivenendo anche alla predisposizione di un'auto con doppio fondo al fine del nascondimento della merce illecita, sicché non si dubita che si sia in presenza di condotta in tutto concorsuale.
5.7 La censura con la quale si assume che il reato di importazione delle armi sia solo tentato è infondata e tenta impropriamente di riproporre nella presente sede di legittimità la riconsiderazione del merito. Infatti in sentenza si enuncia che dall'informativa di polizia giudiziaria in atti emerge che l'auto al cui interno erano occultate le armi fu fermata solo dopo aver varcato la frontiera di Gorizia.
5.8 A proposito della censura afferente al difetto di giurisdizione dello Stato italiano in ordine al reato di ricettazione occorre in primo luogo considerare che la prospettata contraddizione interna della motivazione non sussiste. La Corte, infatti, si limita a considerare che il progetto iniziale di importare una partita di stupefacente venne successivamente modificato, ma non enuncia affatto che il reato sia stato interamente concepito ed attuato quando le persone coinvolte si trovavano già all'estero. Al contrario, in altro passaggio della pronunzia si evidenzia che il reato è stato commesso almeno in parte in Italia, ove si sono perfezionate le trattative per la cessione delle armi ed ha altresì ha avuto luogo la predisposizione dell'auto necessaria per effettuare il trasporto. A tale ultimo riguardo, poco prima si era posto in luce che gli imputati OL e NI, come emerge dai servizi di osservazione compiuti dalla polizia giudiziaria, avevano acquisito un'auto marca Peugeot di modello corrispondente a quello di altro veicolo che si trovava all'estero. L'auto in questione fu predisposta per l'occultamento della merce illecita e fu effettivamente utilizzata a tal fine. In un siffatto quadro probatorio non può dubitarsi che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, parte della condotta illecita fu posta in essere in Italia, così fondando la giurisdizione nazionale ai sensi dell'art.6 cod. pen.. 5.9 Quanto al dedotto assorbimento dei reati afferenti alla disciplina delle armi occorre rammentare che, come ripetutamente e condivisibilmente enunciato da questa Corte (Cass. 1^, 18/04/1994, Rv. 198872; Cass. 1^, 21/03/1992, Rv. 190323), i reati di illegale introduzione nello Stato, detenzione e porto di armi costituiscono fattispecie concettualmente e materialmente distinte ed autonome tra loro, oltre che poste a tutela di beni giuridici diversi. I primi potrebbero eccezionalmente ritenersi assorbiti nell'ultimo unicamente ove si realizzi piena coincidenza temporale tra le condotte, che si verifica solo nell'eventualità che le condotta di detenzione e porto di armi si sostanzino e si esauriscano nell'indebita importazione del materiale, ovvero nell'atto del superamento della linea di confine. Nel caso di specie, per le connotazioni della vicenda illecita che si sono esposte, la detta integrale sovrapposizione non si configura, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello; e non si configura, quindi, l'assorbimento prospettato.
5.10 Infine, per ciò che attiene alle attenuanti generiche e la misura della pena, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte sub 3.7 a proposito di analoghe censure prospettate dal difensore.
6. Il ricorso va dunque rigettato. Come si è esposto, la pena è stata determinata al di sopra del minimo edittale in considerazione della gravità del fatto e del negativo profilo di personalità. In conseguenza, non rileva il sopravvenuto mutamento del regime sanzionatorio che ha riguardato la rideterminazione del minimo edittale del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008