Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
Gli atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere.
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- 1. Animus possidendi: se la coltivazione del terreno ed il preliminare di compravendita di un bene immobile sostanziano un possesso utile per l’usucapioneArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2016
Una recente sentenza della Cassazione Sez. II 05/07/2013 n° 11878, indica in modo chiaro e preciso quali debbano essere le condizioni per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione: “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa …
Leggi di più… - 2. L'usucapione di beni immobili "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2002
L'usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà previsto dal nostro codice civile e si realizza mediante il possesso continuato e non clandestino di un immobile per un periodo di tempo non inferiore (salvo quanto disposto dall'art.1159 e 1159bis c.c.) ai venti anni. Le ragioni che giustificano l'istituto dell'usucapione sono per lo più da ricercarsi nell'inerzia da parte del titolare del diritto, nel consolidarsi delle situazioni ad opera del tempo a favore di un terzo che agisce come se fosse il proprietario del bene, nonché nell'esigenza fondamentale della certezza nelle situazioni giuridiche. Volendo iniziare questo approfondimento con un esempio, si prenda il caso di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO AN e LO LA, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, 95 presso l'avv. Bianca Epifani, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Tanca giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TR IN, TR UL e CC AR, elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana, 58 presso l'avv. Paolo Gonnelli, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 146/96 del 21.12.95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/04/99 dal Relatore Cons. dr. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Paolo Gonnelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN e LA AR convenivano, avanti al tribunale di Salerno, TR UL, TR IN e CA AR chiedendone la condanna alla demolizione del "vano-veranda" che assumevano edificato in violazione delle distanze legali dall'appartamento di loro proprietà.
Adducevano, altresì, che il tribunale di Salerno, adito con citazione 20.03.1975, aveva condannato CA AR alla demolizione di detta veranda, con sentenza 13.04.1976, confermata dalla corte di appello.
Si costituivano IN e UL TR eccependo, tra l'altro, l'usucapione del diritto a mantenere la veranda a distanza inferiore alla legale e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento del diritto eccepito.
Il tribunale, con sentenza 22.01.1991, accoglieva la domanda riconvenzionale.
L'appello, interposto dagli attori soccombenti, veniva rigettato dalla corte di appello di Salerno con sentenza 21.12.1995. Riteneva la corte del merito che la citazione di CA AR, in data 20.03.1975, non avesse interrotto l'usucapione degli altri comproprietari della veranda, UL e IN TR;
che fosse priva di rilevanza probatoria -in ordine al tempo della costruzione in contestazione~ la planimetria, "esibita" dagli appellanti, di accatastamento di un piccolo locale e che il decorso del termine di usucapione fosse provato da deposizioni testimoniali e dal riscontro alle medesime derivante da fotografie dei luoghi ed altri documenti, conseguentemente ritenendo inattendibili le deposizioni contrarie. Contro la sentenza AR AN e AR LA ricorrono per cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. TR IN, TR UL e CA AR resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e terzo motivo, intimamente connessi, denunciando violazione degli artt. 1031, 1158, 1165 e 2943 c.c. (primo-motivo) e degli artt. 949, 1031, 1165 e 2943 c.c. (terzo motivo) i ricorrenti deducono, a censura dell'impugnata sentenza, che la "evocazione in giudizio di uno dei comproprietari" (CA AR, con citazione 20.03.75) ha comportato la "estensione degli effetti interruttivi [dell'usucapione del diritto a mantenere la veranda a distanza inferiore alla legale dalla proprietà di controparte] dell'atto nei confronti degli altri": la legittimazione passiva di CA AR - "esecutrice della veranda", come accertato con sentenza passata in giudicato- comporta la "estensione anche agli altri compossessori dell'efficacia interruttiva dell'atto di citazione a lei notificato". Non sono fondati.
Invero, gli atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di un compossessore non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri compossessori, in quanto il principio di cui all'art. 1310 c.c. -secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori- trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere (cfr. Cass.
7.12.1982 n. 6668). Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 949, 1079, 1165 e 2943 c.c., i ricorrenti deducono che "sarebbe contraddittorio e iniquo" riconoscere "l'estensione dell'efficacia interruttiva" della proposta "actio negatoria servitutis" "in danno degli altri compossessori limitatamente al risarcimento dei danni e non anche in relazione alla domanda di eliminazione dell'opera abusiva".
Il motivo non può trovare ingresso posto che non investe la sentenza impugnata, questa non contenendo le statuizioni che formano oggetto di censura, apparendo, piuttosto, che i ricorrenti, con il motivo in esame, formulino argomentazioni in via di mera ipotesi, in relazione ad eventuali, possibili pronunce.
Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1160 e 2697 c.c. nonché "erronea motivazione su un fatto decisivo", i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto attendibili i testimoni di controparte e disatteso la deposizione dei propri testi in quanto contraddetta -con riferimento al tempo della realizzazione della costruzione- dalla "documentazione fotografica in atti" che, per contro, non ha efficacia probatoria alcuna sulla circostanza medesima, la stampigliatura della data sulle fotografie non rientrando nei fatti e nelle cose sui quali si forma piena prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., in mancanza di disconoscimento. Non è fondato.
Pur avendo la corte del merito richiamato -ai fini della prova della decorrenza del termine di usucapione- il principio della piena prova delle fotografie, prodotte e non disconosciute, in ordine a "fatti" e 'cose' in esse rappresentate (art. 2712 c.c.), va tuttavia rilevato che la prova del fatto storico in questione (decorrenza del termine di usucapione) è stata valutata dalla corte territoriale nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie probatoria: in particolare, attraverso l'esame specifico delle deposizioni testimoniali, il raffronto e l'esame critico delle medesime, il riscontro obiettivo offerto alle deposizioni ritenute attendibili da altri (oltre le fotografie prodotte) documenti ("lettera SIP relativa ad intervento del 21.4.58"). Peraltro, anche la suddetta efficacia probatoria delle fotografie, prodotte e non disconosciute, è stata ritenuta (con riferimento alla collocazione temporale dei luoghi rappresentati), oltre che sul rilievo della data stampigliata sulle fotografie, anche con riguardo allo stato dei luoghi rappresentati ed alla apparente età delle persone ritratte, ad elementi, cioè, costituenti il fatto storico rappresentato nelle fotografie medesime, che i AR avevano l'onere di disconoscere per inficiarne l'efficacia probatoria.
Il motivo di censura, pertanto, involge -peraltro in modo parziale e incompleto- la valutazione di fatti e prove da parte del giudice del merito, che, in quanto sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità.
Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 116 e 213 c.p.c., 2700 e 2702 c.c., i ricorrenti lamentano che sia stata ritenuta priva di rilevanza probatoria "la planimetria predisposta presentata al catasto urbano", nella quale risultava inesistente la veranda e sia stata disattesa l'istanza di "acquisire al processo gli atti e documenti esistenti presso il C.E.E.U . . . . per rappresentare la pregressa situazione dei luoghi". Non è fondato.
La prima censura non può trovare ingresso in quanto generica. La corte del merito ha infatti considerato priva di rilevanza probatoria la "planimetria tendente all'accatastamento di piccolo locale", sia perché attinente "ad altro bene da accatastare", sia perché "le risultanze catastali non hanno alcun valore probatorio sul punto" (esistenza o meno del manufatto all'epoca) e il motivo di censura non investe, specificamente, le dette argomentazioni. Per il rimanente, basti rilevare che la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato esercizio, anche se non motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 189.300, oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999