Sentenza 2 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
000 1 5/02 AULA "A 66 395 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TRE Z ZA Presidente Consigliere R.G.N.21841/99Dott. Bruno D'ANGELO PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Mario MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.Cron. 15 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.20.09.2001 da RC AT TA rapp.to e difeso dal prof. avv. Giovanni Giacobbe, presso il quale elett.te domicilia in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro 3478 UF FO MAT RICARD I ND UF F O AT I LO quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di 1 4. RU LA TA IA LE, entrambi chiamati anche quali eredi di RU DE TA CI, rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Siracusano, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via RC Prestinari, n. 15, presso lo studio dell'avv. Valter Calvieri, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti e da UF F O MATRI CARD I ND UF FO MATRI CARD I LO quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di TA IA LE, entrambi chiamatiRU LA anche quali eredi di RU DE TA CI, rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Siracusano, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via RC Prestinari, n. 15, presso lo studio dell'avv. Valter Calvieri, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorsi incidentali, - ricorrenti incidentali -
contro
ATTA AR LLO intimato avverso i ricorsi incidentali per l'annullamento LA sentenza del Tribunale di Patti n. 00678/98 del 16.11/15.12.1998, R.G. n. 00717/97, non notificata. 2 2 Udita la relazione LA causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Giovanni Giacobbe per TA RC, e Walter Calvieri, in virtù di delega dell'avv. Nicola Siracusano per DR e OL RU AT;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e per il rigetto di essi. Svolgimento del processo Con sentenza parziale n. 0842/97 del 04/25 giugno 1997 il OR di Patti, rigettata l'eccezione di nullità e decadenza per mancata rinnovazione LA notifica del ricorso nel termine di cui all'art. 415, quarto comma, c.p.c., a seguito di rinvio ad hoc da parte del giudice senza indicazione del termine di rinnovo, dichiarava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di RC TA, in qualità di dirigente di azienda agricola, alle dipendenze di IA LE RU per il periodo 18 agosto 1960 - 30 aprile 1987 e di CI RU per il periodo 18 agosto 1960 - 01 dicembre 1977, dichiarava prescritti tutti i crediti maturati nei confronti di RU CI, e to japure at Barat ha condannava RU IA LE alla metà delle intere differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e indennità di z 3 alloggio, da determinarsi a mezzo consulenza tecnica, per il cui espletamento rinviava in prosieguo. Il Tribunale di Patti dichiarava prescritti anche i crediti maturati nei confronti di RU IA LE nel periodo fino all' 01 dicembre 1977, rigettava le domande proposte contro la stessa per i pretesi crediti maturati successivamente, e rigettava l'appello incidentale proposto dal TA;
spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: non sussistevano le eccepite nullità e decadenze;
il OR, a seguito LA mancata notifica del ricorso, aveva concesSO il termine per la rinnovazione LA notifica del ricorso con fissazione LA nuova udienza, ma non aveva disposto alcun termine poiché non era perentorio perentorio per la notifica;
all'art. 415, quarto comma, neanche il termine di cui ipotesi di estinzione delc.p.c., non sussisteva la giudizio ex art. 307, terzo comma, c.p.c.; tempestiva era stata la riassunzione dopo la cancellazione LA causa dal ruolo all'udienza del 15 marzo 1995; dall'atto originale di riassunzione risultava attestato dall'Ufficio il deposito in data 14 marzo 1996, sicché l'apparente mancanza LA data sulle copie del ricorso in era da riassunzione (in realtà qualcosa si intravvedeva) addebitarsi al cattivo funzionamento LA macchina 4 : fotocopiatrice, che aveva provocato la difficoltosa leggibilità anche dei verbali di interrogatorio delle resistenti;
dalle prove testimoniali era risultato che rapporto di lavoro subordinato doveva certamente la collaborazione del TA dal 18 agosto considerarsi 1960 al 1971, periodo in cui l'azienda era condotta e non anchegestita dal marito di RU CI, ma successivamente, allorché, separatasi la RU dal marito, era insorta una relazione sentimentale, sfociata nella convivenza more uxorio, tra la stessa e il TA, con conseguente assunzione da parte di quest'ultimo di tutti gli affari di famiglia al di fuori di qualsiasi vincolo contrattuale, e comunque senza subordinazione e senza prospettive di retribuzione;
non era immaginabile la scissione LA posizione del TA nei confronti dell'una о dell'altra sorella conviventi, non potendo lo e,stesso comportarsi secondo le proprie determinazioni, contemporaneamente secondo le disposizioni di RU IA LE in riferimento alla medesima azienda agricola;
alla comunanza di vita e di interessi, pertanto, era conseguita la causa affettiva dell'attività svolta, sicché i crediti vantati nei confronti LA RU IA LE fino al 1971 dovevano ritenersi prescritti ex art. 2948 C.C.; andava rigettata la domanda relativa ai pretesi crediti maturati dopo la cessazione LA convivenza more 5 uxorio del TA con RU CI, non sussistendo il rapporto di lavoro subordinato;
andava rigettato l'appello incidentale proposto dalle appellate. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza TA RC con unico motivo di censura, sviluppato in più profili. RU AT DR e RU AT OL, quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di RU LA TA IA LE, si sono costituiti con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale affidati ciascuno ad unico motivo di censura. TA RC non si è costituito avversO ricorsi incidentali. A seguito di ordinanza di questa Corte si regolarmente provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti di RU AT DR e RU AT OL nella loro qualità di eredi di RU LA TA CI. Le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con l'unico motivo di ricorso principale TA RC denunzia violazione e falsa applicazione degli 6 L artt. 2094 2099e e segg. C.C., 354, e 36 LA Costituzione, 2727 e segg. e 2948 C.C., nonché insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo LA controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. : non sussisteva nel caso di specie la presunzione che la convivenza more uxorio aveva determinato la modifica LA natura giuridica del rapporto, non essendo indicati, oltre la detta convivenza, gli elementi univoci e concordanti perché potesse dirsi accertato il fatto ignoto;
d'altra parte, proprio la detta operazione avrebbe dovuto portare alle conseguenze opposte, atteso che la convivenza si era innestata su un rapporto di lavoro subordinato da anni pacifico;
comunque, tale sola circostanza, perché allo stato di nessuna rilevanza giuridica se non nei casi espressamente previsti dalla legge, non poteva essere invocata per la trasformazione LA natura del rapporto e cioè come elemento di rilevanza giuridica;
а seguire la tesi del Tribunale, al massimo da detta circostanza poteva LA prova;
né eralegittimare l'inversione dell'onere sostenibile l'affermata incompatibilità LA convivenza con la natura subordinata del rapporto, atteso che una interpretazione in tal senso sarebbe stata in contrasto con i principi di cui agli artt. 4, 35 e 36 LA Costituzione, in relazione ai quali andava rimessa la 2 7 questione per il giudizio di legittimità dell'art. 2099 C.C. in tal senso interpretato;
comunque, la presunzione di gratuità non poteva essere giammai estesa alla sorella LA convivente, atteso che la unitarietà oggettiva dell'azienda non poteva legittimare la detta estensione;
inapplicabile l'art. 2948 C.C., e dovevadunque, era contestarsi il rigetto LA domanda per il periodo successivo alla instaurazione LA convivenza;
la stessa interpretazione del Tribunale delle prove testimoniali non corretta, prospettando esse proprio la naturaera subordinata dell'attività dirigenziale del TA;
la stessa affermazione di non presentare rendiconti, peraltro riferita al 1985, e immotivatamente retrodatata anche agli anni precedenti, era addebitabile al comportamento LA RU e subìta dal dichiarante, e, ove significativa di una rinuncia alla retribuzione, era anche illegittima. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato RU AT DR e RU AT OL denunziano violazione degli artt. 291, 307 e 414, quarto cpv., c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: l'atto introduttivo del giudizio, non notificato per l'udienza di discussione, era stato notificato a seguito di fissazione di nuova udienza per il rinnovo LA notifica, oltre il termine di cui all'art. 415, quarto cpv., c.p.c.; non essendo stato indicato dal 8 giudice un nuovo termine entro il quale doveva perentoriamente eseguirsi la notifica stessa, l'adempimento non poteva non essere eseguito che nel termine perentorio di cui all'art. 415 c.p.c.; il mancato tempestivo adempimento comportava la cancellazione LA causa dal ruolo e la estinzione del giudizio. Con l'unico motivo di ricorso incidentale RU AT DR e RU AT OL denunziano violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla statuizione sulle spese di lite dei gradi di merito: non risultavano minimamente indicati i giusti motivi per la integrale compensazione delle spese. ancorché Il ricorso incidentale per cassazione ' condizionato, Va esaminato prioritariamente allorché una questione preliminare necessariamente investe postulata dalla valutazione delle questioni di merito (fra le tante, Cass. SS.UU. 21 febbraio 2000, n. 00026). Quello all'esame di questo Collegio è tuttavia infondato. A parte la considerazione che nel rito del lavoro non è applicabile l'ultimo comma dell'art. 291 c.p.c., in realtà, come nel caso di specie, la omissione del termine perentorio fissato dal giudice per il rinnovo LA notifica del ricorso, in presenza di un'altra, precedente, non decisamente omessa o inesistente o radicalmente nulla, 9 non comporta né nel ricorso incidentale se ne indicano eventuali motivi non connessi alla mera omissione la trasformazione di un termine (pacificamente) ordinatorio, come quello dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., in termine perentorio, che evidentemente diviene tale solo per effetto LA indicazione espressamente data dal giudice;
ed, evidentemente, sempre che sia rispettato il termine di trenta giorni tra la data LA notifica e quella LA udienza di discussione. Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di legittimatio ad causam sollevata in questa sede dai due resistenti, in una alla nullità del ricorso. Sulle premesse che IA LE e CI RU LA TA si erano costituite in precedenza a mezzo del loro procuratore generale OL RU AT, figlio di CI e nipote di IA LE, e che la prima era deceduta nelle more del ricorso per cassazione e dopo il deposito LA sentenza con esso impugnata, assumono i controricorrenti, e ricorrenti incidentali, che il AT OL non poteva più essere evocato in giudizio nella veste di procuratore generale LA madre CI, essendo la procura generale, quanto a quest'ultima, cessata con la morte LA mandante;
che il ricorso per cassazione era affetto da nullità assoluta perché diretto contro il mandatario di persona deceduta Z 10 del decesso da parte del nonostante la conoscenza quest'ultima dalla chiamata di notificante, desumibile entrambi i figli LA deceduta;
che il ricorso era proposto contro entrambi i figli di CI in proprio senza che ne fosse indicato il titolo, e nonostante la mancata accettazione dell'eredità. Le argomentazioni dei fratelli AT non sono condivisibili. Premesso che non vi è alcuna prova LA conoscenza legale da parte del TA del decesso di RU LA TA CI, la cui data appare per la prima volta proprio con la dichiarazione-ammissione di parte nel controricorso, dichiarazione-ammissione che ha indotto questo Collegio a disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dei fratelli AT nella qualità di eredi la impugnazione in questa sede, come proposta con la chiamata dei due fratelli in proprio, e di OL RU AT anche come procuratore generale di CI e IA LE RU, nella incertezza del decesso di quest'ultima, ancorché eseguita, come dire, ad ampio raggio, risulta così decisamente corretta. La eseguita integrazione del contraddittorio, con la indicazione LA qualità di eredi dei fratelli AT, completa e, allo stesso tempo, verifica (essi risultano allo stato effettivamente soli interessati ス 11 alla prosecuzione del giudizio quali chiamati all'eredità, in possesso del compendio ereditario e senza alcuna dichiarazione contraria) la correttezza LA chiamata dei due resistenti. In tale, ormai, pacifica e acquisita aqualità, i fratelli AT erano legittimati resistere in proprio al ricorso e а proporre i ricorsi incidentali. Il ricorso principale è infondato. Le questioni di merito proposte con la impugnazione, in realtà, appaiono alquanto riduttive in relazione alla completezza delle argomentazioni LA sentenza, proponendo, così, una censura non adeguata, ed esauriente, dell'impianto motivo sviluppato dal giudice di appello. Ed infatti. Si oppone in ricorso che la sola convivenza more uxorio del TA con laintervenuta CI RU non sarebbe sufficiente, proponendo essa una mera presunzione di gratuità del rapporto, a dimostrare, con onere, pertanto, а carico delle resistenti, la cessazione del vincolo di subordinazione, che aveva pacificamente caratterizzato il rapporto fino al I ° dicembre 1977. In realtà, non è vero affatto, che il giudice di appello si sarebbe rifatto alla sola presunzione derivante dalla convivenza more uxorio. In sentenza si analizzano, infatti, le testimonianze agli atti, dalle quali 12 2 sostanzialmente emergeva, secondo il giudice di merito, non solo che la citata presunzione non trovava smentita alcuna, ma anche verificata daera elementi di sicura conferma, neanche contestati in questa sede. Risultava, così, che il TA, in contemporanea con la detta convivenza, aveva proceduto ad una gestione libera e autonoma dell'azienda agricola, tant'è che era diventato "1 un componente LA famiglia", "si interessava di tutto quanto riguardava l'azienda", si comportava come il "padrone", non presentava rendiconti, non aveva "prospettive di retribuzione", non riservava le decisioni alla volontà e/o preventivo assensO LA convivente LA sorella di quest'ultima. Ed è da tutto tale coacervo di elementi, di sicuro, ed esaustivo, valore probatorio, fra essi combinati, che il giudice di appello desume, a conferma anche LA presunzione di gratuità connessa alla sopravvenuta convivenza more uxorio con CI RU, la piena disponibilità del TA - secondo il ricorrente sarebbe stata la RU CI a dirgli che non era il - non scevracaso che continuasse a percepire lo stipendio certamente di interesse, quanto meno a dismettere la veste del prestatore subordinato. Né va taciuto che in ricorso, pur contestandosi le conclusioni del giudice di merito, in realtà si finisce solo con l'affermare il contrario di esse con una mera diversa valutazione dei medesimi 13 2 elementi, e non si propongono, contemporaneamente, momenti illogicità e irrazionalità percorsi dal specifici di Tribunale. E dunque, essendo la censura, sulla statuita modifica rapporto, proposta sulle sole circostanze LA del irrilevanza LA convivenza more uxorio e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte delle resistenti, essa non trova, per le considerazioni sopra svolte, sufficienti elementi di fondamento. con ciò, tenuto conto LA scarsa rilevanza assegnata dal giudice di appello alla detta presunzione nello sviluppo dell'impianto motivazionale LA sentenza impugnata, debbono ritenersi assorbiti, per difetto del requisito LA decisionalità, anche i rilievi secondo cui, da un lato, la presunzione di gratuità sarebbe riconducibile ad un rapporto di lavoro instaurato tra conviventi e non anche allorché la convivenza si innesta in un preesistente rapporto di lavoro subordinato e retribuito, er dall'altro, la convivenza more uxorio non avrebbe rilevanza giuridica generale, essendo costitutiva di espressamente previsti effetti giuridici solo nei casi dalla legge. Un ulteriore censura, che si oppone alla sentenza impugnata, si incentra su una pretesa impossibilità giuridica, una volta "rilevato l'instaurarsi LA 14 convivenza more uxorio tra il TA e una delle sorelle RU", di estendere "gli effetti di tale convivenza, anche nei confronti dell'altra sorella affermando una sorta di non meglio specificata convivenza del TA nella casa delle convenute". Anche tale censura risente LA riduttiva impostazione assegnata all'intero ricorso. Va ribadito ancora una volta che la sentenza impugnata, in pratica, assegna alla convivenza more uxorio del TA con una delle sorelle RU una valenza indicativa, quasi meramente temporale, del periodo durante il quale le vicende del rapporto, come desunte dal complesso probatorio, prima analiticamente, e poi, complessivamente valutate, si sarebbero rivelate nel senso LA diversa caratterizzazione del rapporto, sfociata, con la cessazione del vincolo di subordinazione, mai più "ripristinato, in una sorta di comunanza di vita e di interessi nell'ambito LA quale le prestazioni ragioni di affetto". E lavorative venivano svolte per una volta deve rilevarsi quanto meno dunque, ancora riduttiva la censura proposta, allorché si fa riferimento alla sola convivenza more uxorio del TA con la CI RU, omettendosi qualsiasi altra contestazione contro le valutazioni del Tribunale sugli altri elementi, partitamente sull'accertata, e motivata, insussistenzae, 15 LA sottoposizione del TA al vincolo gerarchico che pur costituisce elemento indefettibile LA subordinazione da parte LA RU IA LE. Il ricorso incidentale, proposto non in via condizionata, sul capo relativo alle spese del giudizio, è anch'esso infondato. La sola motivazione LA compensazione delle spese di lite per giusti motivi deve ritenersi assistita dalla presunzione di conformità a diritto LA decisione, non suscettibile di censura in questa sede. vanno riuniti i ricorsi e tutti Conclusivamente, rigettati. La reciproca soccombenza in questa sede legittima la integrale compensazione delle spese anche per il giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C ort e riunisce i ricorsi, e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 settembre 2001. I D , Il Consigliere est. O . A L L S 0 S 1 O 3 A . B T 3 T , Giovanni Mazzarella Il Presidente 5 R A 'A . S Girvanilijeninvanni Alfapparelleразраиле E N L P L ES E 3 Vincenzo D 7 N Quare Sassel - I G 8 Y S IL CANCELLIERE - O A N 1 E D A 1 Depositato in Cancelleria S D E I E E T A , G N O E G O R S T E oggi.. -2 GEN 2002- T IT E L IS IR G A E D IL CANCELLIERE L C ars Searselle16 R L O E D