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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 13287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13287 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli, dichiarava l’imputato De CA NI colpevole dei reati di cui agli artt. 615- ter e 640-ter cod. pen., unificati per continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. In particolare, al De CA era stato contestato di avere effettuato online un bonifico su un proprio conto corrente dopo aver effettuato un accesso fraudolento su un sistema informatico e telematico bancario e aver carpito i dati Penale Sent. Sez. 2 Num. 13287 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 12/12/2025 2 di accesso al conto corrente della parte offesa GA NN, dal quale, mediante il bonifico, aveva prelevato il denaro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Assumeva che sul punto la Corte territoriale non aveva reso adeguata motivazione, non avendo effettuato una valutazione concreta e attuale della personalità dell’imputato e neppure una prognosi di recidiva. 4. Con il secondo motivo deduceva motivazione apparente o assente in relazione al medesimo tema. Assumeva che la Corte d’Appello non aveva reso argomentazioni specifiche al riguardo, essendosi limitata a un generico richiamo alla gravità del fatto, alla callidità della condotta e all’assenza di positività nel comportamento processuale dell’imputato, con affermazioni che peraltro erano in contrasto con il contenuto della sentenza di primo grado, che aveva fatto riferimento all’assenza di prova diretta dell’accesso abusivo al sistema informatico, alla singolarità dell’episodio e all’utilizzo di documenti autentici. 5. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova. Assumeva che l’imputato era stato dichiarato colpevole per il solo fatto di essere risultato titolare del conto corrente sul quale era confluito il bonifico oggetto della truffa, che non era stato provato che il medesimo avesse preso parte all’indebita acquisizione dei dati informatici e che fosse a conoscenza della provenienza illecita della somma, e che, come ritenuto dal primo giudice, l’impianto accusatorio era fondato su elementi indiziari insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Deduceva che la Corte d’Appello aveva provveduto in modo non corretto a colmare le lacune investigative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, sono manifestamente infondati. 3 La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo effettuato congruo richiamo (v. pag. 4 della sentenza impugnata) alle modalità articolate della condotta, alla presenza di un precedente specifico e al fatto che l’imputato aveva già usufruito una volta del beneficio in discorso, elementi tutti che le hanno impedito di formulare una prognosi favorevole in relazione al futuro comportamento del ricorrente. La Corte di merito, dunque, ha passato in rassegna in maniera puntuale gli elementi considerati ai fini della valutazione e ha tratto da essi conseguenze improntate a logica. Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato. 2. È manifestamente infondato, in quanto teso a una rilettura nel merito delle prove assunte, non consentita nella presente sede, anche il secondo motivo. La difesa propone una diversa valutazione delle prove e in particolare dell’elemento costituito dalla titolarità in capo al ricorrente del conto corrente sul quale, mediante bonifico online, era tato versato il denaro costituente il profitto del reato di frode informatica. Trattasi di censura in fatto come tale inammissibile nel giudizio di legittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di 4 ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC AL ER BE
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli, dichiarava l’imputato De CA NI colpevole dei reati di cui agli artt. 615- ter e 640-ter cod. pen., unificati per continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. In particolare, al De CA era stato contestato di avere effettuato online un bonifico su un proprio conto corrente dopo aver effettuato un accesso fraudolento su un sistema informatico e telematico bancario e aver carpito i dati Penale Sent. Sez. 2 Num. 13287 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 12/12/2025 2 di accesso al conto corrente della parte offesa GA NN, dal quale, mediante il bonifico, aveva prelevato il denaro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Assumeva che sul punto la Corte territoriale non aveva reso adeguata motivazione, non avendo effettuato una valutazione concreta e attuale della personalità dell’imputato e neppure una prognosi di recidiva. 4. Con il secondo motivo deduceva motivazione apparente o assente in relazione al medesimo tema. Assumeva che la Corte d’Appello non aveva reso argomentazioni specifiche al riguardo, essendosi limitata a un generico richiamo alla gravità del fatto, alla callidità della condotta e all’assenza di positività nel comportamento processuale dell’imputato, con affermazioni che peraltro erano in contrasto con il contenuto della sentenza di primo grado, che aveva fatto riferimento all’assenza di prova diretta dell’accesso abusivo al sistema informatico, alla singolarità dell’episodio e all’utilizzo di documenti autentici. 5. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova. Assumeva che l’imputato era stato dichiarato colpevole per il solo fatto di essere risultato titolare del conto corrente sul quale era confluito il bonifico oggetto della truffa, che non era stato provato che il medesimo avesse preso parte all’indebita acquisizione dei dati informatici e che fosse a conoscenza della provenienza illecita della somma, e che, come ritenuto dal primo giudice, l’impianto accusatorio era fondato su elementi indiziari insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Deduceva che la Corte d’Appello aveva provveduto in modo non corretto a colmare le lacune investigative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, sono manifestamente infondati. 3 La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo effettuato congruo richiamo (v. pag. 4 della sentenza impugnata) alle modalità articolate della condotta, alla presenza di un precedente specifico e al fatto che l’imputato aveva già usufruito una volta del beneficio in discorso, elementi tutti che le hanno impedito di formulare una prognosi favorevole in relazione al futuro comportamento del ricorrente. La Corte di merito, dunque, ha passato in rassegna in maniera puntuale gli elementi considerati ai fini della valutazione e ha tratto da essi conseguenze improntate a logica. Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato. 2. È manifestamente infondato, in quanto teso a una rilettura nel merito delle prove assunte, non consentita nella presente sede, anche il secondo motivo. La difesa propone una diversa valutazione delle prove e in particolare dell’elemento costituito dalla titolarità in capo al ricorrente del conto corrente sul quale, mediante bonifico online, era tato versato il denaro costituente il profitto del reato di frode informatica. Trattasi di censura in fatto come tale inammissibile nel giudizio di legittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di 4 ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC AL ER BE