Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento da parte di questo dell'utilità dell'opera realizzata o del servizio prestato. Tale riconoscimento può anche essere implicito purché sia desumibile dalla prova specifica di comportamenti imputabili non a qualsiasi soggetto che faccia parte della struttura dell'ente, bensì solo agli organi rappresentativi dell'amministrazione interessata o a coloro cui è rimessa la formazione della volontà dell'ente stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che una delibera della giunta comunale annullata dal CORECO potesse avere una qualsiasi rilevanza giuridica e che quindi potesse fornire la prova dell'avvenuto gradimento, da parte della P.A., dell'utilità della prestazione effettuata da un terzo in suo favore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/1999, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Cons. -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP. COEM SRL in persona del legale rappresentante sig. CARANDENTE TARTAGLIA SALVATORE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato G. ROSSI, difeso dall'avvocato FRANCESCO ZEFELIPPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COM. POZZUOLI in persona del sindaco p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8069/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Lucio, MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con atto notificato il 13/2/1992 il comune di Pozzuoli proponeva appello avverso la sentenza del pretore di detta città, pronunciata il 30/12/1991, con la quale era stato condannato al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, della somma di L. 55.205.860 in favore della società CO.E.M per lavori di ristrutturazione edile eseguiti per conto di esso comune. Quest'ultimo deduceva che la domanda era stata accolta sulla base di un atto deliberativo di esso ente appellante che era stato annullato dal CORECO, sicché mancava ogni prova del riconoscimento dell'utilità conseguita dalle prestazioni della CO.E.M.
La società appellata resisteva al gravame che veniva accolto dal tribunale di Napoli il quale, con sentenza depositata il 29/11/1995, riformava l'impugnata decisione e rigettava la domanda proposta dalla CO.E.M. Osservava il tribunale: che la domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti di una P.A. può essere accolta solo in presenza di un riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'utilità conseguita dall'altrui prestazione;
che è precluso al giudice di sostituirsi alla P.A. nel compiere tale valutazione discrezionale;
che il riconoscimento può essere anche implicito quando l'ente sia addivenuto alla concreta utilizzazione dell'opera o della prestazione;
che nella specie tale riconoscimento non poteva fondarsi, come invece ritenuto dal pretore nell'impugnata sentenza, sulla delibera di Giunta n. 226 del 12/9/1989 di approvazione del certificato di esecuzione dei lavori in questione redatto dall'UTE;
che, infatti, la detta delibera era stata annullata dal CORECO per cui non poteva spiegare alcun effetto;
che il riconoscimento non poteva desumersi dall'inserimento dell'importo preteso dalla società appellata nei debiti inseriti fuori bilancio, trattandosi di atto interno all'amministrazione con valenza solo contabile. La cassazione della detta sentenza del tribunale di Napoli è stata chiesta dalla società Coop. CO.E.M. a r.l. con ricorso affidato ad un unico motivo. Il comune di Pozzuoli non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità
Diritto
Con l'unico motivo di ricorso la società CO.E.M. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c., nonché vizi della motivazione. Ad avviso della ricorrente il tribunale di Napoli ha errato nel ritenere che il "riconoscimento" non possa fondarsi sulla delibera di Giunta in quanto annullata dal CORECO. Il detto l'annullamento non elimina il presupposto della delibera, ossia il fatto storico relativo al riconoscimento dell'opera realizzata da essa cooperativa e la sua conseguente utilità per il comune. La ricorrente sostiene altresì che il tribunale non ha esaminato il documento, prodotto in giudizio, relativo al certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli. Tale documento offre la prova sia dell'avvenuta esecuzione del lavoro sia del riconoscimento dell'utilità conseguita dall'ente pubblico il quale poi inserito l'importo richiesto da essa CO.E.M. nei debiti fuori bilancio.
Il motivo è infondato.
È noto che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento da parte di questo dell'utilità dell'opera realizzata o del servizio prestato: detto riconoscimento può anche essere implicito purché desumibile dalla prova specifica di comportamenti imputabili non a qualsiasi soggetto che faccia parte della struttura dell'ente, bensì solo agli organi rappresentativi dell'amministrazione interessata o a coloro cui è rimessa la formazione della volontà dell'ente stesso (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 23/5/1995 n. 5638; 11/11/1994 n. 9458; 17/0/1994 n. 2544). I detti principi costantemente affermati nella giurisprudenza di legittimità sono stati nella specie puntualmente rispettati dal tribunale di Napoli nell'impugnata sentenza con la quale correttamente e coerentemente è stato ritenuto - con motivazione adeguata e congrua oltre che immune da vizi logici e giuridici - non ravvisabile il riconoscimento dell'utilità dell'opera realizzata dalla società CO.E.M. ne' dall'inserimento dell'importo da quest'ultima preteso nei debiti inseriti fuori bilancio (in quanto atto interno all'ente con valenza solo contabile) ne' dalla delibera di Giunta di approvazione del certificato dell'UTE di regolare esecuzione dei lavori per essere stata tale delibera annullata dal CORECO.
A tale ultimo riguardo è appena il caso di osservare che - come esattamente rilevato dal tribunale e come già affermato da questa Corte (sentenza 10/11/1993 n. 11107) - una delibera della giunta comunale annullata dall'organo di controllo (il CORECO) non ha alcuna rilevanza giuridica per cui non può fornire la prova dell'avvenuto riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione effettuata da un terzo a suo favore.
La Corte rileva poi l'infondatezza della doglianza della società ricorrente relativa all'omesso esame del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli.
La detta doglianza non è meritevole di accoglimento sotto, un duplice profilo e, cioè, sia per il sua genericità, sia per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non contiene dettagliatamente e specificamente il contenuto completo del documento in questione il che comporta l'impossibilità di accertare se il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico comunale sia decisivo e sia in insanabile contrasto con la ricostruzione in fatto operata dal tribunale partenopeo.
Sotto il secondo profilo la censura mossa dalla ricorrente si risolve nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti di fatti che sono esclusiva prerogativa del giudice di merito la cui valutazione delle prove acquisite si sottrae al sindacato di legittimità limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito il quale non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendo ritenersi disattesi tutti gli altri rilievi incompatibili con la decisione adottata.
È peraltro opportuno evidenziare che il certificato in questione non risulta redatto da un organo rappresentativo del comune, bensì dall'ufficio tecnico dell'ente privo di qualsiasi potere deliberativo o di rappresentanza esterna.
Il ricorso va pertanto rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non essendosi costituito l'intimato comune di Pozzuoli.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999