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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4320/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1981/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400026484000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400026484000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400026484000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (PREAVVISO DI FERMO
Amministrativo n. 07180202400026484000 notificato a mezzo pec. il 09/05/2024 dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione Ufficio di Napoli sul veicolo Alfa Romeo tg. Targa_1 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi di €. 2.057,55 relativamente alla sola posizione creditoria dell'Agenzia delle Entrate di Napoli
Uff. Territoriale di Nola e quindi a titolo di presunto omesso versamento IRPEF per anno 2019, per un importo complessivo di sanzioni ed interessi per € 1.874,51 a titolo di Irpef, Add. Comunale Irpef ed Add. Regionale
Irpef per l'anno 2019), chiedendone l'annullamento per vizi di legge.
Si costituivano in giudizio a Regione MP e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza 1981/2025 resa il 22/01/2025 depositata il 06/02/2025 e non notificata, resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli 11 ° Sezione nel procedimento di cui al R.G.R. N.
13321/2024, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, ivi osservandosi che la notifica del prodromico atto “è stata eseguita per irreperibilità assoluta del destinatario, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge, perfezionandosi in data 08/09/2023”.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, sostenendo l'appellante l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento de quo sotteso alla cartella, a causa dell'omesso invio della necessaria C.A.D.
Si sono costituti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione MP, ribadendo la legittimità della
Sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va confutata la generale doglianza di nullità della sentenza impugnata per insufficienza motivazionale. Occorre premettere il pacifico principio di diritto per cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un.,
n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Nel caso di specie tale evenienze non ricorrono atteso che la piana sentenza impugnata - premesso che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, dopo averle vagliate nel loro complesso, ha indicato gli elementi sui quali ha inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Parimenti infondate sono le censure di errore di giudizio di cui al presente appello.
Con riguardo alla prima doglianza d'appello (Falsa ed errata applicazione di legge error in procedendo contraddittorietà della motivazione. errata applicazione di legge ed errata valutazione sulle eccezioni poste in riga dalla agenzia delle entrate direzione provinciale di assenza, assenza di produzione di atti prodromici
(cartella di pagamento) produzione di nuovi documenti), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in sede di in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Ed, invero, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti.
Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti, precludendosi altrimenti il relativo rilievo (conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II MP sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord. n. 16797 del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123;
v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637).
In ogni caso nel merito non si presentano fondate le censure di parte appellante in quanto dalla documentazione in atti emerge che la rituale (come tale non inficiata a questi fini dalla denuncia-querela, non di falso, in atti) notifica dell'atto presupposto (n. cartella di pagamento n. 07120230024016460000e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8.9.23), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale, da ritenere in toto decennale trattandosi di credito erariale e relativi accessori contestualmente richiesti come tale soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri (ivi compresa la motivazione per relationem dell'ultimo atto riscossivo), peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
L'appello va quindi respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Del pari le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, anche con riguardo al segmento cautelare, nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio di lite che liquida in € 1000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita oltre accessori se dovuti come per legge e oltre attibuzione ove richiesta.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4320/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1981/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400026484000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400026484000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400026484000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (PREAVVISO DI FERMO
Amministrativo n. 07180202400026484000 notificato a mezzo pec. il 09/05/2024 dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione Ufficio di Napoli sul veicolo Alfa Romeo tg. Targa_1 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi di €. 2.057,55 relativamente alla sola posizione creditoria dell'Agenzia delle Entrate di Napoli
Uff. Territoriale di Nola e quindi a titolo di presunto omesso versamento IRPEF per anno 2019, per un importo complessivo di sanzioni ed interessi per € 1.874,51 a titolo di Irpef, Add. Comunale Irpef ed Add. Regionale
Irpef per l'anno 2019), chiedendone l'annullamento per vizi di legge.
Si costituivano in giudizio a Regione MP e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza 1981/2025 resa il 22/01/2025 depositata il 06/02/2025 e non notificata, resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli 11 ° Sezione nel procedimento di cui al R.G.R. N.
13321/2024, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, ivi osservandosi che la notifica del prodromico atto “è stata eseguita per irreperibilità assoluta del destinatario, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge, perfezionandosi in data 08/09/2023”.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, sostenendo l'appellante l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento de quo sotteso alla cartella, a causa dell'omesso invio della necessaria C.A.D.
Si sono costituti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione MP, ribadendo la legittimità della
Sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va confutata la generale doglianza di nullità della sentenza impugnata per insufficienza motivazionale. Occorre premettere il pacifico principio di diritto per cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un.,
n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Nel caso di specie tale evenienze non ricorrono atteso che la piana sentenza impugnata - premesso che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, dopo averle vagliate nel loro complesso, ha indicato gli elementi sui quali ha inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Parimenti infondate sono le censure di errore di giudizio di cui al presente appello.
Con riguardo alla prima doglianza d'appello (Falsa ed errata applicazione di legge error in procedendo contraddittorietà della motivazione. errata applicazione di legge ed errata valutazione sulle eccezioni poste in riga dalla agenzia delle entrate direzione provinciale di assenza, assenza di produzione di atti prodromici
(cartella di pagamento) produzione di nuovi documenti), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in sede di in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Ed, invero, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti.
Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti, precludendosi altrimenti il relativo rilievo (conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II MP sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord. n. 16797 del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123;
v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637).
In ogni caso nel merito non si presentano fondate le censure di parte appellante in quanto dalla documentazione in atti emerge che la rituale (come tale non inficiata a questi fini dalla denuncia-querela, non di falso, in atti) notifica dell'atto presupposto (n. cartella di pagamento n. 07120230024016460000e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8.9.23), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale, da ritenere in toto decennale trattandosi di credito erariale e relativi accessori contestualmente richiesti come tale soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri (ivi compresa la motivazione per relationem dell'ultimo atto riscossivo), peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
L'appello va quindi respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Del pari le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, anche con riguardo al segmento cautelare, nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio di lite che liquida in € 1000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita oltre accessori se dovuti come per legge e oltre attibuzione ove richiesta.