Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 552
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizi di legge dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che la contestazione di irrituale notifica, emersa solo in sede di appello e non dedotta tempestivamente con motivi aggiunti in primo grado, sia inammissibile per violazione del divieto di domande nuove. Inoltre, la notifica dell'atto presupposto è avvenuta ritualmente per compiuta giacenza, cristallizzando la pretesa tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 552
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 552
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo