Articolo 1 della Legge 2 giugno 1939, n. 739
Articolo 2
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5 giugno 1939
Art. 1.

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonche' dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.
Entrata in vigore il 5 giugno 1939